Si richiama  l'attenzione sul decreto interministeriale sottostante ,che ,pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.194 del 21 agosto 2012 ,prevede l'attribuzione di un assegno mensile straordinario per l'accompagnamento alla pensione dei bancari esodati.

IL MINISTRO DEL LAVORO E  DELLE POLITICHE SOCIALI    di concerto con      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 28, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662, nella parte in cui prevede che,  in  attesa  di  un'organica  riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via  sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive  di  sostegno  del reddito   e   dell'occupazione   nell'ambito    dei    processi    di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare  situazioni  di  crisi, per le categorie e i settori di impresa sprovvisti di detto sistema;   Visto il Protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del 27 novembre 1997, n.  477, con  cui  e'  stato  emanato  un   regolamento-quadro,   propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali;   Visto l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede  una  specifica  disciplina  transitoria  per   i   casi   di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio  1998,  con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra  richiamate,  e' stato  convenuto  di  istituire  presso  l'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarieta' per  il  sostegno del   reddito,   dell'occupazione    e    della    riconversione    e riqualificazione professionale del personale del credito»;   Visto  il  Regolamento  relativo  all'istituzione  del   Fondo   di solidarieta' per il sostegno del reddito,  dell'occupazione  e  della riconversione e  riqualificazione  professionale  del  personale  del credito, approvato con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158, di seguito denominato decreto 28 aprile 2000, n. 158;

Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5  maggio 2005,  recante  modifiche  al  contratto  del   28   febbraio   1998, concernente l'istituzione del «Fondo di solidarieta' per il  sostegno del   reddito,   dell'occupazione    e    della    riconversione    e riqualificazione professionale del personale del credito»;

Visto il Regolamento concernente modifiche al «Regolamento relativo all'istituzio del Fondo di solidarieta' per il sostegno del  reddito, dell'occupazione   e   della   riconversione    e    riqualificazione professionale del personale del credito», approvato con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2006, n. 226;   Visto il Protocollo in tema di «Mercato del lavoro e  occupazione», stipulato in data  16  dicembre  2009,  tra  l'Associazione  Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali,  depositato  presso  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  in  data  14  gennaio 2010, con il quale le parti firmatarie  dei  citati  accordi  del  28 febbraio 1998 e del 5 maggio  2005,  hanno  inteso  apportare  talune modifiche al Regolamento istitutivo del fondo;

Visto l'art.  1-bis  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n.  102,  in base al quale «con decreto di natura non regolamentare  del  Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di  concerto  con il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   possono   essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009 - 2010, norme in  deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'art. 1, comma 1. del decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  27 novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

Visto  il  decreto  interministeriale  concernente   modifiche   al «Regolamento relativo l'istituzione del Fondo di solidarieta' per  il sostegno  del  reddito,  dell'occupazione  e  della  riconversione  e riqualificazione professionale del personale del credito»,  approvato con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.  51635  del 26 aprile 2010,  in  attuazione  della  sopra  citata  norma  di  cui all'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  con  efficacia fino al 31 dicembre 2010;

Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in base al  quale  e' stata disposta la proroga, fino al 31 marzo 2011. del termine di  cui all'art. 1-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011  con  il  quale,  in  attuazione  dell'art.  1,  comma  2,   del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito  dalla  legge  26 febbraio 2011,  n.  10,  il  termine  del  31  marzo  2011  e'  stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011;   Visto l'art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n. 14 con il quale e' stato disposto che la  scadenza  dell'art.  1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  e  dei  decreti adottati ai sensi del medesimo art. 1-bis e' fissata al  31  dicembre 2012;

Visto l'art. 22, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  6  luglio 2012, n. 95, il quale, nel determinare in ulteriori 55.000  soggetti, ancorche'  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al   pensionamento successivamente  al  31  dicembre  2011,  il  numero   dei   soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui ai commi 14  e  15 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e  dai  commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre  2011,  n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,  n. 14, nonche' dal decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze del 1° giugno 2012, ha stabilito che le disposizioni  in  materia  di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  201  del  2011 continuano ad applicarsi ai lavoratori che, alla data del 4  dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria  a  carico  dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma  28,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto di  accesso ai predetti fondi era previsto da  accordi  stipulati  alla  suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di eta';

