Art. 1 Generalita'
1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, individuando, alla tabella di cui al successivo articolo 6, la ripartizione dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui al medesimo comma 14 e ai sensi dello stesso comma 15, nel limite delle risorse complessivamente previste dal medesimo comma 15.
Art. 2 -Condizioni per accedere ai benefici
1. I lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa accedono ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, alle seguenti condizioni:
a) lavoratori di cui alla lettera a) del citato comma 14: cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) lavoratori di cui alla lettera b) del citato comma 14: cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011;
c) lavoratori di cui alla lettera c) del citato comma 14: titolarità al 4 dicembre 2011 della prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; titolarità della medesima prestazione da data successiva al 4 dicembre 2011 se l'accesso alla stessa risulta autorizzato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, fermo restando che gli interessati restano a carico dei Fondi fino al compimento di 62 anni di età;
d) lavoratori di cui alla lettera d) del citato comma 14: perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge; questi lavoratori non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011;
e) lavoratori di cui alla lettera e) del citato comma 14: esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011;
f) lavoratori di cui alla lettera e-bis) del citato comma 14: congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con perfezionamento, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243;
g) lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa;
h) lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.
2. I lavoratori di cui alle lettere g) e h) del comma 1 del presente articolo conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre per comprovare quanto precede è indicata al successivo articolo 4.
3. I soggetti di cui alle lettere g) e h) del comma 1 del presente articolo devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.
Art. 3 -Lavoratori a carico fondi
1. I lavoratori di cui alla lettera c) delle premesse, per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai fondi di solidarietà, restano a carico dei predetti fondi fino al compimento del sessantaduesimo anno di età.
Art. 4 - Istanza accesso benefici alla DTL e termine presentazione
1. I soggetti di cui alle lettere e) ed f), del comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.
2. Per i soggetti di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di esonero, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente Direzione Territoriale del lavoro.
3. Per i soggetti di cui alla lettera f), del comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di congedo, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente Direzione Territoriale del lavoro.
4. I soggetti di cui alle lettere g) e h), del comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalità:
a) nel caso in cui si tratta di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
b) in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
5. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Comissioni per esame istanze
6. Presso le Direzioni Territoriali del Lavoro di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, sono istituite specifiche Commissioni per l'esame delle istanze di cui ai commi che precedono.
7. Le Commissioni di cui al comma 6 sono composte da due funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell'INPS, designato dal Direttore provinciale della Sede dello stesso Istituto.
8. Per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 6 non sono previsti oneri a carico della Pubblica amministrazione.
Art. 5- Comunicazione Inps domande accolte
1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto vengono comunicate con tempestività all'INPS, anche con modalità telematica.
Richiesta riesame domande non accolte
2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto l'interessato può presentare istanza di riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.
Art. 6 Numero per tipologia lavoratori interessati benefici
1. In conformità agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di cui al comma 14 e ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è determinato in 65.000 unità, ripartite come segue:
Tipologia di soggetti | Contingente Numerico |
Mobilità [articolo 2, comma 1, lett. a), del presente decreto] | 25.590 |
Mobilità lunga [articolo 2, comma 1, lett. b), del presente decreto] | 3.460 |
Fondi di solidarietà [articolo 2, comma 1, lett. c), del presente decreto] | 17.710 |
Prosecutori volontari [articolo 2, comma 1, lett. d), del presente decreto] con decorrenza entro il 2013 | 10.250 |
Lavoratori esonerati [articolo 2, comma 1, lett. e), del presente decreto] | 950 |
Genitori di disabili [articolo 2, comma 1, lett. f), del presente decreto] | 150 |
Lavoratori cessati ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 [articolo 2, comma 1, lett. g) ed h), del presente decreto] | 6.890 |
TOTALE | 65.000 |
Art. 7
1. I lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, del beneficio delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono computati nel contingente di cui all'articolo 6 del presente decreto.
Art. 8
1. Il numero complessivo dei lavoratori indicato all'articolo 6, aventi titolo ai benefici di cui al presente decreto, comporta un fabbisogno finanziario complessivo nel limite individuato dall'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e, pertanto, con riferimento all'inclusione tra i beneficiari dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2012, n. 14, non occorre applicare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, del predetto decreto-legge n. 216 del 2011.
------
Provvedimento pubblicato nella G.U. 24 luglio 2012, n. 171.
Nessun commento:
Posta un commento