Le ultime modifiche ed integrazioni alle disposizioni  sulla    disciplina del lavoro accessorio occasionale , di cui agli artt.70 e 71 del decreto legvo n.276/01,  dopo le numerose altre   intervenute ad opera di  precedenti provvedimenti legislativi , risultano conseguenti   prima  dal comma 32 dell'art.1 della legge di riforma n.92/2012  ,  in vigore dal 18.7.2012 ,e poi,con effetto dal 12.8.2012, dall'art.46 bis ,comma 1 ,lettera d) della legge n.134/12 ,di conversione del dec.legge sviluppo n.83/12

Infatti,il citsto comma 32 dell'art.1 della legge Fornero prevede  che  al decreto  legislativo   n.  276/03,  sono apportate le seguenti modificazioni: " a) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente: «Art.  70  (Definizione  e  campo  di  applicazione).  -

1.   Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura meramente occasionale che non  danno  luogo,  con  riferimento alla totalita' dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare,  annualmente  rivalutati  sulla  base  della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel  corso  di  un  anno solare, nei confronti  dei  committenti  imprenditori  commerciali  o professionisti, le attivita' lavorative  di  cui  al  presente  comma possono essere svolte a favore di  ciascun  singolo  committente  per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai  sensi del presente comma. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: a)  alle  attivita'  lavorative  di   natura   occasionale   rese nell'ambito  delle  attivita'  agricole   di   carattere   stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un  istituto scolastico di qualsiasi  ordine  e  grado,  compatibilmente  con  gli impegni  scolastici,  ovvero  in  qualunque  periodo   dell'anno   se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'; b) alle attivita' agricole svolte a favore  di  soggetti  di  cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte  da soggetti iscritti l'anno  precedente  negli  elenchi  anagrafici  dei lavoratori agricoli. 3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio  da  parte  di  un committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli  previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento  delle  spese  di personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno. 4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di  cui all'articolo 72 sono  computati  ai  fini  della  determinazione  del reddito necessario per il rilascio  o  il  rinnovo  del  permesso  di soggiorno»; b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole:  «carnet  di  buoni» sono  inserite  le  seguenti:  «orari,  numerati  progressivamente  e datati,» e dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono  aggiunte le  seguenti:  «,  tenuto  conto  delle  risultanze  istruttorie  del confronto con le parti sociali»; c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La  percentuale  relativa  al  versamento  dei  contributi previdenziali e' rideterminata con decreto del Ministro del lavoro  e delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle  finanze  in   funzione   degli   incrementi   delle   aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS». 33. Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente  disciplina,  dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di  cui  all'articolo  72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, gia' richiesti alla data  di entrata in vigore della presente legge e comunque  non  oltre  il  31 maggio 2013. "

A sua volta,  il comma 1, lettera d) ,dell'art.46 bis della legge n.134/12 dispone ,ad integrazione del testo  dell'art.70  ,come fissato    dalla legge n.92/12, alla fine della   lettera a) ,l 'art.46 bis ,comma 1 ,lettera d)    ha aggiunto i seguenti periodi:

«Per l'anno 2013 prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio"

In base a quanto premesso ,si tiene confacente anzitutto porre a confronto i testi degli 'artt.70 e 72  del decreto legvo 276/03,come risultanti prima e dopo le modifiche intervenute a seguito delle leggi citate:

A) Testi  previgenti  artt.70 e 72,in cui le parti sostituite sono evidenziate con il segno —————–posto sopra le parole

Art.70

Definizione e campo di applicazione

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

a) di lavori domestici;

b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;

c) dell'insegnamento privato supplementare;

d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;

d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico (L. 33/2009);

e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;

e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le universita', il sabato e la domenica edurante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegniscolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';

f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi

h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;

h-bis) di qualsiasi settore produttivo  compresi gli enti locali, da parte di pensionati.

h-ter) di attivita' di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.

In via sperimentale per l'anno 2010(prorogato nel 2011 e 2012), per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attivita'lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilita' di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

1-bis. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010,2011 e 2012 , prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 gennaio 2009, n. 2.

L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazionio accessorie

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il  lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori  da   ciascun committente in generale  a   5 mila euro  nel corso di un anno solare.

2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro

2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilita' interno.

Art.72

Articolo 72.  Disciplina del lavoro accessorio

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato.

2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.

4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato. (2)

5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto

Nuovi  testi  artt.70 e 72,in cui le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto

«Art. 70. – (Definizione e campo di applicazione). –

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori   a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite  di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro all'anno , rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno».

Art.72

Disciplina del lavoro accessorio

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali»;

2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.

4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato .La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS».

