Tra le disposizioni della legge di riforma del lavoro n.92/2012 che entreranno in vigore dal 18 luglio corrente ,in questa sede si esaminano quelle relative alle varazioni  apportate alla  regolamentazione dell'apprendistato  di cui al Testo unico approvato co dec.legvo n.167/2011,che previste  dai commi da 16 a 19 dell'art.1,il cui esame consente  di riscontrare l'introduzione delle seguenti novita'  :

A)Modifiche all'articolo  2 dec.lgvo n.167/11:

a) aggiunta al comma 1   ,dopo la lettera a) ,della lettera a)bis ,che fissa una durata minima del contratto di apprendistato non inferiore a 6 mesi ,fatto salvo quanto previsto dall'art.4,comma 5, in base a cui: "Per i datori di lavoro che  svolgono  la  propria  attivita'  in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale  da  associazioni  dei  datori  e  prestatori   di   lavoro comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale  possono prevedere  specifiche  modalita'  di  svolgimento  del  contratto  di apprendistato, anche a tempo determinato.";

b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le parole: «2118 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato»;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: « Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, non puo' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non puo' superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443»;

 d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

-«3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e' consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli gia' confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto.

-3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'».

B)Modifica all' articolo 4, comma 2,  :

-le parole: «per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento».

C) Le   modifiche all'articolo 2, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, come riportate nella precedente lettera A)   si applicano  esclusivamente con riferimento alle assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2013,invece ,alle   assunzioni con decorrenza anteriore alla predetta data continua ad applicarsi l'articolo 2, comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge,che recita:" Il numero complessivo di apprendisti che  un  datore  di  lavoro puo'  assumere  con  contratto  di  apprendistato,   direttamente   o indirettamente per il tramite delle agenzie  di  somministrazione  di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non puo' superare  il  100  per  cento  delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso  il  datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro  che  non  abbia  alle  proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque  ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in  numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non  si applica alle imprese artigiane per le quali trovano  applicazione  le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443";

D)  per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge,quindi sino al 18  luglio 2015,  la percentuale di cui al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, introdotto dal comma 16, lettera d),  dell'art.1 legge n.92/12 ,pari al 50 % ,e' fissata nella misura del 30 per cento.

In relazione a quanto precede, appare   confacente  riportare  di seguito il testo  degli articoli 2 e 4  del dec.legvo n.167/011  con  le   variazioni ed integrazioni di cui sopra  ,opportunamente evidenziate  in grassetto ovvero con il segno ------------ :

Art. 2     Disciplina generale

1. La disciplina del  contratto  di  apprendistato  e'  rimessa  ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti  collettivi  di lavoro stipulati a livello nazionale da  associazioni  dei  datori  e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul  piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi:

a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla  contrattazione  collettiva  o  dagli  enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;

a bis ) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi ,fatto salvo quanto previsto dall'art.4,comma 5 ,in base a cui "Per i datori di lavoro che  svolgono  la  propria  attivita'  in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale  da  associazioni  dei  datori  e  prestatori   di   lavoro comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale  possono prevedere  specifiche  modalita'  di  svolgimento  del  contratto  di apprendistato, anche a tempo determinato."

  b) divieto di retribuzione a cottimo;

  c) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino  a  due  livelli inferiori rispetto alla  categoria  spettante,  in  applicazione  del contratto collettivo nazionale di lavoro,  ai  lavoratori  addetti  a mansioni o funzioni che richiedono  qualificazioni  corrispondenti  a quelle al conseguimento  delle  quali  e'  finalizzato  il  contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianita' di servizio;

d) presenza di un tutore o referente aziendale;

e) possibilita' di  finanziare  i  percorsi  formativi  aziendali degli   apprendisti   per   il   tramite   dei    fondi    paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della  legge  23  dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo  10  settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi  con le Regioni;

  f) possibilita' del  riconoscimento,  sulla  base  dei  risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e  interna alla impresa, della qualifica professionale ai  fini  contrattuali  e delle competenze acquisite ai  fini  del  proseguimento  degli  studi nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti;

  g) registrazione della formazione effettuata  e  della  qualifica professionale  a  fini  contrattuali  eventualmente   acquisita   nel libretto formativo del cittadino di  cui  all'articolo  2,  comma  1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

h) possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta  giorni,  secondo  quanto  previsto  dai contratti collettivi;

i) possibilita' di forme e modalita' per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine  del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;

l) divieto per le parti di  recedere  dal  contratto  durante  il periodo di formazione  in  assenza  di  una  giusta  causa  o  di  un giustificato   motivo.   In   caso   di   licenziamento   privo    di giustificazione  trovano  applicazione  le  sanzioni  previste  dalla normativa vigente;

m) possibilita' per  le  parti  di  recedere  dal  contratto  con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione  ,ai  sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile.2118 del codice civile ;nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contrattio di apprendistato  Se  nessuna delle parti esercita la facolta' di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario  rapporto  di  lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla  previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:     a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie professionali;     b) assicurazione contro le malattie;     c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;     d) maternita';     e) assegno familiare.

