Tra le numerose  variazioni  ,in vigore dal 18.7.2012, che risultano disposte dalla legge n.92/2012 ,relativa alla riforma del lavoro   ,si segnalano quelle  previste  dal comma comma 33 dell'art.4 della  predetta     apporta   agli articoli 3 e 4 al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

Rispetto alle stesse ,in questa sede  si esaminano le modifiche ed integrazioni  riguardanti il precitato art.4 , il cui testo ,prima dell'entrata in vigore della legge n.92/2012, ,era il seguente:

"Art.  4  (Perdita  dello stato di disoccupazione). - 1. Le Regioni
stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti
di  procedure  uniformi  in  materia  di  accertamento dello stato di
disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
a) conservazione  dello  stato  di  disoccupazione  a  seguito di
svolgimento  di  attivita'  lavorativa  tale da assicurare un reddito
annuale   non  superiore  al  reddito  minimo  personale  escluso  da
imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui
all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997,
n. 468;
b) perdita  dello  stato  di  disoccupazione  in  caso di mancata
presentazione   senza   giustificato  motivo  alla  convocazione  del
servizio  competente  nell'ambito  delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza
giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato  o  determinato  o  di lavoro temporaneo ai sensi della
legge  24  giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o,
rispettivamente,  della missione, in entrambi i casi superiore almeno
a  otto  mesi,  ovvero  a  quattro  mesi  se  si  tratta  di giovani,
nell'ambito  dei  bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto
con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione   dello   stato   di  disoccupazione  in  caso  di
accettazione  di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro
temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se
si tratta di giovani.".

L'intervento modificativo del comma 33 dell'art.4 della legge di  riforma ha comportato  a carico  dell'articolo 4  in parola :

1)  l'abrogazione della lettera a);

2) la soppressione nella lettera c), delle parole: «con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,» ;

3) la sostituzione del testo  della lettera d) con il  seguente:«d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».

Pertanto , a seguito delle   suddette variazioni, il testo dell'art.4 del richiamato decreto legislativo 181/00 ,dal 18 luglio 2012,risulta cosi' composto,eviidenziando che le parti soppresse   sono indicate con  il segno---------,mentre quelle sostituite in grassetto:

"Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione). – 1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:

a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;

 b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;

c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani (soppressi), nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;

d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di la accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.

 d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.

Quindi ,a seguito delle modifiche apportate dalla legge n.92/12 ,a far data dal 18.7.2012 , accade  che:

1) viene meno la previsione normativa circa la conservazione dello stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attivita' lavorativa capace di assicurare un reddito annuo non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione(  fissato , come è risaputo ,  ad euro 8.000 per il lavoro dipendente e co.co. co, e ad euro 4.800 per il lavoro autono);

2)la definizione dello stato di disoccupazione risulta essere quella data   dall'art.1 ,comma 2, lett.c, del dec.legvo 181/00 ,come modificato dal dec.legvo n.297/02,in cui si dichiara :"stato di disoccupazione ": la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i servizi competenti;

3) lo stato di disoccupazione  si perde, oltre che per uno dei casi previsti dalle lettere b) (mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3) e c) (rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196,con durata di almeno sei mesi )  ,anche a seguito   dello  svolgimento di un lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con durata  di ameno 6 mesi ,  prescindendo dal reddito che si consegue dallo stessso.

4)  infine ,lo stato di disoccupazione subisce la sospensione nel caso di cui alla lettera d) dell'art.4,comma 1 dec.legvo n.181/00 ,da ultimo modificato dall'art.4, comma 33 ,lett.c),n.1 della legge n.92/12,secondo cui si produce  : "la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi" ,ritenendo   ,pur    in  mancanza di  conforme  esplicita previsione della norma, essere assimilabile al lavoro subordinato  la missione della somministrazione a termine,nonche' concludendo che la durata della sospensione dello stato di disoccupazione coincide con quella di svogimento  del rapporto lavorativo accettato

In  relazione a  quanto sopra, è evidente  che ,agli effetti dell'esistenza dello stato di disoccupazione,della perdita e sospensione dello stesso , a seguito della legge di riforma e dunque a far data dal 18.7.2012, ha perduto ogni  rilevanza l'ammontare del reddito ricavabile dalla prestazione lavorativa svolta in forma subordinata   , poiche' determinante   è soltanto  lo svolgimento di un'attivita' lavorativa  .

