La legge n.134 del 7.8.2012   , in vigore dal 12 agosto c.a,  di conversione  del  decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, denominato "decreto sviluppo  "e  contenente "misure urgenti per la crescita"  ,    ha appportato   modifiche alla legge n.92/2012 ,relativa alla riforma del lavoro e degli ammortizzatori sociali  ,che sono previste dall'art.46 bis

In questa sede viene esaminata la modifica  relativa alla disciplina  della cassa integrazione guadagni straordinaria per le aziende interessate da procedura concorsuale , di cui all'art.3 della legge n.223/91, evidenziando in proposito quanto segiue.

Il comma 70.dell'art.2 della legge n.92/12 , aveva stabilito  senza mezzi termini , con decorrenza    1º gennaio 2016, l'abrogazione   dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che,  circa l'intervento straordinario di integrazione salariale  per le imprese interessate da procedure concorsuali , disponeva:

"1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi. 2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorit che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale. 3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto. 4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. 5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e successive modificazioni, e l'art. 2 del ecreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni."

A seguito della presa di posizione di molti rappresentanti delle forze sociali ed imprenditoriali,   con la    lettera h) del comma 1  dell'art.46 bis  della legge  n.135/2012  si è stabilito che:"All'articolo 2, il comma 70 della legge n.92/12(che prevedeva  l'abrogazione dell'art.3 della legge n.223/91) è sostituito dal seguente:«70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata" sono sostituite dalle seguenti: "quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016″.

Pertanto ,dal 12 agosto 2012,trova applicazione  il seguente nuovo  testo dell'art.3 della legge 223/1991,precisando che le parole sopresse sono riportate in rosso e quelle sostitutive sono evidenziate in grassetto:

"1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016″. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi."

"2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorit che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale."

"3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto. 4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. 5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e successive modificazioni, e l'art. 2 del ecreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni."

  Quanto  sopra significa   che:

a) persiste la possibilita' di applicare l'intervento della cigs in favore dei dipendenti di imprese sottoposte alle  procedure concorsuali indicate nell'art.3 della legge n.223/91 ;

b)  tuttavia,  l'intervento   di tutela del reddito rappresentato dalla cigs  è  consentito,non tanto" qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata"  ,bensì  solo" quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione";

c)  la valutazione circa la sussistenza di   prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione deve essetre fatta   in base a parametri oggettivi  che  spettera' al Ministro del Lavoro definire   con specifico decreto;

b)  resta confermata l'abrogazione della disciplina dell'art.3 della legge n.223/91, a decorrere  dal primo gennaio 2016, cosi' come gias'  stabilta dal comma 70 dell'art.2 della legge n.92/12.

Si conclude esprimendo l'auspicio che il provvedimento ministeriale di cui alla precedente lettera c)   venga  definito e reso operativo in tempi ravvicinati ,così da dare uniformita' e soprattutto certezza agli operatori interessati  circa i parametri   per valutare l'esistenza ovvero la mancanza dei presupposti  che,  in base alla previsione    normativa ,   dal 12.8.2012 , legittimano  la richiesta della cigs  da parte dei rappresentanti aziendali interessati e  l'autorizzazione  sulla stessa  da parte degli organi istituzionali competenti.