In merito all'argomento di cui al titolo ,risulta confacente preliminarmente evidenziare che:
a) l'art.5 comma 3 del decreto legislativo n.368/01 , con modifiche (in grassetto) apportate dalla legge n.92/12 . stabilisce che:" Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato";
b)l'art.9 comma 18 del dec.legge n.70/11 ,convertito in legge n.106/11,dispone che :" All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto."
Premesso quanto sopra si segnala che l'ANCI , a cui si sono rivolti numerosi comuni chiedendo parere su come applicare la normativa del contratto a termine ,di cui al citato dlgs n. 368/2001 nelle supplenze di docenti di servizi educativi e scolastici gestiti in proprio,si è rivolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ,chiedendo di pronunciarsi in merito a detta questione.
In particolare la richiesta di chiarimenti è stata relativa all'ipotesi di rinnovo dei contratti a termine con lo stesso lavoratore, rinnovo che con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (riforma Fornero) è possibile solo dopo che sia trascorso il periodo di 60/90 giorni dal primo contratto a termine, rispettivamente se di durata fino a sei mesi (60 giorni) o superiore a sei mesi (90 giorni),che ,se applicato nelle scuole comunali, ha sottolineato l'Associazione il vincolo «inciderebbe sulla continuità dei servizi educativi e scolastici».
Alla richiesta di cui sopra ha fornito risposta la nota del Dipartimento Funzione Pubblica n.37561/2012 ,secondo cui le scuole dei comuni sono fuori dalla disciplina sulla successione dei contratti a termine,contenuta nel dec.legvo n.368/01 ,novellato dalla legge Fornero, al pari delle scuole statali.
Infatti il Dipartimento F.P. ha ritenuto che l'esclusione in particolare discenda dall'esonero fissato per le scuole statali dall'art. 9.comma 18,legge 106/11dl n. 70/2011 , da estendere ai servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.
Infatti,come evidenziato nella sopra riportata lettera b) , la legge n.106/11 , prevede che sono esclusi dall'applicazione del dlgs n. 368/2001 (disciplina dei contratti a temine) i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e Ata, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente e Ata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e anche determinato.
Il Dipartimento della funzione pubblica ha aggiuntoche la ratio va ricercata nella necessità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale all'educazione, all'istruzione e allo studio (articoli 33 e 34 della Costituzione), nonche' la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo indiscriminatamente da parte di tutte le istituzioni pubbliche che sono chiamate a svolgere tali servizi.
Peraltro , il Dpartiomento della funzione pubblica non trascura di ricordre a che restano fermi i vincoli a garanzia del corretto utilizzo dei contratti a termine nel rispetto del principio per cui «il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro» (articolo 1, comma 01, del dlgs n. 368/2001), nonché di quanto stabilito da Tu sul pubblico impiego (articolo 36 dlgs n. 165/2001), ossia che «per le esigenze connesse a fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35». In altre parole, il ricorso a contratti a tempo determinato è consentito solo per esigenze temporanee o eccezionali.
Infine, neklla stessa nota viene precisato che resta fermo anche il principio del concorso pubblico per il reclutamento del personale a termine. E che il superamento di un nuovo concorso, da parte di un soggetto che abbia già lavorato a termine con l'amministrazione, consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo dei limite massimo di 36 mesi, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione di contratti.
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