Come è noto l'art.5 del decreto legislativo n.368/01, che disciplina il contratto a termine ,all'art.4 bis.dispone che:" Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti,e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionalequalora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti ilrapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonchè nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato".

Essendo sorta incertezza e perplessita' applicativa  sullla sopra ripoortata disposizione , è stato posto al Ministero del Lavoro -Direzione Generale Tutela condizioni di Lavoro-Div.V- il seguente quesito:

"Si richiama l'art.5 ,comma 4 bis, del dec.legvo n.368/01 ,  per richiedere  se  sia  condivisa  da parte di codesto Ministero  l'opinione   che la deroga , in base a cui è  praticabile     un ulteriore contratto a termine fra gli stessi soggetti, da stipulare per una sola volta  presso la dtl ,  sia ammessa  anche nell'ipotesi in cui tra le parti  risulti  intercorso un primo rapporto a termine di 12 mesi ,seguito  senza interruzione da un secondo rapporto  sempre di  12 mesi,  quindi in presenza  della  situazione considerata  dall'art.4 comma 1 ,  che  tollera la  proroga  per una sola volta. Lo scrivente   personalmente  è orientato per la risposta affermativa  , ritenendo che altrimenti  si determinerebbe una disparita' di trattamento normativo  a  favore dei rapporti a terrmine che , facendo ricorso all'unica proroga ammessa ,arrivano a 36 mesi ,ma  a danno dei rapporti a termine che con l'unica proroga  consentita si fermano ad una durata  inferiore  ,come è  nella fattispecie esaminata, in cui ,come esposto,il rapporto con la proroga ha raggiunto  soltanto   24 mesi  . Si ringrazia per il riscontro che si vorra' i fornire   con cortese sollecitudine. "

Di seguito ,per   informazione e documentazione,si riporta la risposta ministeriale:

"Oggetto: proroga c. a termine in deroga

 

In merito alla richiesta di chiarimenti  ...posta all'attenzione dello scrivente, si osserva quanto segue.

Come è noto, ai sensi della normativa vigente sulla disciplina del contratto a tempo determinato (art. 5 comma 4 bis del D.lgvo n. 368 /01così come modificato dall'art. 1 co. 40 della l.24/12/2007, n. 247) il rapporto di lavoro a termine fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore non può complessivamente superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione.

In deroga a ciò un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga pressola DTLterritorialmente competente e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

Ne deriva che nell'ipotesi prospettata dalla S.V., di contratto a termine di 12 mesi, prorogato di altri 12 mesi, sarà possibile una ulteriore proroga, per una sola volta davanti alla DTL, anche se il contatto ha avuto la durata complessiva di 24 mesi, in quanto il limite di 36 mesi è un limite massimo ma non minimo."