La legge n.92/2012 interviene sull'associazione in partecipazione  nei  commi 28 ,29 ,30 e 31  dell'art.1 , nell'intento di limitare l'uso improprio di questa tipologia contrattuale che, peraltro, nell'ambito dei rapporti di lavoro autonomo è quella che maggiormente tutela il prestatore d'opera.

Si  ricorda che il contratto di associazione in partecipazione è regolato dal Titolo VII del Libro Quinto del codice civile,precisando con lo stesso    si realizza una collaborazione tra due o più persone per il conseguimento di un risultato comune,così che  l'apporto ha  un  carattere strumentale per lo svolgimento dell'attività dalla quale il risultato ricercato ha origine.

L'apporto dell'associato può essere di qualunque natura ma a condizione  indispensabile  che detto apporto   sia a  carattere strumentale per l'esercizio dell'impresa o dell'affare ,senza che si determinandosi con ciò, né la costituzione di un nuovo soggetto né tantomeno un patrimonio autonomo.

Il contenuto dell'apporto può, pertanto, consistere in una somma di denaro, nel conferimento in proprietà o in godimento di beni mobili o immobili, in una prestazione lavorativa, in una causa mista di lavoro e capitale.

Ai fini che in qusta sede  ci si propone, interessa esclusivamente l'apporto di lavoro da parte dell'associato ed in merito si osserva quanto segue.

Anzitutto ,si evidenzia la disposizione del comma 31, che  , motivata  da ragioni di coordinamento delle disposizioni legislative, abroga il comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ,che, al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, prevedeva  che, "in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora" ,il lavoratore  avesse  diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività.

Questa disposizione, con chiaro intento antielusivo, risulta  sostituita dalle nuove norme contenute  negli altri commi sopra citati   dell'articolo 1  della legge di riforma

In particolare, secondo il comma 30 " I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato."

Spetta, pertanto ,al committente-datore di lavoro, a dover provare che il rapporto di lavoro non è subordinato, ma effettivamente di associazione in partecipazione, ogni qualvolta nell'associazione in partecipazione vi sia un apporto lavorativo, anche se combinato con una apporto di capitale

A quanto sopra nel testo legislativo della riforma approvato ,risulta anche aggiunto che   "la predetta presunzione si applica, altresì, qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma 26.

Questo vuol   significare che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro si presumono, salva prova contraria, costituire rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato quando siano:

a) instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile;

b) non siano connotati da competenze tecniche di grado elevato acquisite atttraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività .

Peraltro si segnala  l'aggiunta ,ad opera del comma 28 ,di un ulteriore comma all'articolo 2549 del Codice civile,in cui si stabilisce :".Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

Per evitare la presunzione (relativa) di subordinazione ,pertanto ,diventa indispensabile porre particolare attenzione alle pattuizioni relative alla partecipazione agli utili nonché alla consegna del rendiconto, a queste precauzioni si deve aggiungere il rispetto dei limiti numerici che potrebbe, di per sé, far scattare la presunzione (assoluta) di subordinazione,a cui si puo' derogare nei casi in cui tra associati  ed associante  sussista  rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo,rinviando in proposito  al sottostante

PROSPETTO  relativa a PARENTI  ed  AFFINI

 

Parenti

in linea retta

Parenti

in linea collaterale

Affini

I

-Genitori -Figli

__________

-Suoceri -Generi e nuore

II

-Nonni -Nipoti (figli dei figli)

 

-Fratelli e sorelle -Cognati

III

-Bisnonni -Bisnipoti (figli dei nipoti da parte dei figli)

 

-Zii (fratelli e sorelle dei genitori) -

Nipoti (figli di fratelli e sorelle)

 

___________

IV

___________

-Cugini -Pronipoti (figli di nipoti da parte di fratelli e sorella)

-

Prozii (fratelli e sorelle dei nonni)

 

___________

Si conclude sull'argomento , sottolineando  il contenuto del comma 29 ,che introduce la norma transitoria secondo cui  :". Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."

Pertanto ,le modifiche introdotte dalla legge di riforma entrano in vigore dal 18.7.2012 ,con   immediata applicazione sia ai contratti   stipulati ex novo  da detta data , sia a quelli gia' in essere ,fatta eccezione per quelli che  ,essendo  stati certificati , possono proseguire  facendo riferimento alla normativa previgente sino alla cessazione.