Le modifiche alle disposizioni del collacamento obbligatorio ,di cui alla legge n.68/99   ,  risultano  apportate,a far data dal 18.7.2012, dal  comma 27 dell'art.4 della legge n.92/2012 e ,dal 12.8.2012 ,dal comma 1 ,lettera l) ,dell'art.46 bis della legge n.134  ,in vigore  ,precisando che esse   e riguardano gli articoli 4, 5, 6 ed 8 della citata legge.

Vale a  dire che  il comma 27 dell'art.4 della legge n.92/2012 ha  disposto  che :

a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo  e'  sostituito  dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero  di  soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti  tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai  sensi  della presente legge, i soci di  cooperative  di  produzione  e  lavoro,  i dirigenti, i lavoratori  assunti  con  contratto  di  inserimento,  i lavoratori  occupati  con  contratto   di   somministrazione   presso l'utilizzatore, i  lavoratori  assunti  per  attivita'  da  svolgersi all'estero per la durata di tale attivita', i soggetti  impegnati  in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,  i  lavoratori  a  domicilio,  i lavoratori  che  aderiscono  al  programma  di  emersione,  ai  sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,  e successive  modificazioni.  Restano  salve  le  ulteriori  esclusioni previste dalle discipline di settore»; b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo  e'  inserito il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale  dei lavoratori  e'  considerato  personale  di  cantiere   anche   quello direttamente operante nei  montaggi  industriali  o  impiantistici  e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere»; c)  all'articolo  5,  dopo  il  comma  8-quater  e'  aggiunto  il seguente: «8-quinquies. Al fine di evitare  abusi  nel  ricorso  all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di  garantire  il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del  lavoro e delle politiche sociali, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata  in  vigore  della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti  relativi  agli esoneri, i criteri e le modalita' per  la  loro  concessione  e  sono stabilite norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo»; d) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno  mensile,  alla  competente  Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli  obblighi  di  cui all'articolo 3, nonche'  il  ricorso  agli  esoneri,  ai  fini  della attivazione degli eventuali accertamenti». 28. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1  della  legge  24 dicembre  2007,  n.  247,  sono  soppresse   le   parole:   «In   via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010,» e, al comma 68, i periodi secondo, terzo e quarto sono sostituiti  dal  seguente:  «A decorrere  dall'anno  2012  lo  sgravio  dei  contributi  dovuti  dal lavoratore e dal datore di lavoro e' concesso secondo  i  criteri  di cui al comma 67 e con la  modalita'  di  cui  al  primo  periodo  del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650  milioni  di  euro annui, gia' presenti nello stato  di  previsione  del  Ministero  del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  relative  al  Fondo   per   il finanziamento   di   sgravi   contributivi   per    incentivare    la contrattazione di secondo livello». Conseguentemente e'  abrogato  il comma 14 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere»;

c) all'articolo 5, dopo il comma 8-quater è aggiunto il seguente:

«8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo»

d) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno  mensile,  alla  competente  Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli  obblighi  di  cui all'articolo 3, nonche'  il  ricorso  agli  esoneri,  ai  fini  della attivazione degli eventuali accertamenti».

Invece, dal 12.8.2012,la  lettera l) del comma 1 dell'art.46 bis della legge di conversione del decreto sviluppo n.134/12 ha disposto che   :"All'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «della presente legge,» sono inserite le seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,».

Pertanto ,a seguito delle predette modifiche ,gli articoli della legge n.68/99 coivolti assumono il testo che di seguito viene riportato   ,in cui le variazioni sono evidenziate in grassetto

