L'abrogazione delle disposizioni relative alla  regolamentazione    dei contrattti d'inserimento  ,  contenute negli articoli da 54 a 59 del dec.legvo n.276/03 ,è  stabilita  dal comma 14 dell'art.1 della legge di riforma,ptrecisando che  la detta norma   sara'  efficace dal 18.7.2012,  data d'entrata in vigore della legge  n.92/12.

Tuttavia occorre tener conto  del  successivo comma 15 ,in cui  si precisa  che "nei confronti delle assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2012  continuano ad applicarsi di disposizioni abrogate  nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in parola".

Pertanto , tenuto conto delle disposizioni esposte  ed altresì della constatazione che i contratti d'inserimento gia' stipulati o che  potrebbero essere sottoscritti entro l'anno corrente continueranno ad essere regolamentati sino alla conclusione dalle norme abrogate,si reputa confacente ricordare che tuttora non è praticabile l'assunzione incentivata delle lavoratrici con il contratto d'inserimento ed merito si espone quanto segue-

La disciplina del contratto d'inserimento ,contenuta negli artt.da 54 a 59 del  dec.legvo n.276/03  , normativamente  risulta  abrogata   dal  comma 14  dell'art.1   della legge di riforma n.92/2012 ,a decorrere dalla data d'entrata in vigore della medesima.

Di fatto bisogno tener conto ,tuttavia che    il successivo comma 15  dispone   che nei confronti delle assunzioni con il contratto d'inserimento  effettuate  durante il corrente anno e,quindi ,sino al 31 dicembre 2012  ,continuano ad applicarsi  le disposizioni abrogate  nella formulazione vigente anteriormente alla data  del 18.7.2012

Fermo restando che i rapporti gia' costituiti continueranno sino alla conclusione  ad essere regolati  dalle norme,tenuto conto di quanto precede e consioderato che nei mesi prossinmi potrebbero essere costituiti nuovio contratti d'inserimento ,si reputa confacente evidenziare che risulta tuttora inattuabile l'assunzione incentivata delle lavoratrici con il contratto d'inserimento ed in proposito siu espone quanto segue.

Come è noto la disciplina del contratto d'inserimento è contenuta negli articoli da 54 a 59 del decreto legislativo n.276/03 ,a cui sono state nel tempo apportate modifiche ed integrazione da succesivi provvedimenti legislativi.

Le prime variazioni   risultano apportate dall'art.8 comma 1 lettere a) e  b)  del decreto legge n.70/2011  ,convertito in legge n.106/2011.

Infatti  ,in primo luogo,  la  lettera a) dell'art.8, comma 1,  ,  inserisce  nel testo della lettera  e) del comma 3 dell'art.54 del dec.legvo n.276/03,  dopo le parole "qualsiasi eta' "   le seguenti."prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi".

Pertanto ,dalla data di entrata in vigore del decreto n.70/2011 ,il contratto di inserimento può essere utilizzato per le donne di qualsiasi eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno un semestre, residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze   , sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile .

In secondo luogo,la lettera b) del citato art.8 comm1 b) all'articolo 59, comma 3, dispone che le parole «n.2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee il 13 dicembre 2002» siano   sostituite dalle seguenti: «n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008».

Pertanto la  seconda modifica, ,che riguarda  non soltanto le lavoratrici,bensi'  tutte le categorie di lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f) ,destinatarie  degli incentivi economici in caso di assunzione con contratto d'inserimento,così come  previsti dalla disciplina vigente in materia  di contratto di formazione e lavoro .

Pertanto dal 14.5.2011 ,il testo del comma 3 dell'art.59 del dec.leg.vo n.276 /03,è così composto."

"3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia  di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f) nel rispetto del regolamento (CE)  n.  800/2008  della  Commissione  ,  del  6  agosto   2008,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita'  europee  il  9 agosto 2008″.

Un ulteriore modifica   alla disciplina originaria del contratto d'inserimento ,risulta apportata dall'art.22 coma 3 dellaleggen.183/2011,secondo cui  :"Al fine di promuovere l'occupazione femminile, all'articolo  54, comma l, del decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) donne di qualsiasi  eta' prive di un  impiego  regolarmente  retribuito  da  almeno  sei  mesi residenti in una area geografica  in  cui  il  tasso  di  occupazione femminile sia inferiore almeno  di  20  punti  percentuali  a  quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi  di  10 punti percentuali quello maschile.  Le  aree  di  cui  al  precedente periodo  nonche'  quelle   con   riferimento   alle   quali   trovano applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione,  del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle finanze da adottare entro il 31  dicembre  di  ogni  anno,  con riferimento all'anno successivo». Per gli anni  2009,  2010,  2011  e 2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54,  comma  1,  lettera e),  del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   come modificata dal presente  comma,  sono  individuate  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e  delle  finanze  da  adottare  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"

Come si vede  per   il ricorso al contratto d'inserimento per l'assunzione delle donne , anche dopo la modifiche normative del testo originario dell'art.54 comma 1 lettera e)   , risulta confermato che sia le aree  geografiche   in  cui  il  tasso  di  occupazione femminile sia inferiore almeno  di  20  punti  percentuali  a  quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi  di  10 punti percentuali quello maschile  nonche'  quelle   con   riferimento   alle   quali   trovanoapplicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione,  del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle finanze da adottare entro il 31  dicembre  di  ogni  anno.

Detto questo  si osserva  che un primo decreto interministeriale 11.11.2oo5,valido peril triennio 2004-2006 aveva individuato "in tutte le Regioni e Province autonome " i territori  in cui era possibile stipulare contratti d'insrimento e fruire del beneficio uniforme e generalizzato del 25 %  ,poiche' lo stesso non ostituisce aiuto di stato ai sensi dell'art.87 del  Trattato Ce ,

Nell'art.2 del predetto provvedimento nvece  erano individuate le Regioni Lazio,Molise,Campana,Puglia,Basilicata ,Sicilia e Sardegna ,come are territoriali in cui dovevano risiereledonne con cui era possibile stipularei conteatti dinserimento per fruire dello sgravio contributi maggiore  e uperiore al 25%.

Il  nuovo decreto interministeriale  31.7.2007 ,applicabilper l'anno 2007,ha confermato lo sgravio uniforme e generalizzato del 25%  per le aree di tutte l Regioni e Province autonome,ma ha escluso per il beneficio superioeal 25% ,rispetto all'eleco precedene,soltanto laregioneLazio.

Infine  venne emanato il decreto interministeriale del 29.12.2008 ,valido per l'anno 2008,ma     dopo di esso   lanorma in questione  non risulta piu' atuata.

Come prima detto ,la legge n.183/2011 con l'art.22 comma 1ha modificato l'art.54 del dec.legvo n.276/03 per conformarlo alle diposizioni comunitarie,prevedendo altresi che per   gli anni  2009,  2010,  2011  e 2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54,  comma  1,  lettera e),  del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   come modificata dal presente  comma,  sono  individuate  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e  delle  finanze  da  adottare  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge",ossiaentro il 31.1.2012.

Tale scadenza risulasuperata ,ma il decreto nterministeriale non  è stato adotato e quindi l'assunzione delle lavoratrici con contrato d'inserimento residenti nell aree geografiche  in  cui  il  tasso  di  occupazione femminile sia inferiore almeno  di  20  punti  percentuali  a  quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi  di  10 punti percentuali a quello maschile  ,con titolo all'incentivo in favore dei datori lavoro superipoel 25% ,almeno per adesso non risulta praticabile .