Tra le numerose variazioni ,in vigore dal 18.7.2012, che risultano disposte dalla legge n.92/2012 ,relativa alla riforma del lavoro ,si segnalano quelle previste dal comma comma 33 dell'art.4 della predetta apporta agli articoli 3 e 4 al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Rispetto alle stesse ,in questa sede si esaminano le modifiche ed integrazioni riguardanti il precitato art.4 , il cui testo ,prima dell'entrata in vigore della legge n.92/2012, ,era il seguente:
"Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione). - 1. Le Regioni
stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti
di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di
disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di
svolgimento di attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito
annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da
imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui
all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997,
n. 468;
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata
presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del
servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza
giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della
legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o,
rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno
a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,
nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto
con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di
accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro
temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se
si tratta di giovani.".
L'intervento modificativo del comma 33 dell'art.4 della legge di riforma ha comportato a carico dell'articolo 4 in parola :
1) l'abrogazione della lettera a);
2) la soppressione nella lettera c), delle parole: «con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,» ;
3) la sostituzione del testo della lettera d) con il seguente:«d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».
Pertanto , a seguito delle suddette variazioni, il testo dell'art.4 del richiamato decreto legislativo 181/00 ,dal 18 luglio 2012,risulta cosi' composto,eviidenziando che le parti soppresse sono indicate con il segno---------,mentre quelle sostituite in grassetto:
"Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione). – 1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani (soppressi), nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di la accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.
Quindi ,a seguito delle modifiche apportate dalla legge n.92/12 ,a far data dal 18.7.2012 , accade che:
1) viene meno la previsione normativa circa la conservazione dello stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attivita' lavorativa capace di assicurare un reddito annuo non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione( fissato , come è risaputo , ad euro 8.000 per il lavoro dipendente e co.co. co, e ad euro 4.800 per il lavoro autono);
2)la definizione dello stato di disoccupazione risulta essere quella data dall'art.1 ,comma 2, lett.c, del dec.legvo 181/00 ,come modificato dal dec.legvo n.297/02,in cui si dichiara :"stato di disoccupazione ": la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i servizi competenti;
3) lo stato di disoccupazione si perde, oltre che per uno dei casi previsti dalle lettere b) (mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3) e c) (rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196,con durata di almeno sei mesi ) ,anche a seguito dello svolgimento di un lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con durata di ameno 6 mesi , prescindendo dal reddito che si consegue dallo stessso.
4) infine ,lo stato di disoccupazione subisce la sospensione nel caso di cui alla lettera d) dell'art.4,comma 1 dec.legvo n.181/00 ,da ultimo modificato dall'art.4, comma 33 ,lett.c),n.1 della legge n.92/12,secondo cui si produce : "la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi" ,ritenendo ,pur in mancanza di conforme esplicita previsione della norma, essere assimilabile al lavoro subordinato la missione della somministrazione a termine,nonche' concludendo che la durata della sospensione dello stato di disoccupazione coincide con quella di svogimento del rapporto lavorativo accettato
In relazione a quanto sopra, è evidente che ,agli effetti dell'esistenza dello stato di disoccupazione,della perdita e sospensione dello stesso , a seguito della legge di riforma e dunque a far data dal 18.7.2012, ha perduto ogni rilevanza l'ammontare del reddito ricavabile dalla prestazione lavorativa svolta in forma subordinata , poiche' determinante è soltanto lo svolgimento di un'attivita' lavorativa .
Si aggiunge che certamente le modifiche normative in questione vanno tenute in considerazione soprattutto per i riflessi che esse hanno sulle regolamentazioni in materia d'incontro tra domanda ed offerta di lavoro adottate dalle Regioni e che per il territorio d'Abruzzo, essendo contenute nella DGRA n.157 del 24.2.2006 ,pubblicata sul Bura n17/06, fanno particolare riferimento agli articoli 15(Dichiarazione sussistenza stato disoccupazione), 16 (Disponibilita' ad una occupazione),.18 (Conservazione stato disoccupazione),19 comma 7 (Perdita stato disoccupazione)e 20 ( Sospensione stato di disoccupazione),rispetto a cui si resta in attesa da parte degli organi regionali e provinciali competenti indicazioni interpretative ed operative capaci di assicurare omogeneita' ed uniformita' di comportamento da parte delle strutture dell'impiuego e dell'utenza.
Preso atto che la disciplina della sospensione dello stato di dispoccupazione ,di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art4 del dec.legvo n.181/00 ,come sostituita dal comma 33 dell'art.4 della legge n.92/12 , per espressa previsione in detta lettera , trova applicazione soltanto nei casi di rapporti di lavoro subordinato aventi una durata inferiore a sei mesi , si tratta di verificare se le variazioni apportate dalla riforma alla definizione dello stato di disoccupazione ed alla conservazione/perdita dello stesso, interessano anche il lavoro autonomo .
In particolare ,posto che dal 18.7.2012 :
a) è abrogata la previsione normativa circa la conservazione dello stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attivita' lavorativa capace di assicurare un reddito annuo non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione( fissato , ad euro 8.000 per le e co.co. co, e ad euro 4.800 per il lavoro autono);
b) la definizione dello stato di disoccupazione risulta quella contenuta nell'art..1 ,comma 2, lett.c, del dec.legvo 181/00 ,come modificato dal dec.legvo n.297/02, ossia è ": la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i servizi competenti";
si tratta di stabilire se ed a quali condizioni al lavorarore autonomo ovvero al titolare di un rapporto di co. co. co. , dal 17.8.2012 , alla luce delle nuove disposizioni in materia di collocamento, sia consentito essere iscritto nell'elenco dei disoccupati e conservare lo stato di disoccupazione preso il Centro Impiego di domicilio.