Si aggiunge che  certamente    le modifiche  normative in questione  vanno tenute in considerazione soprattutto   per i riflessi che esse  hanno  sulle  regolamentazioni   in materia d'incontro  tra domanda ed offerta di lavoro adottate dalle Regioni e che per il territorio d'Abruzzo,  essendo contenute nella DGRA n.157 del 24.2.2006 ,pubblicata sul Bura n17/06, fanno  particolare riferimento agli articoli 15(Dichiarazione sussistenza stato disoccupazione), 16 (Disponibilita' ad una occupazione),.18 (Conservazione stato disoccupazione),19 comma 7 (Perdita stato disoccupazione)e 20 (  Sospensione  stato di disoccupazione),rispetto a cui si resta in attesa da parte degli organi regionali e provinciali competenti indicazioni  interpretative ed operative  capaci di  assicurare  omogeneita' ed uniformita' di  comportamento da parte delle strutture dell'impiuego e dell'utenza.

Preso atto che   la disciplina della sospensione dello stato di dispoccupazione ,di cui alla   lettera d) del comma 1 dell'art4   del dec.legvo n.181/00 ,come sostituita dal comma 33 dell'art.4 della legge n.92/12   ,   per espressa previsione in  detta lettera , trova applicazione soltanto nei casi di rapporti di lavoro subordinato  aventi una durata inferiore a sei mesi , si tratta di verificare se  le variazioni apportate dalla riforma  alla    definizione dello stato di disoccupazione  ed  alla  conservazione/perdita dello stesso,  interessano  anche il  lavoro autonomo  .

In particolare  ,posto che dal 18.7.2012  :

a) è  abrogata la previsione normativa circa la conservazione dello stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attivita' lavorativa capace di assicurare un reddito annuo non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione(  fissato  ,  ad euro 8.000  per le e co.co. co, e ad euro 4.800 per il lavoro autono);

b) la definizione dello stato di disoccupazione risulta  quella contenuta nell'art..1 ,comma 2, lett.c, del dec.legvo 181/00 ,come modificato dal dec.legvo n.297/02,  ossia   è  ": la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i servizi competenti";

si tratta di stabilire se ed  a quali condizioni  al  lavorarore autonomo  ovvero  al  titolare di   un rapporto   di co. co. co.   , dal  17.8.2012   , alla luce delle nuove disposizioni in materia di collocamento, sia consentito essere  iscritto nell'elenco dei disoccupati   e conservare lo stato di disoccupazione  preso il  Centro Impiego di domicilio.

In proposito si osserva che ,in vigenza   della lettera a) dell'art.4 ,comma 1 ,del dec.legvo n.181/00, che   faceva riferimento "ad un'attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione",  è stato pacifico che  applicare la predetta    disposizione sia al   lavoratore  subordinato ,che a quello  co co co ed   autonomo , per i quali   l'elento disciminante  ,ai fini dell'iscrizione  negli elenchi dei disoccupati e della perdita/conservazione dello stato di disoccupazione , era  costituito soltanto  dal differente  limite del reddito  annuo conseguito , fissato appunto    rispettivamente  in 8.000  e 4.800 .euro .

Ora che la legge n.92/12  ha cambiato la normativa  di riferimento ,abrogando la previsione del  minimo  di reddito personale  esente da imposizione fiscale   ,è ancora possibile ritenere che   ,come in precedenza  ,  i titolari di co co co ed i  prestatori autonomi  siano   destinatari delle disposizioni  concernenti i dipendenti, ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei disoccupati e della conservazione/perdita dello stato di disoccupazione?

