fronte delle molteplici disposizioni della legge di riforma n.92/2012 che ,apportando variazioni alle vigenti normative in materia di lavoro ,entrano in vigore dal 18.7.2012,in questa sede ci si occupa dei commi 21 e 22 dell'art.1 della predetta ,concernenti relativi il rapporto di lavoro intermittente o a chiamata ,la cui disciplina risale agli articoli da 33 a 40 del dec.legvo n.276/03 e s.m.i.
a) all'articolo 34:
1) nel comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 37» sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito da un nuovo testo;
b) all'articolo 35 è aggiunto, in fine, il comma 3 bis ;
c) l'articolo 37 è abrogato.
Di conseguenza ,da quando la legge di riforma sara' in vigore ,i testi dei predetti articoli saranno formulati come di seguito riportati , sottolineando che le modifiche apportate sono opportunamente evidenziate con il segno——— in rosso ovvero in grassetto:
"Art.34-Casi di ricorso al lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 37. "
2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati. (Legge 80/2005) (abrogato L 247/2007
«2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età»;
3. É vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto,entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del dec.legvo n.626-94 e smi"
"Art. 35. – Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro intermittente é stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34 che consentono
la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui al successivo articolo 36;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro é legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste.
3. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro é altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124″
"Art. 36. – Indennità di disponibilità
1. Nel contratto di lavoro intermittente é stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennità é stabilita dai contratti collettivi e comunque non é inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Sulla indennità di disponibilità di cui al comma 1 i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare,
3. L'indennità di disponibilità é esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore é tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento.
Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.
5. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, é stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 33 possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità fino a concorrenza della medesima misura.
Art. 37. – Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o
dell'anno
1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle
ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36 é corrisposta
al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
2.Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. (giàabrogato con la L 247/2007)
Infine c'è da registrare che il comma 22 dell'art 1 della riforma precisa che: che"I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."In base a quanto or ora esposto,.in concreto le modificazioni ,in vigore dal 18 .7.2012 ,che sono state apportate dalla riforma alla disciplina del lavoro a chiamata evidenziano quanto segue:
A) In ogni caso possono concludere il contratto intermittente i soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con meno di ventiquattro anni di età, ma in quest'ultimo caso le prestazioni contrattuali non possono essere rese oltre il venticinquesimo anno di età;
B) Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica.
C) Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui alla precedente lettera , nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.
D) In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui alle lettere precedenti si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione ad ogni omessa comunicazione ed a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione ,senza procedere alla diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n.124/04
E) Risulta abrogata la disposizione che, per i contratti del fine settimana ,per ferie e vacanze, faceva scattare l'indennità di disponibilità solo se il datore chiamava al lavoro,che pertanto spetta in ogni caso
F)I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge di riforma , che risultino incompatibili con le disposizioni introdotte dal comma 21 della stessa , cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n.92-2012 ,vale a dire dal 18-7.2013
Si tratta di aspettare l'emanazione del decreto che disciplinera' le modalita' per effettuare le comunicazioni prima dell'iniziio delle prestazionio o di un cviclo integrato di prestazioni sino a 30 giorni ,alla DTL ,ma nel frattempo niente e niussono esclude che dal 18 luglio ,scattato l'obbligo delle comunicazioni,che in caso di inossevanza comporta sanzioni amministrative pesanti,alle stesse si prove con le modalita consuete ,ossia consegna diretta ,acquisendo ricevuta , con raccomandata postale a,r invio telematico che consenta la prova di avvenuta trasmissione/ricezione (pec) ,manche con email e fax agli indirizxzi e numeri delle strutture territoriamente competenti ,avendo cura di riportare nelle comunicazione le informazioni richieste dal comma 3 bis ,aggiunto dal comma 21 dell'art.1 della legge di riforma all'art.35 del dec.legvo 276/03 .
Resta inteso che le comunicazioni in questione sono aggiuntive e non sostitutive o alternative alla comunicazione obbligatoria da effettuare secondo le modalita' telematiche e nei termini preventivi all'inizio dell'assunzione con rapporto intermittente ai Servizi Impiego.
Salvo diversa indicazione da parte degli organi istituzionali competenti ,la previsione normativa porta a ritenere al momento che anche per la prima prestazione lavorativa, da rendere a seguito della comunicazione telematica di assunzione ai Servizi Impiego , va fatta la comunicazione alla DTL.
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