Art. 4. (Criteri di computo della quota di riserva) 1. Agli effetti della determinazione del numero  di  soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti  tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai  sensi  della presente legge,i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, . i soci di  cooperative  di  produzione  e  lavoro,  i dirigenti, i lavoratori  assunti  con  contratto  di  inserimento,  i lavoratori  occupati  con  contratto   di   somministrazione   presso l'utilizzatore, i  lavoratori  assunti  per  attivita'  da  svolgersi all'estero per la durata di tale attivita', i soggetti  impegnati  in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,  i  lavoratori  a  domicilio,  i lavoratori  che  aderiscono  al  programma  di  emersione,  ai  sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,  e successive  modificazioni.  Restano  salve  le  ulteriori  esclusioni previste dalle discipline di settore»;  2. Nel computo le frazioni percentuali  superiori  allo  0,50  sono considerate unita'. 3. I lavoratori disabili dipendenti  occupati  a  domicilio  o  con modalita' di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantita' di  lavoro  atta  a  procurare  loro  una  prestazione   continuativa corrispondente all'orario  normale  di  lavoro  in  conformita'  alla disciplina di cui all'articolo 11,  secondo  comma,  della  legge  18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto  collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini  della copertura della quota di riserva. 4. I  lavoratori  che  divengono  inabili  allo  svolgimento  delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non  possono essere computati nella quota di riserva  di  cui  all'articolo  3  se hanno subito una riduzione della capacita' lavorativa inferiore al 60 per  cento  o,  comunque,  se   sono   divenuti   inabili   a   causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato  in  sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza  ed  igiene  del lavoro. Per i predetti lavoratori  l'infortunio  o  la  malattia  non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel  caso  in  cui essi  possano  essere  adibiti  a  mansioni  equivalenti  ovvero,  in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione  a  mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del  piu'  favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora  per i predetti lavoratori non sia  possibile  l'assegnazione  a  mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi  vengono  avviati,  dagli  uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra  azienda,  in attivita' compatibili con  le  residue  capacita'  lavorative,  senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981,  n.  738,  si  applicano  anche  al personale militare e della protezione civile. 6. Qualora si renda necessaria, ai  fini  dell'inserimento  mirato, una  adeguata  riqualificazione  professionale,  le  regioni  possono autorizzare,  con  oneri  a  proprio  carico,  lo  svolgimento  delle relative attivita' presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure  affidarne  lo   svolgimento,   mediante   convenzioni,   alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616,  e  successive  modificazioni,  che  abbiano  le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilita', agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione,  purche'  in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 18  della  legge  5  febbraio 1992,  n.  104.  Ai  fini  del  finanziamento  delle   attivita'   di riqualificazione  professionale  e  della  corrispondente  assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte  le spese per l'assegno di incollocabilita'  previsto  dall'articolo  180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge  5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' attribuita alle regioni, secondo  parametri  predisposti  dal Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".

Art. 5        (Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)

1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da emanare entro centoventi giorni dalla data di  cui  all'articolo  23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per  materia, che  esprimono  il  parere  entro  trenta  giorni   dalla   data   di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attivita' svolta  dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici  non  economici,  non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o  la  consentono  in misura ridotta. Il predetto  decreto  determina  altresi'  la  misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che  operano  nel  settore del trasporto aereo, marittimo  e  terrestre  non  sono  tenuti,  per quanto concerne il personale viaggiante e  navigante,  all'osservanza dell'obbligo  di  cui  all'articolo  3.  Non  sono   inoltre   tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di  lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e  gli addetti    al    trasporto    del    settore.      Indipendentemente dall'inquadramento  previdenziale  dei  lavoratori   e'   considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative  opere  di  manutenzione svolte in cantiere . Sono altresi' esentati dal predetto  obbligo  i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in  relazione  al  personale  direttamente  adibito  alle  aree operative di esercizio e regolarita' dell'attivita' di trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalita' di servizio piu' evolute e competitive e  per  favorire  un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi,  ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  1997,  n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che  operano  nel  settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il  personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo

3.  Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per  le  aziende  che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo e'  sostituita da  un'autocertificazione  del   datore   di   lavoro   che   attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo.   3. I datori di lavoro privati e gli enti  pubblici  economici  che, per le speciali condizioni della loro attivita', non possono occupare l'intera  percentuale  dei  disabili,  possono,  a  domanda,   essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla  condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di  cui all'articolo 14 un contributo esonerativo  per  ciascuna  unita'  non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno  lavorativo  per ciascun lavoratore disabile non occupato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita  la  Conferenza  unificata  e  sentite  altresi'  le Commissioni parlamentari competenti per  materia,  che  esprimono  il loro parere con le modalita' di cui al comma 1, sono  disciplinati  i procedimenti  relativi   agli   esoneri   parziali   dagli   obblighi occupazionali,  nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  per  la   loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

5. In caso di  omissione  totale  o  parziale  del  versamento  dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta  puo'  essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per  cento  al 24 per cento su base annua. La riscossione e' disciplinata secondo  i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi  e  della  maggiorazione  di  cui  al presente articolo sono adeguati ogni  cinque  anni  con  decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7.  Le  regioni,  entro  centoventi  giorni  dalla  data   di   cui all'articolo 23, comma  1,  determinano  i  criteri  e  le  modalita' relativi al pagamento, alla riscossione e  al  versamento,  al  Fondo regionale per l'occupazione dei  disabili  di  cui  all'articolo  14, delle somme di cui al presente articolo.