Visto  l'Accordo  Quadro  siglato  in  data  8  luglio   2011   tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali in data 19 luglio 2011 e l'Accordo Quadro siglato in data  20  luglio 2011 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e  le  organizzazioni sindacali,  depositato  presso  il  Ministero  del  lavoro  e   delle politiche sociali in data 7 novembre  2011,  con  i  quali  le  parti firmatarie dei citati accordi dell'8 luglio 2011 e del 20 luglio 2011 hanno inteso apportare talune modificazioni al Regolamento istitutivo del fondo;

Visti  gli  Accordi  siglati  in   data   20   ottobre   2011   tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositati presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali in data 7 novembre 2011 con i quali le parti  firmatarie  dei  citati accordi, hanno inteso apportare talune  integrazioni  al  Regolamento istitutivo del fondo;

Visto il Verbale di  accordo  interpretativo  siglato  in  data  12 gennaio  2012  tra  l'Associazione  Bancaria  Italiana  (ABI)  e   le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 maggio 2012;

Considerata  l'esigenza  di  adottare  disposizioni  in  deroga  al decreto 28 aprile 2000, n. 158, ai sensi dell'art.  1-bis  del  sopra citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e successive proroghe

Decreta:

Art. 1

1. In deroga all'art. 1, comma 1, del decreto 28  aprile  2000,  n. 158,  il  «Fondo  di  solidarieta'  per  il  sostegno  del   reddito, dell'occupazione   e   della   riconversione    e    riqualificazione professionale del personale del credito», istituito presso l'INPS, e' rinominato  «Fondo   di   solidarieta'   per   la   riconversione   e riqualificazione professionale, per il  sostegno  dell'occupazione  e del reddito del personale del credito».
Art. 2

1. In deroga all'art. 5, comma 3, del decreto 28  aprile  2000,  n.
158, gli assegni  straordinari  per  il  sostegno  del  reddito  sono
erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del  periodo
di cui al comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto, su richiesta  del
datore di lavoro e fino alla decorrenza della pensione  anticipata  o
di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale  obbligatoria  (ivi
compresi gli  adeguamenti  alle  speranze  di  vita),  a  favore  dei
lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo
di 60 mesi, o inferiore a 60  mesi,  dalla  data  di  cessazione  del
rapporto di lavoro.

Art. 3

1. In deroga all'art. 8, comma 1, del decreto 28  aprile  2000,  n.
158, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in  esubero,  ai
fini del decreto 28 aprile 2000, n. 158, concerne, in relazione  alle
esigenze tecnico -produttive e organizzative del complesso aziendale,
anzitutto il personale che, alla data stabilita  per  la  risoluzione
del rapporto di  lavoro  sia  in  possesso  dei  requisiti  di  legge
previsti per aver diritto alla pensione anticipata  o  di  vecchiaia,
anche se abbia diritto al mantenimento in servizio

