IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEVisto l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici avvenuti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale e' stato dichiarato fino all'11 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; Vista la deliberazione 30 maggio 2012 del Consiglio dei Ministri con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine ai predetti eventi sismici nonche' a quelli verificatisi nello stesso territorio il giorno 29 maggio 2012 ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico volte a realizzare gli interventi di prima necessita'; Visto il proprio decreto 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012; Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012; Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture; Ritenuta la necessita' di prorogare al 30 novembre 2012 il termine finale del periodo di sospensione disposto con il predetto decreto del 1° giugno 2012, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000, a favore dei soggetti individuati nel decreto 1° giugno 2012; Decreta: Art. 1 1. Il termine finale del periodo di sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, di cui al decreto 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e' fissato al 30 novembre 2012. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti che scadono nel periodo di sospensione decorrente dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 agosto 2012 Il Ministro: Grilli | Proroga del termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari. Eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012. (12A09540) |
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