Si segnalano le seguenti decisioni della Corte Costituzionale  su  questioni  inerenti  l'ambiente, il pubblico impiego,la giustizia amministrativa ,la Scia,il part time nelle pp.aa.e la professione forense,rapporto tra obbligo di residenza dipendenti pubblici ed  infortunio, e l'espulsione di cittadino  straniero,. il cui deposito è avvednuto il 27 giugno 2012.

Deposito del 27/06/2012 (dalla 159 alla 170)
S. 159/2012 del 20/06/2012 Udienza Pubblica del 22/05/2012, Presidente: QUARANTA, Redattore: NAPOLITANO
Norme impugnate: Artt. 2 e 11 della legge della Regione Toscana 05/08/2011, n. 41.
Oggetto: Ambiente - Norme della Regione Toscana - Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti approvati dall'Autorità marittima - Previsione che la Comunità di ambito provveda, in avvalimento e per conto della Autorità Marittima, all'espletamento della procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, previa stipula di apposita convenzione per il rimborso delle spese sostenute - Contrasto con la normativa statale di riferimento che prevede, ai fini dell'elaborazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti, la necessaria intesa con la Regione competente; Sedimenti in acque superficiali - Previsione che ai fini dell'applicazione dell'art. 185, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, per acque superficiali si intende l'area occupata dal medesimo corpo idrico superficiale così come definito dall'art. 54, comma 1, lett. i) ed n), del medesimo d.lgs., nel limite delle fasce di pertinenza fino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine ove esistente - Ritenuta interpretazione autentica della disposizione del codice dell'ambiente relativa alle ipotesi di esclusione dalla disciplina dei rifiuti, nonché contrasto con la definizione di acque superficiali, di cui al codice dell'ambiente e alla normativa comunitaria, che non include le fasce di pertinenza.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale Atti decisi:ric. 122/2011

 
S. 161/2012 del 20/06/2012 Udienza Pubblica del 05/06/2012, Presidente: QUARANTA, Redattore: CAROSI
Norme impugnate: Artt. 5, c. 1° e 2°; 6, c. 3°, 4°, 5°, 6° e 7°; 11, c. 8° e 9°, e 15, c. 3° e 4°, della legge della Regione Abruzzo 24/06/2011, n. 17.
Oggetto: Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Possibilità per le IPAB sottoposte a riordino, fino alla trasformazione in ASP ovvero in Fondazioni o Associazioni, nonché per le ASP una volta costituite, di incrementare la dotazione organica, fatta salva la "compatibilità con le disposizioni di bilancio" - Lamentata inadeguatezza e insufficienza della clausola di salvaguardia che non opera il necessario raccordo con la normativa statale in materia di spesa per il personale; Attribuzione ai Comuni delle attività riguardanti l'estinzione delle IPAB con assegnazione, seppure temporanea, agli stessi di nuove strutture e nuovo personale - Lamentata mancanza del necessario raccordo con la normativa statale in materia di spesa per il personale; Trasferimento di tutto il personale delle IPAB alle ASP e, fino alla costituzione di queste ultime, ai Comuni - Mancata specificazione dei requisiti e delle modalità dell'originaria assunzione di detto personale - Lamentato conferimento ai Comuni e alle ASP di personale anche non selezionato; Indennità spettanti al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda - Contrasto con la normativa statale sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza Atti decisi:ric. 95/2011

S. 162/2012 del 20/06/2012 Camera di Consiglio del 21/03/2012, Presidente: QUARANTA, Redattore: CARTABIA
Norme impugnate: Artt. 133, c. 1°, lett. l), 134, c. 1°, lett. c) e 135, c. 1°, lett. c), del decreto legislativo 02/07/2010, n. 104; art. 4, c. 1°, numero 19), dell'Allegato numero 4 del medesimo decreto legislativo n. 104 del 2010; art. 44 della legge 18/06/2009, n. 69.
Oggetto: Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, adottati dalla CONSOB, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privato - Devoluzione alla competenza inderogabile del TAR Lazio.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza Atti decisi:ord. 220/2011

 