5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto

Nel merito, si ricorda  che,come è  noto, il voucher fu introdotto nel 2003,  per  regolare attività marginali  capaci di  sostenere soggetti a rischio di esclusione sociale e con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro (disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti, pensionati,disabili, extracomunitari e soggetti in comunità di recupero). Scopo della norma era quello di fare emergere delle prestazioni che, pure per la loro modesta entità, erano certamente destinate ad incrementare l'area del lavoro nero.

Nel settore agricolo il lavoro accessorio  fu introdotto nel 2008 con rilevante soddisfazione  ,ma  nel  tempo l'uso del voucher si è esteso con contrapposti giudizi  .sulllo stesso-

In sede di discussione sulla legge di riforma si sono  contrapposti emendamenti ancora più estensivi ,a fronte di altri del tutto restrittivi. L'esito è stato  il nuovo testo,  sopra riportato, dell'art.70  del dec.legvo n.276/03,contenente importanti e rilevanti novita', ,ricordando che l'art.71 risultava gia' in precedenza  abolito

Le prestazioni di lavoro accessorio non devono dar    luogo, con riferimento alla generalita' dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare   per  ciascuno degli stessi ,  importo che annualmente è rivalutato  sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Preraltro è da dire che, fermo  restando il limite generale   di 5.000 euro  per la generalita' di ogni singolo committente   nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative  accessorie occasionali possono essere svolte a favore di ciascun  committente per compensi non superiori a 2.000 euro, importo che viene rivalutato annualmente

Per la agricoltura esiste un punto specifico nel  comma 1, punto 2, lettere a)  e b )

Con la  lettera a) si  dispone l'esercizio del lavoro accessorio e relativo voucher contributivo, purchè siano impiegati pensionati o giovani sotto i 25 anni ed iscritti ad un ciclo scolastico o universitario.

Con la lettera b)   si ammette la possibilità del lavoro accessorio per tutti,  purche'  le aziende agricole  che utilizzano dette prestrazioni  non  superano   7.000 €   di fatturato.annuo

Inoltre si evedenzia    che  è stato modificato l'art. 72 del citato decreto legislativo n. 276/03, prevedendosi la numerazione dei voucher ed  un meccanismo di valore orario  degli stessi con  relativo   progressivo adeguamento  " tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali " ,così da poter  ritenere che in  sostanza si introduce  sul valore del voucher una contrattazione  parallela di quella sul contratto nazionale di lavoro.

Infine si richiama l 'attenzione anche sul    comma 34 dell'art.1 della legge n.92-12  ,in cui si dispone che comunque resta fermo,sino al 31 maggio 2013, l'utilizzo secondo la previgente disciplina dei   buoni per prestazioni di lavoro accessorio ,di cui all'art.72 del dec.legvo n.276/01,che risultano  gia' richiesti alla data d'entrata in vigore della legge n.92/2012

Si conclude riportando un confronto in sintesi della disciplima del lavoro accessorio occasionale   prima ) e dopo la riforma:

Settori produttivi   interessati

PRIMA

a)  lavori domestici;

b)  lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;

c) insegnamento privato supplementare;

d)   manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;

d) manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico (L. 33/2009);

e)  periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;

e)   qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le universita', il sabato e la domenica edurante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegniscolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';

f)  attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi

h  consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;

h-bis) qualsiasi settore produttivo  compresi gli enti locali, da parte di pensionati.

h-ter attivita' di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie

  DOPO

a) tutti settori produttivi

b) attivita' agricole stagionali

c) attivita' agricole  in favore dei piccoli imprenditori agricoli

Lavoratori utilizzabili

PRIMA

-  giovani con meno 25 anni iscritti corso studi nei giorni del fine settimana ovvero durante tutto l'anno se iscritti unioversita' (tutti settori produttivi ,compresa agricoltura)

-pensionati (tutti settori produttivi)

-casalinghe (solo agricoltura)

-percettori prestazioni integrative salario sostegno reddito ( limitato  anno 2012)

-lavoratori part time ( limitato anno 2012     ) per tutti settori produttivi

DOPO

-tutti lavoratori per la  generalita' dei settori produttivi,  agricoltura a parte

- giovani con meno 25 anni iscritti corso studi nei giorni del fine settimana ovvero durante tutto l'anno se iscritti universita'  per attivita' stagionali agricoltura

-pensionati per attivita' agricole stagionali

-tutti, fatta eccezione soggetti iscritti anno precedente elenchi agricoli anagrafici lavoratori agricoli(soltanto per attivita' agricole in favore piccoli imprenditori agricoli)

Committenti

PRIMA

Privati per tutti settori produttivi

Committenti pubblici ed enti locali

DOPO

-privati per tutti settori produttivi

-committenti pubblici ed enti locali  nel rispetto vincoli in materia contenimento spese personale e se previsto nel patto di stabilita' interno

