La circolare del Ministero dell'Interno sottoriportata n.27 luglio 2012, n. 6410 concerrne il Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE ,che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e irregolare" -.con relatova modificazione degli articoli 22 e 24 del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed introduzione di una disposizione transitoria riguardante la sanatorioa di stranieri irregolasrmente impiegsati al lavoro.
----------------------------------------------------------------------------------------
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 172, del 25 luglio 2012, è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto, in vigore dal prossimo 9 agosto 2012, che, recependone l'impianto normativo vigente in materia di immigrazione le disposizioni contenute nella Direttiva 2009/52/CE, che modifica gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e introduce, all'articolo 5 del decreto legislativo in analisi, una disposizione transitoria finalizzata all'emersione di rapporti di lavoro irregolare.
Con riguardo alle modifiche apportate dal legislatore all'articolo 22, si evidenzia l'inserimento dopo il comma 5, dei commi 5-bis e 5-ter, che disciplinano i motivi di rifiuto e di revoca del nulla osta lavoro.
In particolare,
il comma 5-bis introduce una preclusione ad ottenere il nullaosta all'ingresso di lavoratori stranieri qualora il datore di lavoro abbia riportato, nell'ultimo quinquennio, una condanna in sede penale per i reati di particolare gravità riconducibili:
- al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;
- al reato previsto dello stesso articolo 22, comma 12;
alla luce di tali dispositivi, pertanto, codeste questure, per il rilascio del prescritto nulla osta di polizia (indispensabile, come noto, per la concessione del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello Unico), dovranno avere cura di verificare, nei termini esplicitamente previsti dal legislatore, il possesso, non solo in capo al lavoratore ma anche al datore di lavoro, dei prescritti requisiti soggettivi;
il comma 5-ter prevede che il nulla osta al lavoro debba essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, debba essere revocato nell'ipotesi in cui:
a) gli specifici documenti, presentati ai sensi del precedente comma 2, dell'articolo 22, siano stati ottenuti mediante frode o siano stati falsificati contraffatti,
b) ovvero qualora lo straniero si rechi presso lo sportello unico competente, per la firma del contratto di soggiorno, entro i termini di otto giorni, esplicitamente previsto dall'articolo 22, comma 6 (salvo, chiaramente, il ritardo sia dipeso da causa di forza maggiore);
lo stesso comma stabilisce che la revoca adottata dal competente Sportello unico debba essere comunicata al Ministero degli Affari Esteri tramite i collegamenti telematici, anche per le eventuali attività correlate alla successiva revoca del visto di ingresso.
Si evidenzia, inoltre, l'inserimento, dopo il comma 12, dei commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinques. Mentre, infatti, il comma 12, dello stesso articolo 22, già prevede la specifica fattispecie di reato nell'ipotesi di mero impiego da parte di un datore di lavoro di uno straniero privo del permesso di soggiorno, il legislatore con il comma 12-bis ha inteso introdurre delle aggravanti nei casi di impiego irregolare accompagnato da particolare sfruttamento lavorativo, riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 603-bis del codice penale, terzo comma. Di particolare interesse, in tale ambito:
i commi 12-quater e 12-quinques che introducono la possibilità di rilasciare uno specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari alla straniero che:
1) abbia denunciato il proprio datore di lavoro;
2) e cooperi nel procedimento penale contro il datore di lavoro;
alla luce di tali dispositivi, codeste questure, su proposta o con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica, cureranno il rilascio del prescritto permesso di soggiorno, con validità semestrale, rinnovabile alla scadenza, fino alla definizione del procedimento penale, ovvero provvederanno alla revoca nel caso non sussistano più le condizioni che hanno dato luogo al rilascio. Si evidenzia che nei casi in analisi dovrà essere utilizzato il nuovo codice motivo soggiorno UMAN 5 - sfruttamento ambito lavorativo articolo 22, TUI, all'uopo istituito, con lo scopo di poter individuare, in modo puntuale, il numero dei permessi di soggiorno concessi per motivi umanitari e riconducibili alla specifica, nuova, fattispecie introdotta dalla norma in esame.
