Si segnala  ,in relazione alla specifica attualita' della questione definita, la sentenza sottostante della Corte di cassazione n.14996 del 7 .9.2012

La riforma  del lavoro arriva   in Cassazione ed aoiuta   i giudici  dare soluzione   alle cause  sui rapporti a tempo determinato convertiti  a tempo indeterminato.

Infatti la    legge 92/2012  prevede un'interpretazione autentica   nell'art.32 .comma 5,della  legge n.183/10   secondo cui    l'indennità forfetizzata  ristora  per intero il danno patito dal lavoratore nel periodo compreso fra scadenza del termine rivelatosi nullo e il provvedimento del giudice che ordina la ricostituzione del rapporto.ed i  giudici   affermano che   anche gli scatti di anzianità maturati fino alla sentenza che dichiara la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato fin dall'origine sono coperti nell'indennità di cui al collegato, fra 2,5 e 12 mensilità, che non a a caso è detta anche «omnicomprensiva».

Nell'indennitaria riconosciuta a    forfait c è ricompreso altresì a  l'eventuale danno contributivo nel cosiddetto «periodo intermedio». ,posto che  l'indennità scatta per la sola apposizione del termine nullo, anche senza prova del danno effettivamente subito dal lavoratore.

Quanto sopra  è precisato  dalla sentenza 14996  7 settembre 2012 emessa dalla  dalla sezione lavoro della Suprema corte. ,che inoltre aggiunge   che la stessa interviene  senza costituzione in mora del datore: costituisce un nuovo e diverso diritto che seppure collegato alla nullità del termine di per sé imprescrittibile, risulta sì soggetto a prescrizione, ma per la sua natura «forfetizzata» non è di certo assoggettabile alla prescrizione quinquennale (articolo 2948 n. 4 cc), e neppure a quelle di cui agli articoli 2955 n. 2 e 2956 n. 1 cc.

La copertura offerta dalla sua natura omnicomprensiva è estesa alle conseguenze contributive, oltre che a quelle retributive, che scaturiscono dall'apposizione del termine nullo al contratto, tanto da assorbire anche il danno contributivo patito dal lavoratore durante il periodo compreso fra la scadenza del termine e la sentenza favorevole al prestatore d'opera.

Insomma  la  disposizione del collegato lavoro  garantisce la conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, oltre a un'indennità che gli è dovuta sempre e comunque,  al di fupori di oneri probatori di sorta.

Di contro  , al  datore di lavoro assicura la predeterminazione del risarcimento del danno dovuto per il periodo che intercorre dalla data d'interruzione del rapporto fino a quella dell'accertamento giudiziale del diritto del lavoratore al riconoscimento della durata indeterminata del rapporto.