S. 164/2012 del 20/06/2012 Udienza Pubblica del 08/05/2012, Presidente: QUARANTA, Redattore: CRISCUOLO
Norme impugnate: Art. 49, c. 4 bis e 4 ter, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30/07/2010, n. 122, e art. 5, c. 1°, lett. b), e 2°, lett. b) e c), del decreto legge 13/05/2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12/07/2011, n. 106.
Oggetto: Iniziativa economica privata - Edilizia e urbanistica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Introduzione della "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) sostitutiva della "Denuncia di inizio attività" (DIA) - Lamentata modifica con norma statale della preesistente normativa sia statale che regionale - Dichiarazione che la disciplina predetta attiene alla tutela della concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Lamentata erroneità ed irrilevanzadella autoqualificazione, ritenuta incidenza su ambiti di legislazione regionale di natura esclusiva o concorrente, in subordine mancanza di coinvolgimento della Regione. Ritenuta applicabilità della nuova disciplina della DIA commerciale (SCIA) anche al settore dell'edilizia, con estensione alla DIA edilizia della facoltà di immediato inizio dell'attività - Lamentata sostituzione diretta della preesistente normativa sia statale che regionale nei settori del commercio, artigianato, turismo, attività commerciali, interferenza con i poteri di controllo attribuiti agli enti locali, nonché interferenza nella materia del governo del territorio attraverso regole di dettaglio irrazionali e foriere di abusi ? Previsione che la disciplina della SCIA, nella sua integralità, attiene alla tutela della concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. e) ed m), Cost. Interpretazione autentica dell'art. 49, comma 4-bis, del d.l. n. 78/2010 - Applicabilità della disciplina della "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) alle denunce di inizio attività (DIA) in materia edilizia, con esclusione dei casi c.d. super-DIA - Estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA) - Introduzione della facoltà di immediato inizio dell'attività, prima di qualunque controllo - Lamentata interferenza nella materia del governo del territorio attraverso regole di dettaglio irrazionali e foriere di abusi e danni irreversibili. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in materia edilizia - Introduzione di un termine breve di trenta giorni, in luogo di quello di sessanta giorni, per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti - Lamentata interferenza nella materia del governo del territorio attraverso regole di dettaglio irrazionali e riduttive dei poteri di verifica della pubblica amministrazione nel controllo del territorio.
Dispositivo: non fondatezza
Atti decisi:ric. 96, 97, 102, 106 e 107/2010; 91/2011

S
S. 166/2012 del 20/06/2012 Udienza Pubblica del 22/05/2012, Presidente: QUARANTA, Redattore: MAZZELLA
Norme impugnate: Artt. 1 e 2 della legge 25/11/2003, n. 339.
Oggetto: Impiego pubblico - Dipendenti di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni lavorative non superiori al cinquanta per cento di quelle a tempo pieno - Divieto di iscrizione all'albo professionale degli avvocati - Non applicabilità a coloro che risultino già iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 339/2003 - Mancata previsione.
Dispositivo: non fondatezza
Atti decisi:ord. 55 e 56/2011

 

 

O. 169/2012 del 20/06/2012 Camera di Consiglio del 23/05/2012, Presidente: QUARANTA, Redattore: MORELLI
Norme impugnate: Art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1957, n. 3.
Oggetto: Pubblico impiego - Obbligo per gli impiegati pubblici di residenza nel territorio del comune dove ha sede l'ufficio di assegnazione (Fattispecie: diniego di riconoscimento dell'infortunio 'in itinere' per l'inosservanza dell'obbligo di residenza) - Irragionevolezza per il sostanziale mutamento dell'assetto urbano, della viabilità territoriale, della diffusione di reddito e della conseguente motorizzazione privata rispetto all'epoca di emanazione della norma censurata.
Dispositivo: manifesta inammissibilità Atti decisi:ord. 27/2012

O. 170/2012 del 20/06/2012 Camera di Consiglio del 06/06/2012, Presidente: QUARANTA, Redattore: SILVESTRI
Norme impugnate: Art. 13, c. 3° e 8°, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 14/09/2004, n. 241, convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1°, della legge 12/11/2004, n. 271.
Oggetto: Straniero - Espulsione disposta con decreto motivato del Prefetto immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame od impugnativa da parte dell'interessato; Possibilità di adozione di provvedimenti cautelari da parte del giudice fino alla data fissata per la camera di consiglio - Mancata previsione; Distinzione della posizione del richiedente asilo, seppure denegato - Mancata previsione.
Dispositivo: manifesta inammissibilità Atti decisi:ord. 34/2012