Si segnala, infine, l'abrogazione del comma 7, del già richiamato articolo 22,. Tale intervento abrogativo si è resa necessaria la luce dell'entrata in vigore del sistema della comunicazione obbligatoria, di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 510/96 convertito con legge 608/1996 (da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 296/2006), al competente Centro per l'impiego, che assorbe gli obblighi di comunicazione dal datore di lavoro nei confronti della competente Prefettura, con l'invio del modello unico. Ciò, unitamente al fatto che l'articolo 4 della legge 183 del 2010 ha, peraltro, introdotto sanzioni amministrative più gravi a fronte della violazione del predetto obbligo di comunicazione.
Relativamente all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sottolinea la chiara volontà, espressa dal legislatore, di estendere le previsioni in materia di rifiuto e di revoca del nulla osta al lavoro contenute nei commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 22, anche al lavoro subordinato di tipo stagionale.
Con riguardo, infine, ai contenuti della disposizione transitoria, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo in esame, nel precisare che sarà cura di questa Direzione Centrale fornire le necessarie indicazioni di carattere tecnico-operativo, a seguito dell'adozione del Decreto interministeriale previsto dal comma 1, si richiama l'attenzione delle SSLL sui seguenti dispositivi:
- al comma 1 è precisato che:
a) la dichiarazione di emersione deve essere presentata dai datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (9 agosto 2012) occupano alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della stessa dichiarazione di emersione, un lavoratore straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale;
b) il lavoratore straniero deve essere presente sul territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre 2011; tale presenza dovrà essere attestata mediante documentazione proveniente da organismi pubblici;
c) la dichiarazione deve essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre pp.vv., Secondo le modalità che verranno fissate con lo specifico decreto interministeriale;
- al comma 3 è previsto che sono ammessi alla procedura di emersione i datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che non risultino condannati:
a) per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;
c) per i reati previsti dall'articolo 22, comma 12, dello stesso novellato decreto legislativo 286/98;
- al comma 4 è chiarito che non possono accedere alla procedura anche quei datori di lavoro che, a seguito dell'espletamento di precedenti procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione, non hanno provveduto alla sottoscrizione del relativo contratto di soggiorno o all'assunzione dello straniero (salvo, chiaramente, cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro);
- al comma 5 è precisato che il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore e alla regolarizzazione delle somme dovute a titolo di retributivo, contributive fiscale;
- al comma 6 è previsto che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 luglio 2012, n 109 (9 agosto 2012) fino alla definizione del procedimento di regolarizzazione instaurato, sono sospesi i procedimenti penali e amministrative sia nei confronti del datore di lavoro che nei confronti del lavoratore straniero; tuttavia, tale previsione deve essere letta alla luce delle successive disposizioni contenute nei commi 11 e 13 dello stesso articolo 5 in esame
- al comma 9 è previsto che contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno i datori di lavoro effettui la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di lavoro domestico, all'INPS;
- al comma 11 è precisato che, nelle more della definizione del procedimento di regolarizzazione, lo straniero non può essere espulso tranne che nei casi specificatamente previsti nel successivo comma 13, e così sintetizzabile:
a) qualora risulti destinatario di un provvedimento di espulsione, comminato ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) qualora risulti segnalato, nel SIS, da un altro Stato Schengen, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia ai fini della non ammissione;
c) qualora risulti condannato, anche con la sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice;
d) qualora lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone; né la valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con la sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice.
- al comma 13, infatti, sono specificatamente indicati i lavoratori stranieri che non sono ammessi alla procedura di emersione.
Per quanto concerne l'azione di contrasto all'immigrazione illegale, occorre tenere presente che il legislatore ha escluso dalla procedura di emersione:
- il lavoratore straniero che appartiene ad una delle categorie indicate al comma 13, precedentemente illustrate, pur se presenti sul territorio nazionale prima del 31 dicembre 2011;
- Il lavoratore straniero che non appartiene ad una delle categorie di cui al citato comma 13, qualora lo stesso non sia presente sul territorio nazionale, ininterrottamente, almeno dal 31 dicembre 2011.
A tale proposito, si legge ancora di più l'esigenza di far precedere ogni attività correlata all'allontanamento dello straniero da un'attenta valutazione della sua situazione personale, rilevabile dalla rituale intervista o documentabile mediante la compilazione del "foglio notizie", come indicato con la circolare n. 400/A2011/10.2.5 del 29 giugno 2011, a firma del Signor Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Nessun commento:
Posta un commento