L'argomento del titolo è trattato dal comma 32 dell'art.1 della legge di riforma n.92/2012 ,che provvede in nprimo luogo a sostituire l'originario art 70 del del decreto legvo n.276/03 con un nuovo testo , i cui contenuti vengono di seguito riportati:
Testo previgente art.70
Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:
a) di lavori domestici;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
c) dell'insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico (L. 33/2009);
e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le universita', il sabato e la domenica edurante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegniscolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';
f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
h-bis) di qualsiasi settore produttivo compresi gli enti locali, da parte di pensionati.
h-ter) di attivita' di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.
In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attivita'
lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro
titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilita' di utilizzare i buoni lavoro
presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
1-bis. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in
tutti i settori produttivcompresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, dapercettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito
dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di
lavoro accessorio. (L. 33/2009)
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale
rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro,
ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini
e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di
emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.
e bis) dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis del C.C., limitatamente al commercio, al turismo e
ai servizi.
2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano
rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il
lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in
ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro 5 mila euro sempre nel corso di un anno solare.
2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano
rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non
danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a5.000 euro nel corso di un anno solare
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro (3).
2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilita' interno.
3. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.
Nuovo testo art.70
«Art. 70. - (Definizione e campo di applicazione). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno»;
b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole: «carnet di buoni» sono inserite le seguenti: «orari, numerati progressivamente e datati,» e dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali»;
c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS».
Nel testo della legge n.92-2012 è prevista la nuova definizione del voucher, significativamente per i lavori agricoli, talvolta impropriamente detti stagionali, ed i relativi istituti di complemento.
La discussione è stata prolungata ed aspra . Le organizzazioni di rappresentanza si sono confrontate a distanza senza mezzi termini, ad un certo punto gli unici passaggi che ostacolavano la approvazione del testo di legge erano apprendistato e voucher agricolo,e nella discussione sono intervenuti persino i ministri per le politiche agricole e del lavoro
Nel merito, si ricorda che,come è noto. il voucher fu introdotto nel 2003, petr regolare attività marginali per sostenere soggetti a rischio di esclusione sociale e con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro (disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti, pensionati,disabili, extracomunitari e soggetti in comunità di recupero). Scopo della norma era quello di fare emergere delle prestazioni che, per la loro modesta entità, erano certamente destinate ad incrementare l'area del lavoro nero.
Nel settore agricolo fu introdotto nel 2008 con rilevante soddisfazione agricolo,ma nel tempo l'uso del voucher si è esteso con contrapposti giudizi di merito.
In sede di discussione sulla legge di riforma si sono contrapposti emendamenti ancora più estensivi ,a fronte di altri del tutto restrittivi. L'esito è stasto il nuovo testo, sopra riportato, dell'art.70 del dec.legvo n.276/03,contenente importanti e rilevanti novita'
Da un lato è consentito il lavoro accessorio purchè non superi i 5.000 € di compenso per anno solare; tale limite rimane e può essere ripartito per diversi committenti ,purchè ciascun lavoro non superi i 2.000 €.
Per la agricoltura esiste un punto specifico nel comma 1, punto 2, lettere a) e b )
Con la lettera a si dispone l'esercizio del lavoro accessorio e relativo voucher contributivo purchè siano impiegati pensionati o giovani sotto i 25 anni ed iscritti ad un ciclo scolastico o universitario. Con la lettera b) si ammette la possibilità del lavoro accessorio per tutti, purche' si tratti di aziende agricole che assumono,con un livello non superiore ad 7.000 € anno di fatturato.
Si evedenzia che inoltre è stasto modificato l'art. 72 del citato decreto legislativo n. 276/03, prevedendosi un meccanismo di valore orario del voucher e di progressivo adeguamento " tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali ".
In sostanza una contrattazione parallela sul valore del voucher di quella sul contratto nazionale di lavoro
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