L'argomento di cui al titolo trova trattazione nella nota del 27 luglio 2012,n.61,che fa riferimento alla disciplina del tirocinio ,a seguito della circolare del Ministero Giustizia del 6 luglio scorso ,prevedendo quanto si riporta di seguitpo.

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il 4 luglio scorso il Ministero della Giustizia ha emanato una circolare interpretativa sull'articolo 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012.

Cambiando radicalmente orientamento rispetto al precedente parere del 18 aprile scorso (inviato dal Consiglio Nazionale agli Ordini con informativa n. 45 del 23 maggio 2012), il Ministero della Giustizia ha affermato la retroattività delle disposizioni che prevedono la durata di 18 mesi del tirocinio che, dunque, devono trovare applicazione anche alle situazioni in essere alla data del 24 gennaio 2012. La circolare che TI allego, che è pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia, è stata inviata direttamente al Consiglio Nazionale dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero stesso.

Anche in assenza di ulteriori precisazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si può ipotizzare l'applicazione della nuova interpretazione a coloro che ante 24 gennaio 2012 hanno iniziato il tirocinio nella sezione "tirocinanti esperti contabili" essendo aia in possesso della laurea triennale (tirocinio sez. B) e per coloro che hanno iniziato il tirocinio nella sezione "tirocinanti commercialisti" essendo già in possesso della laurea specialistica/magistrale o di una laurea quadriennale rilasciata dalle Facoltà di Economia. A costoro potrà essere rilasciato il certificato di compiuto tirocinio al compimento del diciottesimo mese di praticasi precisa, però, che il tirocinio di 18 mesi non consente l'automatica iscrizione nel Registro dei revisori legali, a motivo dell'obbligo di un tirocinio di 36 mesi per questa attività (art. 3 D.Los. 27 gennaio 2010, n. 39). Questo problema è stato fatto presente al Ministero della Giustizia ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito della più ampia questione sull'equipollenza tra Tesarne da Dottore commercialista ed Esperto Contabile e Tesarne da Revisore Legale.

Del tutto insolute, invece, rimangono le questioni relative al tirocinio contestuale agli studi in convenzione (convenzione CNDCEC-MIUR siglata il 13 ottobre 2010).

Tali questioni sono state poste all'attenzione sia del Ministero della Giustizia che di quello dell'Università già a partire dal mese di febbraio scorso ma ad oggi, purtroppo, le nostre richieste di chiarimenti sono rimaste senza esito, nonostante sia di tutta evidenza la imprescindibile necessità di considerare la specificità del nostro Ordinamento professionale in virtù del quale, caso unico nel panorama delle professioni regolamentate, il tirocinio contestuale agli studi universitari di secondo livello è possibile già a partire dal 2008.

Per questa ragione il Consiglio Nazionale auspica (ed in tal senso ha lavorato e sta lavorando) che tutte le questioni ancora insolute (tra le quali anche la sorte delle convenzioni territoriali stipulate in virtù della convenzione quadro del 2010) possano essere risolte dal futuro D.P.R., che dovrà essere emanato entro il 13 agosto prossimo e che conterrà disposizioni sul tirocinio.