Il primo degli argomenti citati nel titolo risulta disciplinato  dal comma 72 e seguenti,che   apportano le   seguenti variazioni:

a) All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento» e le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»;

b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per cento».

Pertanto ,a seguito delle predette modifiche  ,il testo delle suddette norme  risulta  essere il seguente:

"Art. 164 (Limiti  di  deduzione  delle  spese e degli altri componenti negativi relativi   a   taluni   mezzi   di  trasporto  a  motore,  utilizzati             nell'esercizio di imprese, arti e professioni) 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di     trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati   nell'esercizio  di  imprese,  arti  e  professioni,  ai  fini della determinazione   dei   relativi   redditi  sono  deducibili  solo  se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):     a) per l'intero ammontare relativamente:       1)  agli  aeromobili  da  turismo,  alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del  comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  ai  ciclomotori  e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente   come   beni   strumentali   nell'attivita'   propria dell'impresa;       2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;     b)  Nella misura del 27,5 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto  legislativo  n.  285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui  utilizzo  e'  diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1).  Tale  percentuale  e'  elevata  all'80  per  cento per i veicoli utilizzati   dai   soggetti  esercenti  attivita'  di  agenzia  o  di rappresentanza  di  commercio .  Nel  caso  di  esercizio  di arti e professioni  in  forma  individuale,  la  deducibilita'  e'  ammessa, nella  suddetta misura del 40per cento, limitatamente ad un solo veicolo;   se  l'attivita'  e'  svolta  da  societa'  semplici  e  da associazioni  di  cui  all'articolo 5, la deducibilita' e' consentita soltanto  per  un  veicolo  per  ogni socio o associato. Non si tiene conto:  della  parte  del  costo  di  acquisizione che eccede lire 35 milioni  per  le  autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli,  lire  4  milioni  per  i  ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede  i  limiti  indicati,  se  i  beni medesimi sono utilizzati in locazione  finanziaria;  dell'ammontare  dei  costi di locazione e di noleggio  che  eccede  lire  7  milioni  per  le  autovetture  e  gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i  ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita' svolte da  societa'  semplici  e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti  limiti  sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti,  che  con  riferimento al valore dei contratti di locazione anche  finanziaria  o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere  variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi   al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e  di  impiegati verificatesi  nell'anno  precedente,  con  decreto del Ministro delle finanze,  di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.  Il  predetto  limite  di 35 milioni di lire per le autovetture  e'  elevato  a  50  milioni  di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

b-bis)  nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta

Le disposizioni di cui  sopra si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui  sopra .

b)All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».

Pertanto,il testo del  predetto comma 4 bis acquisisce la seguente  configurazione :

-bis. Qualora il canone risultante  dal  contratto  di  locazione, ridotto forfetariamente del 5 per cento, sia  superiore  al  reddito medio ordinario di cui al comma  1,  il  reddito  e'  determinato  in misura pari a quella  del  canone  di  locazione  al  netto  di  tale riduzione. Per i fabbricati siti nella citta'  di  Venezia  centro  e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano,  la  riduzione  e' elevata al 25 per cento. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione  e'  elevata al 35 per cento

La disposizione di cui  sopra si applica a decorrere dall'anno 2013.

Il secondo argomento invece e' disciplinato  dal comma 75 dell'art.4 della legge n.92/12,in cui risulta stabilito che l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,     è ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1º luglio 2013, di due euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal presente comma sono versate all'INPS