8. Gli  obblighi  di  cui  agli  articoli  3  e  18  devono  essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto  degli  obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che  occupano  personale  in diverse unita' produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di  un  gruppo  ai  sensi  dell'articolo  31  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una  unita' produttiva o,  ferme  restando  le  aliquote  d'obbligo  di  ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia,  un  numero di lavoratori aventi  diritto  al  collocamento  mirato  superiore  a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unita'  produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.

8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono  della  facolta' di cui al comma 8  trasmettono  in  via  telematica  a  ciascuno  dei servizi  competenti  delle  province  in  cui  insistono  le   unita' produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse  imprese  del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto  legislativo  10  settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal  quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a ciascuna  impresa appartenente al gruppo.

8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere  autorizzati,  su loro motivata richiesta, ad assumere  in  una  unita'  produttiva  un numero di lavoratori  aventi  diritto  al  collocamento  obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a  compenso  del minor numero di lavoratori assunti in altre unita'  produttive  della medesima regione.

8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili  con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter.

8 -quinquies. Al fine di evitare abusi  nel  ricorso  all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di  garantire  il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del  lavoro e delle politiche sociali, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata  in  vigore  della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti  relativi  agli esoneri, i criteri e le modalita' per  la  loro  concessione  e  sono stabilite  norme  volte   al   potenziamento   delle   attivita'   di controllo

Art. 6.         (Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e      modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)   1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469,  di  seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio,  secondo  le specifiche   competenze   loro   attribuite,   alla   programmazione, all'attuazione, alla  verifica  degli  interventi  volti  a  favorire l'inserimento  dei  soggetti  di  cui  alla  presente  legge  nonche' all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri  e  delle  compensazioni  territoriali, alla stipula delle  convenzioni  e  all'attuazione  del  collocamento mirato.I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in  via telematica, con cadenza almeno  mensile,  alla  competente  Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli  obblighi  di  cui all'articolo 3, nonche'  il  ricorso  agli  esoneri,  ai  fini  della attivazione degli eventuali accertamenti .   2. All'articolo 6, comma 3, del  decreto  legislativo  23  dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) le  parole:  "maggiormente  rappresentative"  sono  sostituite dalle seguenti: "comparativamente piu' rappresentative";     b) sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  "Nell'ambito  di tale organismo e' previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale  e  medico-legale  e  degli  organismi individuati dalle regioni  ai  sensi  dell'articolo  4  del  presente decreto, con particolare riferimento alla materia  delle  inabilita', con  compiti  relativi  alla  valutazione  delle  residue   capacita' lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici  sulla permanenza  delle  condizioni  di  inabilita'.  Agli  oneri  per   il funzionamento   del   comitato   tecnico   si    provvede    mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   per   il funzionamento della commissione di cui al comma 1".

Si termina riportando lo stralcio della circolare del Ministero del Lavoro n.18/12 relativa alla legge n.68/99.

Disciplina collocamento disabili

Nell'ambito della disciplina in materia di collocamento disabili di cui alla L. n. 68/1999 il Legislatore, fra l'altro, modifica il primo periodo dell'art. 4 della stessa Legge che individua i criteri di computo della base occupazione ai fini della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere. In particolare l'art.  4, comma 27 lett. a), della L. n. 92/2012 stabilisce che "agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili; i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.

Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore".

Al riguardo scompaiono dunque, dal novero dei soggetti non computati nell'organico aziendale, i lavoratori "occupati (...) con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi".

Ne consegue anzitutto che. ai fini della individuazione della base occupazionale, i lavoratori a tempo determinato dovranno essere computati pro-quota (ad es. due lavoratori a tempo determinato impiegati anche contestualmente per 6 mesi a tempo pieno vanno calcolati come una sola unità).

Appare inoltre opportuno chiarire che, pur in assenza di una esplicita esclusione, è possibile richiamare quei principi giurisprudenziali relativi al computo del lavoratore a tempo determinato nell'ambito dell'organico aziendale ai diversi fini della individuazione della disciplina applicabile in caso di licenziamenti individuali. La giurisprudenza maggioritaria ritiene infatti che i lavoratori con contratto a termine vadano computati nel numero dei dipendenti qualora il loro inserimento sia indispensabile per la realizzazione del ciclo produttivo; sicché non andrebbero considerati i lavoratori assunti a tempo determinato per ragioni sostitutive.

Ciò premesso va altresì ricordato che risulta in discussione in Parlamento un emendamento alla L. n. 92/2012 che introduce l'esclusione dalla base di computo dei contratti a tempo determinato di durata sino a 6 mesi; si raccomanda pertanto il personale ispettivo di adottare la massima cautela nella verifica del rispetto degli obblighi di assunzione e nell'irrogazione di eventuali sanzioni in attesa della definizione del citato emendamento.