                               Art. 4   In deroga all'art. 10 del  decreto  28  aprile  2000,  n.  158,  e' stabilito quanto segue:     1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1)  del decreto 28 aprile 2000, n. 158, il contributo al finanziamento  delle ore  destinate  alla  realizzazione   di   programmi   formativi   di riconversione  o  riqualificazione   professionale   e'   pari   alla corrispondente  retribuzione  lorda  percepita   dagli   interessati, ridotto dell'eventuale concorso  degli  appositi  fondi  nazionali  o comunitari.     2. Nei casi di  riduzione  di  orario  o  sospensione  temporanea dell'attivita' di lavoro, su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) del decreto 28  aprile 2000, n. 158, il Fondo  eroga  ai  lavoratori  interessati  l'assegno ordinario per  il  sostegno  del  reddito  -  ridotto  dell'eventuale concorso  degli  appositi  strumenti  di  sostegno   previsti   dalla legislazione vigente - calcolato nella misura del 60 per cento  della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore  per  i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un  importo  di:  Euro 1.078   lordi   mensili,   se   la   retribuzione    lorda    mensile dell'interessato e' inferiore a Euro 1.984; Euro 1.242 lordi  mensili se la retribuzione lorda mensile  dell'interessato  e'  compresa  tra Euro 1.984 e Euro 3.137 e Euro 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' superiore a  detto  ultimo  limite. Con effetto dal 1° gennaio 2012, gli importi di cui al presente comma e quelli di cui all'art. 11-bis, comma 3, introdotto,  in  deroga  al decreto 28 aprile 2000, n. 158, dall'art. 6 del decreto n. 51635  del 26 aprile 2010, sono aumentati con i criteri e nelle misure  in  atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria.     3.  Il  trattamento  di  cui  al  comma  2  e'  subordinato  alla condizione che il  lavoratore  destinatario  durante  il  periodo  di riduzione dell'orario o di  sospensione  temporanea  del  lavoro  non svolga alcun tipo di  attivita'  lavorativa  in  favore  di  soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle  normative  vigenti in tema di diritti e doveri del personale.     4. Le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa di  cui  al  comma  2  non  possono  essere superiori complessivamente a 24 mesi pro capite nell'arco di  vigenza del Fondo. Gli accordi aziendali possono prevedere ulteriori  periodi di riduzioni di orario o  sospensione  temporanea  dell'attivita'  di lavoro fino a un massimo complessivo di 36 mesi pro capite  nell'arco di vigenza del Fondo.     5.  La  retribuzione  mensile  dell'interessato  utile   per   la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo e' quella individuata secondo le  disposizioni  contrattuali nazionali in vigore, ovvero la retribuzione  sulla  base  dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato  secondo  il  criterio  comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.     6. Per i lavoratori a tempo parziale gli  importi  di  cui  sopra vengono determinati proporzionando  gli  stessi  alla  minore  durata della prestazione lavorativa.     7. Nei casi di riduzioni stabili dell'orario di  lavoro,  attuate con la volontarieta'  dei  lavoratori  interessati,  per  un  periodo massimo di quarantotto mesi pro capite  con  riduzione  proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo  indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre  1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.     8. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b),  del  decreto 28 aprile 2000, n. 158, il Fondo eroga un  assegno  straordinario  di sostegno al reddito il cui valore e' pari:       a)  per  i  lavoratori  che  possono  conseguire  la   pensione anticipata prima di quella di' vecchiaia,  alla  somma  dei  seguenti importi:         1) l'importo netto del  trattamento  pensionistico  spettante nell'assicurazione  generale  obbligatoria   con   la   maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il  diritto  alla  pensione anticipata.  Nei  confronti  dei  lavoratori   il   cui   trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, e'  integralmente  calcolato con il sistema retributivo, tale importo e' ridotto  dell'8%  qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o  pari  a  38.000,00 euro, ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua  lorda  sia superiore a 38.000,00  euro.  Tali  riduzioni  non  si  applicano  ai lavoratori  destinatari  dell'assegno  straordinario  sulla  base  di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote  di  trattamento  relative  alle anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012. al lordo dell'eventuale riduzione di cui all'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;         2)   l'importo   delle   ritenute   di   legge   sull'assegno straordinario.       b) per i lavoratori  che  possono  conseguire  la  pensione  di vecchiaia  prima  di  quella  anticipata.  alla  somma  dei  seguenti importi:         1) l'importo netto del  trattamento  pensionistico  spettante nell'assicurazione  generale  obbligatoria   con   la   maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia.  Nei  confronti  dei   lavoratori   il   cui   trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, e'  integralmente  calcolato con il sistema retributivo, tale importo e' ridotto  dell'8%  qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o  pari  a  38.000,00 euro, ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua  lorda  sia superiore a 38.000,00  euro.  Tali  riduzioni  non  si  applicano  ai lavoratori  destinatari  dell'assegno  straordinario  sulla  base  di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote  di  trattamento  relative  alle anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012;         2)   l'importo   delle   ritenute   di   legge   sull'assegno straordinario.     9. Ai fini della riduzione di cui al comma 8, lettera  a),  punto 1) e lettera b), punto 1), la retribuzione annua lorda e' determinata sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato  secondo i criteri di cui al comma 5.     10. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il  mese  precedente  l'accesso  al  trattamento pensionistico; l'assegno straordinario e' corrisposto sino alla  fine del mese antecedente  a  quello  previsto  per  la  decorrenza  della pensione, fermo il limite massimo di cui all'art.  5,  comma  3,  del decreto 28 aprile 2000, n. 158.     11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione  delle prestazioni a favore  dei  lavoratori  interessati  da  riduzioni  di orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'art.  5, comma 1, lettera a), punto 2) del decreto 28 aprile 2000,  n.  158  e per i periodi di erogazione dell'assegno  straordinario  di  sostegno del reddito di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  b)  del  medesimo decreto, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il  mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo il limite massimo di cui all'art. 5, comma 3, del  medesimo  decreto, e' versata a carico del Fondo ed e' utile per  il  conseguimento  del diritto  alla  pensione  di  vecchiaia  o   anticipata   e   per   la determinazione della loro misura.     12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione  dell'orario di lavoro o sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per  i  periodi  di  erogazione  dell'assegno  straordinario  per  il sostegno al reddito, e' calcolata sulla base  della  retribuzione  di cui al comma 5.     13.  Le  somme  occorrenti  alla  copertura  della  contribuzione correlata,  nei  casi  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro  o   di sospensione  temporanea  dell'attivita'  lavorativa,  nonche'  per  i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il  sostegno  al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni  lavoratori  dipendenti  tempo  per  tempo  vigente  e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro  il  trimestre successivo.     14.  Il  suddetto  assegno  straordinario  e   la   contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al  preavviso  e alla relativa indennita' sostitutiva, nonche', in particolare  per  i lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ed  eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto  per  riduzione  di  posti  o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.     15.  Nel  caso  in  cui  l'importo  dell'indennita'  di   mancato preavviso  sia  superiore  all'importo  complessivo   degli   assegni straordinari  spettanti,  il  datore  di  lavoro  corrispondera'   al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato  la  rinuncia  al preavviso, in aggiunta agli assegni  suindicati  una  indennita'  una tantum di importo  pari  alla  differenza  tra  i  trattamenti  sopra indicati.     16. In mancanza  di  detta  rinuncia,  il  lavoratore  decade  da entrambi i benefici.

