L''argomento di cui al titolo trova esposizione nel messaggio Inps n.11560/2012, prevedendo che lka definizione delle istanze, deve avvenire entro 15 giorni dalla data di presentazione, mentre il pagamento della prima rata deve essere effettuato prima o contestualmente alla sottoscrizione del piano di ammortamento, entro 10 giorni dall'accoglimento.
Inoltre è stabilito che La dilazione sia concessa per un massimo di 24 mesi ovvero di 36 mesi per periodi antecedenti al 1° aprile 2009 relativi alla sanatoria stranieri ,fermo restandoi che l'importo mensile da versare non risulti inferiore a 100 euro.
Infastti l'Istituto precisa che la velocizzazione della procedura di autorizzazione alla dilazione dei debiti contributivi relativi a lavoratori domestici è dovuta alla nuova funzionalità telematica di gestione ,attraverso cui ,il datore di lavoro ,interessato ad ottenere la dilazione del pagamento del debito contributivo ,deve presentare apposita istanza comprensiva di tutti i crediti contributivi accertati alla stessa data di presentazione relativi a tutti i rapporti di lavoro domestico di cui sia titolare .
La richiesta datporiale dattiva la seguente procedura:
- l'acquisizione della scheda istruttoria;
- la stampa della scheda per l'accoglimento dell'istanza;
- l'emissione e la stampa del piano di ammortamento per la successiva sottoscrizione da parte del datore di lavoro.
Viene altresì chiarito che :
a) il pagamento dilazionato, spiega l'Inps, può essere concesso fino a un massimo di 24 mensilità sempreché l'importo della rata non sia inferiore a 100 euro ,mentre se la rata risulta inferiore, la rateazione massima sarà pertanto pari all'importo del debito diviso 100 euro).
b) la definizione della domanda avviene entro 15 giorni dalla data di presentazione;
c) la sottoscrizione del piano di ammortamento interviene entro 10 giorni dalla delibera di accoglimento;
d) il pagamento della prima rata va effettuato prima o contestualmente alla sottoscrizione del piano di ammortamento.
Infine le istruzioni dell'Inps ricordano che :
-eventuali versamenti effettuati successivamente alla presentazione della domanda verranno considerati come partite a credito del datore le quali, in assenza di altri debiti, potranno essere utilizzati in compensazione con i contributi/debiti correnti -verranno considerati i versamenti pervenuti dopo la notifica del piano di ammortamento di importo diverso da quello delle rate calcolate.
Il Messaggio indicato si sofferma anche sulla sanatoria dei domestici extracomnunitari,prevedendo che i datori di lavoro domestico che si sono avvalsi, ai sensi della legge n. 102/2009 per far emergere lavoratori extracomunitari in Italia senza permesso di soggiorno, che è loro facoltà pagare i contributi dovuti per questi lavoratori in relazione a periodi di occupazione antecedenti il 1° aprile 2009, nei limiti della prescrizione, fino a un massimo di 36 rate con interessi di dilazione diversi a seconda del numero di rate richiesto,precisando che questa tipologia di dilazione, per le sue caratteristiche esclusive, non può essere cumulabile con altre.
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