In proposito si osserva che ,in vigenza della lettera a) dell'art.4 ,comma 1 ,del dec.legvo n.181/00, che faceva riferimento "ad un'attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione", è stato pacifico che applicare la predetta disposizione sia al lavoratore subordinato ,che a quello co co co ed autonomo , per i quali l'elento disciminante ,ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei disoccupati e della perdita/conservazione dello stato di disoccupazione , era costituito soltanto dal differente limite del reddito annuo conseguito , fissato appunto rispettivamente in 8.000 e 4.800 .euro .
Ora che la legge n.92/12 ha cambiato la normativa di riferimento ,abrogando la previsione del minimo di reddito personale esente da imposizione fiscale ,è ancora possibile ritenere che ,come in precedenza , i titolari di co co co ed i prestatori autonomi siano destinatari delle disposizioni concernenti i dipendenti, ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei disoccupati e della conservazione/perdita dello stato di disoccupazione?
L'orientamento personale è per una risposta negativa al suddetto quesito, forte della constatazione che, mentre per i lavoratori subordinati sussiste la disposizione di cui alla nuova lettera d) dell'art.4 conmma 1 del dec.legvo n.181/01 ,introdotta dal comma 33 dell'art.4 della legge n.92/12,secondo cui il rapporto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi determina la sospensione dello stato di disoccupazione e di conseguenza la perdita dello stesso, quando intervengono rapporti a tempo indeterminato ovvero a termine di sei mesi o di durata superiore ,per i lavorsatori cococo ed autonomi manca una norma di riferimento analoga ,ne' appare estensibile quella propria dei dipendenti , che ,in forza del testo letterale ,ne sono i destinastari esclusivi.
Pertanto, salvo diversa interpretazione ed indicazione da parte dei competenti organi istituzionali ovvero di specifica normativa regionale, che disponga diversamente in merito,prevedendo ,ad esempio un minimo di reddito da non superare, si ritiene che in base all'attuale stato delle norme, i prestatori di co .co. co. e di lavoro autonomo ,sopratutto con iscrizione in albi ovvero elenchi ovvero ordini dell'agricoltura ,del commercio ,dell'artigianato e delle attivita' professionali,possono conseguire l'iscrizione negli elenchi dei Centri Impiego ,soltanto tra" gli occupati in cerca di nuova occupazione."
Peraltro, l''esigenza di un sollecito intervento istituzionale sull'argomento si avverte anche con riferimento alla previsione del comma 17 dell'art.2 della òlegge n,.92/12 ,in cui si disciplina il rapporto tra l'Aspi e lo svolgimento di attivita' autonoma ,disponendo quanto segue:
In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, che attualmente è previsto nell'anno in misura di euro 4.800 , il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attività autonoma.
In realta,ci vuole poco a rendersi conto che la disposizione riportasta denota aspetti di contraddizioneed incertezza normativa ,stante il mancato raccordo con l'impianto normativo del dec.legvo n.181-2000,come scaturito ddale modifiche apportate dall'applicazione dell'art.4 comma 33 della legge di riforma ,di cui sopra si parlato.
Pertanto ,a volersi basere sulla esposta constatazione ,si sarebbe portati sic et sempliciter a ritenere estensibile quanto la nuova normativa prevede circa la perdita dello stato di disoccupazione anche allo svolgimento del lavoro autonomo , quanto la nuova norma dispone per il lavoro dipendente rispetto alla perdita dello stato di disoccupazione
b) lo svolgimento dello stesso determini la perdita dello stato di disoccupazione ,è da evidenziare che ,in vigenza della lettera a) dell'art.4 ,comma 1 ,del dec.legvo n.181/00,in cui si faceva riferimento "ad un'attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione", giammai si è dubitato che la disposizione riguardasse sia il lavoro subordinato ,che quello autonomo ,rispetto ai quali, il discrime ,ai fini della perdita/conservazione dello stato di disoccupazione , era costituito soltanto dal differente limite del reddito annuo conseguito , fissato rispettivamente in 8.000 e 4.800 euro .
Pertanto ,a volersi basere sulla esposta constatazione ,si sarebbe portati sic et sempliciter a ritenere estensibile quanto la nuova normativa prevede circa la perdita dello stato di disoccupazione per la presenza annche allo svolgimento del lavoro autonomo , quanto la nuova norma dispone per il lavoro dipendente rispetto alla perdita dello stato di disoccupazione
Resta da attendere indicazioni da parte delle istituzioni competenti (Ministero Lavoro,Regioni,Province I,stituti previdenziali ) circa il rapporto tra le modifiche normative di cui sopra e le disposizioni contenute nell'art.8 comma 2 e 6 della legge n.223/91, per le conseguenze sullo stato di disoccupazione, sottolineando in merito che da qualche Regione ,ma non dall'Abruzzo ,risulta stabilito ,nelle delibere relative agli indirizzi operstivi per favorire l'incontro tra domandda ed offerta di lavoro ed il funzionamento dei servizi impiego , che anche nei casi di assunzione di lavoratori in lista di mobilita' si applica la sospensione dello stato di disoccupazione.
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