L'orientamento personale è    per una   risposta negativa al suddetto quesito, forte   della constatazione che, mentre per i lavoratori subordinati sussiste la disposizione di cui alla nuova lettera d) dell'art.4 conmma 1 del dec.legvo n.181/01 ,introdotta dal comma 33 dell'art.4 della legge n.92/12,secondo cui  il rapporto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi determina la sospensione dello stato di disoccupazione e di conseguenza la perdita dello stesso,  quando intervengono  rapporti a tempo indeterminato  ovvero  a termine  di sei mesi o di durata superiore  ,per i lavorsatori cococo ed autonomi manca una norma di riferimento analoga ,ne' appare estensibile  quella propria dei dipendenti , che ,in forza del testo letterale ,ne  sono i destinastari esclusivi.

Pertanto,   salvo diversa interpretazione ed indicazione da parte dei competenti organi istituzionali ovvero di specifica normativa regionale, che disponga diversamente in merito,prevedendo ,ad esempio un minimo di reddito da non superare,  si  ritiene   che  in base all'attuale stato delle norme, i  prestatori di co .co. co.  e di lavoro  autonomo  ,sopratutto con iscrizione   in albi ovvero elenchi ovvero ordini  dell'agricoltura ,del commercio ,dell'artigianato e delle attivita' professionali,possono conseguire l'iscrizione negli elenchi dei Centri Impiego  ,soltanto tra" gli occupati in cerca di nuova occupazione."

Peraltro, l''esigenza di un sollecito  intervento istituzionale sull'argomento   si avverte anche con riferimento    alla previsione del comma 17 dell'art.2 della òlegge n,.92/12 ,in cui si  disciplina il rapporto tra l'Aspi e lo svolgimento di attivita' autonoma ,disponendo quanto segue:

In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione,  che attualmente  è previsto nell'anno  in misura di euro 4.800  ,  il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attività autonoma.

In  realta,ci vuole poco  a rendersi conto   che la disposizione riportasta  denota aspetti di  contraddizioneed  incertezza normativa ,stante il mancato raccordo  con  l'impianto normativo del dec.legvo n.181-2000,come scaturito ddale modifiche apportate  dall'applicazione dell'art.4 comma 33 della legge di riforma ,di cui sopra si parlato.

Pertanto ,a  volersi basere   sulla esposta  constatazione  ,si sarebbe   portati  sic et sempliciter a ritenere estensibile quanto la nuova normativa prevede circa la perdita dello stato di disoccupazione    anche allo  svolgimento del lavoro autonomo , quanto   la   nuova norma   dispone per il lavoro dipendente  rispetto alla  perdita dello stato di disoccupazione

b)  lo svolgimento dello stesso determini la perdita dello stato di disoccupazione ,è da evidenziare che  ,in vigenza   della lettera a) dell'art.4 ,comma 1 ,del dec.legvo n.181/00,in cui si  faceva riferimento "ad un'attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione", giammai si è dubitato  che la disposizione riguardasse sia il lavoro subordinato ,che quello autonomo ,rispetto ai quali, il discrime  ,ai fini della perdita/conservazione dello stato di disoccupazione , era  costituito soltanto  dal differente  limite del reddito  annuo conseguito , fissato   rispettivamente  in 8.000  e 4.800 euro .

Pertanto ,a  volersi basere   sulla esposta  constatazione  ,si sarebbe   portati  sic et sempliciter a ritenere estensibile quanto la nuova normativa prevede circa la perdita dello stato di disoccupazione per la presenza   annche allo  svolgimento del lavoro autonomo , quanto   la   nuova norma   dispone per il lavoro dipendente  rispetto alla  perdita dello stato di disoccupazione

Resta da attendere indicazioni da parte delle istituzioni competenti (Ministero Lavoro,Regioni,Province I,stituti previdenziali  ) circa il rapporto tra le modifiche normative di cui sopra e le disposizioni contenute nell'art.8 comma 2 e 6 della legge n.223/91, per le conseguenze  sullo stato di disoccupazione, sottolineando in merito che da qualche   Regione  ,ma non dall'Abruzzo   ,risulta stabilito ,nelle delibere relative agli indirizzi operstivi per favorire l'incontro tra domandda ed offerta di lavoro ed il funzionamento dei servizi impiego ,  che anche nei casi di assunzione di lavoratori in lista di mobilita' si applica la sospensione dello stato di disoccupazione.