Sulla gazzetta Ufficiale n.207 del 5.9.2012 ,risulta pubblicata la circolare n.3 del 17.4.2012 ,relativa alle novita' apportate alla discipliuna delle certificazioni dalla leggge n.183/11.

In merito ,nel rinviare alla lettura del testo integrale del provvedimento sottoriportato,si ritiene di segnalare in modo particolare gli aspetti relativi alla decertificazione e ai certificvatio che comunque sono esclusi dalla stessa ,nonche' all'attestsato di idoneita' abitativa dell'alloggiom occupato dall'extracomunitario ,prevista  quale requisito perb ottenberre il ricongiungimento dei èpropri familiari .

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Alle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Sono  pervenute  numerose  richieste  di  chiarimenti   in   ordine
all'applicazione  delle  disposizioni  introdotte   in   materia   di
certificazione dall'art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183 - che  ha
novellato il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, introducendo il comma 02 all'art. 40 -  in  particolare
con riferimento ai certificati necessari per ottenere il permesso  di
soggiorno, all'attestato di idoneita' abitativa e alla cittadinanza.
1. Sino al 1° gennaio 2013 la materia della certificazione relativa
«alla  disciplina  dell'immigrazione   e   della   condizione   dello
straniero» e' esclusa dal campo di applicazione del testo unico sulla
documentazione amministrativa. Tale principio e' affermato  dall'art.
3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445  del  2000
(prima della novella introdotta con efficacia dal  1°  gennaio  2013,
dalla legge di conversione del d.l. 9 febbraio 2012,  n.  5)  secondo
cui «i cittadini di Stati non  appartenenti  all'Unione  regolarmente
soggiornanti  in  Italia,   possono   utilizzare   le   dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47  limitatamente  agli  stati,
alle qualita' personali e ai fatti  certificabili  o  attestabili  da
parte di soggetti  pubblici  fatte  salve  le  speciali  disposizioni
contenute nelle leggi e nei  regolamenti  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello straniero».
Inoltre, l'art. 2,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394, prevede che i cittadini  stranieri  regolarmente
soggiornanti in Italia possono autocertificare solo  stati,  fatti  e
qualita' personali certificabili o attestabili da parte  di  soggetti
pubblici o privati italiani. Sono fatte espressamente salve, sino  al
31 dicembre 2012, le disposizioni del  testo  unico  o  dello  stesso
regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione  di  specifici
documenti.
L'art. 15, legge n. 183 del 2011, che ha novellato il  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  445  del  2000,  non  e'  intervenuto
sull'ambito di applicazione,  nel  settore  dell'immigrazione,  della
disciplina in materia di documentazione amministrativa. In assenza di
un esplicito intervento emendativo del legislatore, dall'applicazione
del comma 02 dell'art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000, sono pertanto fatte  salve  «le  speciali  disposizioni
contenute nelle leggi e nei  regolamenti  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione  e  la  condizione  dello   straniero».   Da   tale
conclusione deriva un duplice ordine di conseguenze: da un  lato,  ai
cittadini  stranieri   regolarmente   soggiornanti   in   Italia   le
amministrazioni possono chiedere la produzione di certificati ai fini
dei  procedimenti  disciplinati   dal   Testo   Unico   delle   leggi
dell'immigrazione, approvato con decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286, e dal relativo regolamento di attuazione di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394;  dall'altro,
sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve  essere
apposta, a pena di nullita', la dicitura:  «Il  presente  certificato
non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o
ai privati gestori di pubblici servizi», ma la dicitura  «certificato
rilasciato   per   i   procedimenti    disciplinati    dalle    norme
sull'immigrazione».
La direttiva del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione del 22 dicembre 2011  precisa  che  «per  quanto  non
espressamente previsto nella direttiva continuano  ad  applicarsi  le
vigenti disposizioni che regolano la materia del  testo  unico  sulla
documentazione amministrativa». La  direttiva  fa  quindi  salve  «le
speciali  disposizioni  contenute  nelle  leggi  e  nei   regolamenti
concernenti la disciplina dell'immigrazione  e  la  condizione  dello
straniero».
La legge  di  conversione  del  decreto-legge  n.  5  del  2012  ha
soppresso, con efficacia dal 1° gennaio 2013, dall'art. 3,  comma  2,
decreto del Presidente della Repubblica n. 445  del  2000  le  parole
«fatte salve le speciali disposizioni contenute  nelle  leggi  e  nei
regolamenti  concernenti  la  disciplina   dell'immigrazione   e   la
condizione dello straniero», con la conseguenza che, a  decorrere  da
tale data, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati  deve
essere apposta, a pena di nullita', la dicitura prevista dal comma 02
dell'art. 40, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445  del
2000.
2. Quanto all'attestato di idoneita' abitativa, l'art. 29,  decreto
legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  al  comma  3  prevede  che  lo
straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve  dimostrare
la disponibilita', tra l'altro, di un alloggio conforme ai  requisiti
igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa.
Si richiede  che  l'alloggio  sia  idoneo  ad  ospitare  il  nucleo
familiare  integrato.  Tale  idoneita'  e'  attestata  dagli   uffici
comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente  tecnico.
Dunque, al di la' del nomen  juris  utilizzato  (si  parla,  infatti,
promiscuamente di certificato o di attestato di idoneita' abitativa),
l'idoneita'  abitativa  rappresenta  un'attestazione  di  conformita'
tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali, non ha quindi  natura  di
certificato   e   non   puo'   pertanto    essere    sostituita    da
un'autocertificazione.
Sugli attestati di  idoneita'  abitativa  non  deve  quindi  essere
apposta, a pena di nullita',  la  dicitura,  prevista  dall'art.  40,
comma 02, del cit. decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000: «Il presente certificato non puo' essere prodotto  agli  organi
della pubblica amministrazione  o  ai  privati  gestori  di  pubblici
servizi».
3. Al procedimento relativo alla cittadinanza si applica l'art  40,
comma 02, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Cio' in quanto la disposizione dettata dall'art.  9-bis,  comma  1,
legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'art. 1, legge 15 luglio
2009, n. 94, ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia  o
concessione della cittadinanza non puo' essere  considerata  speciale
rispetto alla disciplina dettata dall'art. 40, decreto del Presidente
della Repubblica n.  445  del  2000.  Tale  norma,  infatti,  non  ha
carattere di specialita' per quanto attiene al procedimento,  con  la
conseguenza che non sussistono ragioni di ordine logico  e  giuridico
che possano  giustificare  la  non  applicabilita'  della  disciplina
dettata dal cit. decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
2000.
Sul punto puo' osservarsi che: a) il procedimento per  ottenere  la
cittadinanza non rientra  nella  previsione  contenuta  nell'art.  3,
comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che
esclude  dal  campo  di  applicazione  della  semplificazione   della
documentazione  amministrativa  i  soli  procedimenti  relativi  alla
condizione dello straniero e all'immigrazione. Trattandosi di  deroga
ad un principio generale non  e'  estensibile  in  via  analogica  ad
ipotesi non espressamente previste. E che  il  procedimento  relativo
alla  cittadinanza  non  sia  assimilabile  a  quello  relativo  alla
condizione dello straniero e  all'immigrazione  e'  dimostrato  anche
dalla  circostanza  che  lo  stesso  art.  9-bis   fa   espressamente
riferimento all'elezione, all'acquisto, al riacquisto, alla  rinuncia
o alla concessione della cittadinanza.
E' indubbio, quindi, che il legislatore del  2009,  modificando  la
legge  n.  91  del  1992,  ha  voluto  prevedere  l'allegazione   dei
certificati non solo per gli  stranieri,  ma  anche  per  coloro  che
intendono rinunciare alla cittadinanza italiana  o  che  la  vogliano
riacquistare  dopo  averla  perduta.  Sono,   queste,   ipotesi   che
coinvolgono un cittadino italiano e non lo straniero;
b) il legislatore del 2009 non ha  inteso  dettare  una  disciplina
specifica relativamente all'acquisizione della  documentazione  utile
ai fini del riconoscimento della cittadinanza, con la conseguenza che
si possono ritenere  applicabili  i  principi  generali  dettati  dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
c) i criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000 non possono  ritenersi  in  contrasto  con  interessi  e
valori costituzionali, sui quali e'  costruita  la  sovranita'  e  la
democrazia, ma dettano una disciplina ispirata ai principi, di  rango
costituzionale, di buon andamento della Pubblica amministrazione, con
la conseguenza che l'amministrazione non puo' chiedere documentazione
che puo' acquisire d'ufficio da altra Pubblica amministrazione.
Al procedimento relativo alla cittadinanza si applicano, dunque, le
diposizioni dettate dal decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445 del 2000 in tema di acquisizione d'ufficio della  documentazione;
in particolare, sulle certificazioni da produrre ai soggetti  privati
deve essere apposta,  a  pena  di  nullita',  la  dicitura,  prevista
dall'art. 40,  comma  02,  del  cit.  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000: «Il presente certificato non puo'  essere
prodotto agli organi della  pubblica  amministrazione  o  ai  privati
gestori di pubblici servizi».
Resta fermo che i cittadini  non  appartenenti  all'Unione  europea
possono, ai sensi dell'art. 3, comma 2, decreto del Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000, utilizzare le  dichiarazioni  sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto limitatamente  agli
stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili
da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga
ad atti formati all'estero e non registrati in  Italia  o  presso  un
Consolato   italiano   deve   procedersi    all'acquisizione    della
certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata  e  tradotta
all'estero nei termini di legge.
Roma, 17 aprile 2012

Il Ministro per la
pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Il Ministro dell'interno
Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 324