-imprenditori commerciali e professionisti   2 mila euro annui di compenso erogabile ad ogni singolo lavoratore

Compensi

PRIMA

- 3 mila euro annui  per percettori di integrazioni  al salario o di sostegno al reddito

-5 mila euro annui  da ciascun  committente

-10 mila euro annui ambito impresa familiare

DOPO

- compensi d'importo non superiore  a 5 mila euro  nell'intero anno solare   percepiti   dalla totalita'di ogni      committente   non imprendtore commerciale  e professionista ,  tenendo presente che questi ultimi , invece,   possono utilizzare    ciascun  prestatore  occasionale     con un compenso  ,a mezzo voucher  ,   non superiore  a 2.000  euro nell'anno  ,che è anche valutabile  per determinare il reddito per rinnovo permesso soggiorno.

-compensi nella stessa misura di 5000 euro per prestazioni in agricoltura rese da studenti e pensionati  ovvero da tutti in favore di piccoli imprenditori agricoli

  Si  chiude la presente esposizione dell'argomento  , riportando  la parte della circolare del Ministero del Lavoro n.18/12 relativa al lavoro accessorio.

Le modifiche in materia di lavoro accessorio introdotte dalla L. n. 92/2012 hanno comportato, da un lato, una forte semplificazione del quadro normativo e, dall'altro, una limitazione al suo utilizzo.

Dalla formulazione normativa – nell'ambito della quale il Legislatore evidenzia che sono da intendersi accessorie le prestazioni di lavoro "meramente occasionale" – si evince infatti la volontà di riaffermare l'originaria finalità dello strumento, quella cioè di coprire "spazi" non coperti da altri istituti, consentendo di ricondurre nella regolarità possibili attività svolte abitualmente "in nero".

L'art. 1 comma 32, della riforma sostituisce dunque l'art. 70 del D.Lgs, n. 276/2003, eliminando prima di tutto quella serie di causali soggettive e oggettive che consentivano il ricorso all'istituto, sostituendolo con una disposizione che prevede essenzialmente limiti di carattere economico.

Il nuovo art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede anzitutto che "per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 curo nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente".

Sulla base del primo periodo dell'art 70 è dunque possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico, fatto salvo quello che si dirà di seguito.

Tale limite di carattere economico di € 5.000, se da un lato semplifica il precedente quadro normativo – che impegnava in una verifica relativa alla sussistenza delle causali soggettive e oggettive – dall'altro limita fortemente l'utilizzo dei voucher, dal momento che l'importo è commisurato a quanto ricevuto, nel corso dell'anno solare, dalla "totalità dei committenti".

Fermo restando il limite complessivo di €. 5.000 nel corso di un anno solare, il Legislatore stabilisce inoltre che "nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative (…) possono essere svolti- a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente (…)".

Ai fini del rispetto della nuova disciplina, occorrerà pertanto verificare se il committente è un "imprenditore commerciale o professionista". In caso positivo la prestazione nei suoi confronti non potrà dar luogo a compensi maggiori di E.2.000 di voucher. Il limite in questione necessita tuttavia di una precisazione; in particolare è possibile evidenziare che l'espressione "imprenditore commerciale" voglia in realtà intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l'aggettivo "commerciale" possa in qualche modo circoscrivere l'ambito settoriale dell'attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione di beni.

Un secondo limite, anch'esso di carattere oggettivo e fermo restando il tetto dei € 5.000. riguarda il settore agricolo. Il nuovo art. 70 stabilisce infatti che il lavoro accessorio in questo specifico ambito si applica;

- alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo dì studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

- alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'art. 34 comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 (trattasi dei "produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono realizzare un volume d'affari non superiore a €. 7.000 costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti") che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

In sostanza, sarà possibile utilizzare voucher sino a € 5.000 in agricoltura solo se l'attività è svolta da pensionati o giovani studenti ovvero, a prescindere da chi e il lavoratore accessorio, se l'attività è svolta a favore dei piccoli imprenditori agricoli. E peraltro possibile ritenere che, proprio in ragione della specialità del settore agricolo, non trovi applicazione l'ulteriore limite di € 2000 previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti.

Ultima limitazione riguarda la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio da parte di un committente pubblico. In tale ipotesi il Legislatore prevede semplicemente che il ricorso all'istituto "è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno".

Nel rinviare a successivi chiarimenti le ulteriori novità introdotte dalla L. n. 92/2012 in materia di lavoro accessorio, occorre qui evidenziare quanto prevede l'art. 1, comma 33 della Legge in relazione al periodo transitorio. La disposizione stabilisce infatti che "resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio (…), già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013″. In sostanza i buoni già acquistati potranno essere spesi entro il 31 maggio 2013 rispettando la precedente disciplina anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio; resta comunque ferma la possibilità di accedere alle consuete procedure di rimborso.