In merito all'argomento del titolo , che richiama le modifiche in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive introdotte dall'art. 15, comma 1°, legge 12 novembre 2011, n. 183.si riporta la sintesi della risposta che il  Dipartimento   Organizzazione giudiziaria del Ministero di Giustizia  ha fornito al quesito  del

  Presidente della Corte di Appello di TORINO  con la nota  Prot. VI-DOG/1170/03-1/2012/CA ,avente in Oggetto: Ufficio NEP di Torino – Modifiche in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive introdotte dall'art. 15, comma 1°, legge 12 novembre 2011, n. 183 – Risposta a quesito.
Con il quesito, pervenuto con la nota richiamata in indirizzo, il funzionario UNEP dirigente dell'Ufficio NEP in sede chiede se, alla luce dell'art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (recante modifiche in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive), sia possibile continuare a chiedere all'utenza le certificazioni di residenza relative ai destinatari degli atti di notifica o di esecuzione, ai fini della notifica ex art. 143 c.p.c., o quelle di cancellazione o di irreperibilità.

Si osserva, in proposito, che gli ufficiali giudiziari ed i funzionari UNEP svolgono attività propedeutica a quella giudiziaria nonchè di esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, attività entrambe regolate dalle norme dei codici di procedura civile e penale.

Pertanto consegue che i funzionari Unep nell'espletamento dell'attivita di notifica e di esecuzione dovranno continuare ,come in passato,a richiedere la certificazione anagrafica,rilasciata dal comune di residenza dei destinatari degli atti.