3. Il numero complessivo di apprendisti che  un  datore  di  lavoro puo'  assumere  con  contratto  di  apprendistato,   direttamente   o indirettamente per il tramite delle agenzie  di  somministrazione  di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non puo' superare  il  100  per  cento  delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso  il  datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro  che  non  abbia  alle  proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque  ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in  numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non  si applica alle imprese artigiane per le quali trovano  applicazione  le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

3.Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lasvoro può assumere ,direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di siomministrazione di lavoro ai sensi dell'asrt.20 del dec.lgvo n.276/03 e s.m.i.,non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesiomo datore di lavoro;tale rapporto non puo' superare il 100 %   per i datori di lavoro che occupano un numero di lavorastori inferiore a dieci unita' .E' in ogni caso esclusa la possibiliutra' di assumere in somministrazione apprendisti con  contratto di somministrazione a tempo determinato ,di cui all'art.20 comma 4 dec,legvo n.276/03.Il datore di lasvoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o spercialiuzzati ,o che comunque ne abbia in numero inferiporw a 3 ,può assumere apprendisti in numero non superiore a 3 .Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le vdisposizioni di cui all'art.4 legge n.443/85  (che dispoone:   Art. 4. Limiti dimensionali . L'impresa artigiana puo' essere svolta  anche  con  la  prestazione d'opera    di    personale    dipendente    diretto     personalmente dall'imprenditore artigiano o dai  soci,  sempre  che  non  superi  i seguenti limiti:     a) per l'impresa che non  lavora  in  serie:  un  massimo  di  18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9;  il numero massimo dei  dipendenti  puo'  essere  elevato  fino  a  22  a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti;     b) per l'impresa che lavora in serie, purche' con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di  9  dipendenti,  compresi  gli apprendisti in numero non  superiore  a  5;  il  numero  massimo  dei dipendenti puo' essere elevato fino a 12 a condizione che  le  unita' aggiuntive siano apprendisti;     c) per l'impresa che svolge  la  propria  attivita'  nei  settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali  e  dell'abbigliamento  su misura: un massimo di 32  dipendenti,  compresi  gli  apprendisti  in numero non superiore a 16; il  numero  massimo  dei  dipendenti  puo' essere elevato fino a 40 a condizione che le unita' aggiuntive  siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali  e dell'abbigliamento su misura  saranno  individuati  con  decreto  del Presidente della Repubblica,  sentite  le  regioni  ed  il  Consiglio nazionale dell'artigianato;     d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;     e) per  le  imprese  di  costruzioni  edili:  un  massimo  di  10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;  il numero massimo dei  dipendenti  puo'  essere  elevato  fino  a  14  a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti.   Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:     1) non sono computati per un periodo di due anni gli  apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n.  25,  e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;     2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla  legge 18 dicembre 1973, n. 877,  sempre  che  non  superino  un  terzo  dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;     3)  sono  computati  i  familiari  dell'imprenditore,   ancorche' partecipanti all'impresa familiare di cui  all'articolo  230-bis  del codice  civile,  che   svolgano   la   loro   attivita'   di   lavoro prevalentemente   e   professionalmente   nell'ambito    dell'impresa artigiana;     4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il  prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;     5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici,  psichici o sensoriali;     6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta

3 bis) L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione ,di almeno il 50 % degli apprendisti dipendenti dallo stesso atore di lavoro .Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova ,per dmissioni o per licenziamento per iusta causa.Qualora non sia rispettata la predetta percentuale,è consentita l'assunzione di un ulteripore apprendista rispetto a quelli gia' confermati ,ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apptrendisti pregressi Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presentte comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato ,al di fuori delle previsioni del presente decreto ,sin dalla data di costituzione del rapporto.

3 ter) Le disposizioni di cui al comma 3 bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 10 unita'.

