L-argomento indicato nel titolo  risulta esposto  nei commi da 65 a 71 dell-art.4 della legge n.92/2012 ,prevedendo quanto di seguito riportato

La certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali è un atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea. La certificazione conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o autorizzato. Le procedure di certificazione sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilità e accessibilità della documentazione e dei servizi, soprattutto attraverso la dorsale informativa unica  nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy.

Per competenza certificabile ai sensi  delle disposizioni di questo articolo , si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti di previsti dalle disposizioni dell'art.4 e riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita procedura di validazione nel caso degli apprendimenti non formali e informali secondo quanto previsto  da questo articolo

Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Con il medesimo decreto legislativo di cui sopra , sono definiti:

a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai princìpi di cui al comma 64, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;

b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

c) le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro per l'anno 2013, 2.921 milioni di euro per l'anno 2014, 2.501 milioni di euro per l'anno 2015, 2.482 milioni di euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di euro per l'anno 2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148 milioni di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

1) quanto a 1.138 milioni di euro per l'anno 2013, 2.014 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.716 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti dai commi da 72 a 79;

2) quanto a 581 milioni di euro per l'anno 2013, 907 milioni di euro per l'anno 2014, 785 milioni di euro per l'anno 2015, 766 milioni di euro per l'anno 2016, 322 milioni di euro per l'anno 2017, 426 milioni di euro per l'anno 2018, 432 milioni di euro per l'anno 2019, 479 milioni di euro per l'anno 2020 e 509 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui  sopra  , fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MODIFICHE T.U.IMPOSTE REDDITI DPR N 917/86

Risultano apportate le seguenti variazioni:

a) All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento» e le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»;

b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per cento».

Pertanto ,a seguito delle predette modifiche  ,il testo delle suddette norme  risulta  essere il seguente:

"Art. 164 (Limiti  di  deduzione  delle  spese e degli altri componenti negativi relativi   a   taluni   mezzi   di  trasporto  a  motore,  utilizzati             nell'esercizio di imprese, arti e professioni) 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di     trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati   nell'esercizio  di  imprese,  arti  e  professioni,  ai  fini della determinazione   dei   relativi   redditi  sono  deducibili  solo  se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):     a) per l'intero ammontare relativamente:       1)  agli  aeromobili  da  turismo,  alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del  comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  ai  ciclomotori  e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente   come   beni   strumentali   nell'attivita'   propria dell'impresa;       2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;     b)  Nella misura del 27,5 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto  legislativo  n.  285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui  utilizzo  e'  diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1).  Tale  percentuale  e'  elevata  all'80  per  cento per i veicoli utilizzati   dai   soggetti  esercenti  attivita'  di  agenzia  o  di rappresentanza  di  commercio .  Nel  caso  di  esercizio  di arti e professioni  in  forma  individuale,  la  deducibilita'  e'  ammessa, nella  suddetta misura del 40per cento, limitatamente ad un solo veicolo;   se  l'attivita'  e'  svolta  da  societa'  semplici  e  da associazioni  di  cui  all'articolo 5, la deducibilita' e' consentita soltanto  per  un  veicolo  per  ogni socio o associato. Non si tiene conto:  della  parte  del  costo  di  acquisizione che eccede lire 35 milioni  per  le  autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli,  lire  4  milioni  per  i  ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede  i  limiti  indicati,  se  i  beni medesimi sono utilizzati in locazione  finanziaria;  dell'ammontare  dei  costi di locazione e di noleggio  che  eccede  lire  7  milioni  per  le  autovetture  e  gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i  ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita' svolte da  societa'  semplici  e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti  limiti  sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti,  che  con  riferimento al valore dei contratti di locazione anche  finanziaria  o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere  variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi   al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e  di  impiegati verificatesi  nell'anno  precedente,  con  decreto del Ministro delle finanze,  di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.  Il  predetto  limite  di 35 milioni di lire per le autovetture  e'  elevato  a  50  milioni  di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

b-bis)  nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta

Le disposizioni di cui  sopra si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui  sopra .

b)All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».

Pertanto,il testo del  predetto comma 4 bis acquisisce la seguente  configurazione :

-bis. Qualora il canone risultante  dal  contratto  di  locazione, ridotto forfetariamente del 5 per cento, sia  superiore  al  reddito medio ordinario di cui al comma  1,  il  reddito  e'  determinato  in misura pari a quella  del  canone  di  locazione  al  netto  di  tale riduzione. Per i fabbricati siti nella citta'  di  Venezia  centro  e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano,  la  riduzione  e' elevata al 25 per cento. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione  e'  elevata al 35 per cento

La disposizione di cui  sopra si applica a decorrere dall'anno 2013.

ADDIZIONALE COMUNALE DIRITTI IMBARCO PASSEGGERI

L'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1º luglio 2013, di due euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal presente comma sono versate all'INPS

.MISURE RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA INPS , INAIL ED AMMINISTRAZIONE MONOPOLI STATO

Le suddette misure sono previste nei commi  77,78 e 79 dell'art.4 ,che dispongono  quanto segue.

a) L'INPS e   INAIL, nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 18 milioni di euro annui per l'INAIL e in 72 milioni di euro per l'INPS, sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del citato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

b) L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a euro 10 milioni a decorrere dall'esercizio 2013, che sono conseguentemente versati entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

c) I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti di cui  sopra ,comprese le misure correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi indicate, anche con riferimento alla effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.