Art. 5

1. In deroga all'art. 12 del decreto 28 aprile  2000,  n.  158,  le
parole  «Fondo  di  solidarieta'  per  il   sostegno   del   reddito,
dell'occupazione   e   della   riconversione    e    riqualificazione
professionale del personale del credito» sono  sostituite,  ai  sensi
dell'art.  1,  dalle  seguenti  «Fondo   di   solidarieta'   per   la
riconversione  e  riqualificazione  professionale,  per  il  sostegno
dell'occupazione e del reddito del personale del credito».

Art. 6

1. In deroga all'art. 14 del decreto 28 aprile  2000,  n.  158,  le
parole  «Fondo  di  solidarieta'  per  il   sostegno   del   reddito,
dell'occupazione   e   della   riconversione    e    riqualificazione
professionale del personale del credito» sono  sostituite,  ai  sensi
dell'art.  1,  dalle  seguenti  «Fondo   di   solidarieta'   per   la
riconversione  e  riqualificazione  professionale,  per  il  sostegno
dell'occupazione e del reddito del personale del credito».

Art. 7   1.  Il  presente  decreto  lascia  impregiudicato  quanto  disposto dall'art. 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6  luglio  2012, n. 95, il  quale,  nel  determinare  in  ulteriori  55.000  soggetti, ancorche'  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al   pensionamento successivamente  al  31  dicembre  2011,  il  numero   dei   soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui ai commi 14  e  15 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e  dai  commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre  2011,  n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,  n. 14, nonche' al decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze, del 1° giugno 2012, ha stabilito che le disposizioni  in  materia  di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di  entrata  in  vigore  del  citato  decreto-legge  del  citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi ai  lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di  settore  di  cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per  i quali il diritto di accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di eta'.
Art. 8

1. L'efficacia del presente decreto  e'  limitata  al  31  dicembre
2012, ai  sensi  dell'art.  6.  comma  2-bis,  del  decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14.
Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli