Tra gli  istituti   su cui  sono intervenuti  sia la legge n.92/12   sulla  riforma  del lavoro ,che la legge n.134/12, di conversione del decreto sviluppo ,  c'è   il  lavoro   in somministrazione   ,di cui al dec.legvo n. 276/01  e s.m.i.

Infatti  ,la legge Fornero  è intervenuta   con il comma 10   dell'art.1 , che ha   apportato   , dal 18.7.2012  , variazioni ed integrazioni   al testo:

a) della lett.a) del comma 1  dell art. 13. ,in cui  sono state  soppresse le parole da "in deroga " sino a "ma";

b) del comma 4 dell'art.20 ,in cui ,dopo il primo periodo è  stato inserito il seguente:"E' fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell'art.1 dec.legvo n.368/01"

c)  dell'art.23,il  cui  comma 2 è stato  abrogato.

Peraltro è da evidenziare che, in aggiunta alle variazioni di cui sopra,   efficaci dal 18.7.2012,    la disciplina del   lavoro in somministrazione    ha  registrato  una nuova modifica  ad opera dell'art.46 bis  della legge n.134/12  .

Infatti ,il   comma 1, lettera b),del citato  art.46 bis  prevede  ,  che   :«. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, dopo la lettera i bis) è aggiunta la seguente:"i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato"»

Premesso quanto sopra , di seguito  ,si riporta il nuovo  testo delle disposizioni interessate dalle modifiche ,soppressioni e integrazioni  prima precisate,che sono evidenziate   in rosso con il segno  --------------- ed in grassetto

Per  effetto della  modifica apportata  dalla legge di riforma , il  comma 1 dell'art.13 del dec.legvo n.276/03    ha acquisito il    seguente  testo     :

"1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati,attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro é consentito:

a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2  dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi ".

Questo sta a significare che   ,dal 18 luglio 2012 ,le Agenzie di somministrazione  autorizzate  per poter operare nel campo dell'inserimento o reinserimento lavorativo dei  soggetti  appartenenti alle categorie svantaggiate (disoccupati di lunga durata,donne ,categorie del collocamento obbligatorio ,detenuti , tossico -dipendenti,ecc) si dovranno necessariamente preoccupare che sia  :

- predisposto     un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro,

- prospettato   nel progetto  interventi formativi idonei,

- precisata   la partecipazione    di un tutore con adeguate competenze e professionalità,

- assicurata   l' assunzione del lavoratore, da parte delle agenzia  di  somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi.

Inoltre ,si riporta il nuovo testo del comma 4 dell'art.20 del dec.legvo :"4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.E' fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell'art.1 dec.legvo n.368/01" La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato e' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368

L'aggiunta inserita ed evidenziata in grassetto prevede che:«1-bis.  Il  requisito  di  cui  al  comma  1  non   e'   richiesto
nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato,  di  durata  non
superiore  a  dodici  mesi,  concluso  fra  un  datore  di  lavoro  o
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo  di
mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia  nel
caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di  un  contratto
di  somministrazione  a  tempo  determinato  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I
contratti collettivi stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta
a livello interconfederale o di categoria ovvero in via  delegata  ai
livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di  cui  al  precedente
periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi  in
cui l'assunzione a tempo determinato o la  missione  nell'ambito  del
contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito
di  un  processo  organizzativo  determinato  dalle  ragioni  di  cui
all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per  cento  del
totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva

Infine , a completamento delle  variazioni introdotte dalla legge n.92/12 al decreto legvo n.276/03 ,si riporta    la nuova formulazione  dell' art.23,del dec.legvo n.276/03 ,il cui comma 2   risulta   soppresso dal 18.7.2012:

"Art. 23. - Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà

1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte

Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte.

Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno1997, n. 196. (

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione,inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13.

3. L'utilizzatore é obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.

4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno altresì diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.

5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui é adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed é responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto,l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.

7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che é riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 dellalegge 20 maggio 1970, n. 300.

7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinche' possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera

  .

 8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato é nulla ogni clausola diretta a limitare, anche

indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di

somministrazione al termine della sua missione.

9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta

una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.

9-bis. Resta salva la facolta' per il somministratore e l'utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole

per i servizi resi a quest'ultimo in relazione alla missione, all'impiego e alla formazione del lavoratore per il

caso in cui, al termine della missione, l'utilizzatore assuma il lavoratore

Infine ,ribadito che l'art.46 bis della legge n.134/12 ha modificato il testo dell'art.20 ,inserendo nel comma 3,dopo la lettera i bis) , la  lettera i-ter)  ,in cui è precisato che ."in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato"» al comma 3 dello stesso la lettera h),si riporta il testo del richiamato comma 3 dell'art.20 del dec.legvo n.276/03 modificato:"

3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La

somministrazione di lavoro a tempo indeterminato é ammessa:

a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e

manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo,

caricamento dati;

b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;

c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di

macchinari e merci;

d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;

e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse,

sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e

macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale,

le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione

da quella normalmente impiegata nell'impresa;

i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali , territoriali o aziendali stipulati da

associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla

persona e di sostegno alla famiglia;

i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato"»

Vale a dire che ,a decorrere  dal 12.8.2012 .data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sviluppo n.83/12 , la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato viene ammessa in tutti i settori produttivi nel caso di utilizzo da parte del somministratore di lavoratori assunti con contratto di apprendistato

Si conclude sull'argomento ,sottolineando che  oltre  quelle di cui sopra,che  riguardano la disciplina del lavoro in somministrazione prevista dal  dec.legvo 276/03,si ricordano  le modificazioni   rispetto a  tale tipologia lavorativa introdotte  nel  dec.legvo n.368-01 dall'art.1 ,commi 9 e 10  della legge di riforma ,in merito alle quali si rinvia alla specifica trattazione resa nel post pubblicato sul blog  il 9.9.2012 ,consultabile cliccando sul seguente link :http://francescocolaci.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=20453&action=edit