"Art. 4      Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato  professionalizzante  o  di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale  a  fini contrattuali i soggetti di eta' compresa tra  i  diciotto  anni  e  i ventinove  anni.  Per  i  soggetti  in  possesso  di  una   qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o  di mestiere puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno  di eta'.

  2.  Gli  accordi  interconfederali   e   i   contratti   collettivi stabiliscono, in ragione dell'eta' dell'apprendista  e  del  tipo  di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e  le  modalita' di erogazione della formazione per  l'acquisizione  delle  competenze tecnico-professionali  e  specialistiche  in  funzione  dei   profili professionali   stabiliti   nei   sistemi   di   classificazione    e inquadramento del personale, nonche' la  durata,  anche  minima,  del contratto che, per la sua componente  formativa,  non  puo'  comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato  individuate  dalla  contrattazione  collettiva   di riferimento.  per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere,  svolta sotto la responsabilita' della  azienda,  e'  integrata,  nei  limiti delle  risorse  annualmente  disponibili,  dalla  offerta   formativa pubblica,  interna  o  esterna   alla   azienda,   finalizzata   alla acquisizione di  competenze  di  base  e  trasversali  per  un  monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto  conto dell'eta', del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

  4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori  di  lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralita', le modalita' per il riconoscimento della  qualifica  di  maestro  artigiano  o  di mestiere.

5. Per i datori di lavoro che  svolgono  la  propria  attivita'  in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale  da  associazioni  dei  datori  e  prestatori   di   lavoro comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale  possono prevedere  specifiche  modalita'  di  svolgimento  del  contratto  di apprendistato, anche a tempo determinato."

NOTA BENE

  Si segnalano le disposizioni contenute nei commi 18 e 19 dell'art.1 della legge di riforma  n.92 /12 appr che rispettivamente stabiliscono:

Comma 18: Le disposizioni di cui all'art.2 comma 3 del testo unico  dell'apprendistato ,come sostituito dal comma 16 lettera c) ,si applica  esclusivamente con riferimento alle assunzioni con decorrenza dall'1.1-.2013.Alle assunzioni  con decorrenza anteriore alla predetta data continua ad applicarsi l'art.2 comma 3 del predetto testo unico   nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore della legge di riforma;

Comma 19: Per un periodo di 36 mesi decorrente dalla data d'entrata in vigore  dellla legge di riforma ,la percentuale di    trasformazione dei contratti di apprendistato  è fissata non alla misura  50 ,bensi'  a quella  30 per cento

Riassumendo quanto sopra esposto ,gli aspetti  significativi  introdotti alla disciplina dell'apprendistato dalla legge di riforma  sono i seguenti:

A)  Allentamento dei i vincoli previsti dal governo ,essendo    sempre possibile assumere un nuovo apprendista,

B)   Viene  introdotto un limite minimo di durata  ai contratti  ,che  dovranno durare almeno 6 mesi

C)  Cambia il rapporto numerico con le maestranze qualificate,nel senso che il  numero complessivo di apprendisti che un datore di lasvoro puà assumere ,direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'asrt.20 del dec.lgvo n.276/03 e s.m.i.,non può supersare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesiomo datore di lavoro;tale rapporto non puo' superare il 100 %   per i datori di lasvoro che occupano un numero di lavorastori inferiore a dieci unita'

.D) E' in ogni caso esclusa la possibilita' di assumere in somministrazione apprendisti con  contratto di somministrazione a tempo determinato ,di cui all'art.20 comma 4 dec,legvo n.276/03.

E) Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o spercializzati ,o che comunque ne abbia in numero inferiporw a 3 ,può assumere apprendisti in numero non superiore a 3 .

F) Le disposizioni  circa la percentuale degli apprendisti non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le vdisposizioni di cui all'art.4 legge n.443/85

G) Le disposizioni di cui al comma 3 bis dell'art,3 non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 10 unita'.

H) Quanto stabilito dall'art.2 comma 3 del testo unico  dell'apprendistato ,come sostituito dal comma 16 lettera c) ,si applica  esclusivamente con riferimento alle assunzioni effettuate  a  decorrere   dall'1.1.2013

I) Per un periodo di 36 mesi ,decorrente dalla data d'entrata in vigore  dellla legge di riforma ,la percentuale di   trasformazione dei contratti di apprendistato  ,che consente nuove assunzioni di apprendisti, è fissata  nella misura     del  30 per cento,che salira' al 50 percento dal 18.7.2015