Si richiama l'attenzione sul decreto   Mdel Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 201,pubblicato nella G.U. 1 settembre 2012, n. 204,relativo alla determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi da 341 a 341-ter, dell'articolo 1, della legge n. 296/2006 e ss.mm. e ii., alla Zona franca urbana dell'Aquila

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Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto all'articolo 70 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno della Zona Franca Urbana del Comune di L'Aquila (nel seguito ZFU), istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, salvo quanto previsto al comma 2 e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4, le imprese:

a) di piccola e micro dimensione, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005;

b) già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 11, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014, e regolarmente iscritte al Registro delle imprese;

c) che svolgono la propria attività all'interno della ZFU, ai sensi di quanto previsto ai commi 5 e 6;

d) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

2. Non sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti che si trovano in una o più delle condizioni individuate dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») e successive modifiche e integrazioni (nel seguito Regolamento (CE) n. 1998/2006). In particolare, le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse:

a) a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;

c) per lo svolgimento di attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

d) per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

e) a imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;

f) a imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

3. I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto a condizione che abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dal comma 110 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. I soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto comunicando all'Agenzia delle entrate formale rinuncia al predetto regime agevolato, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001.

5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, è necessario che i soggetti individuati ai sensi del comma 1 abbiano un ufficio o locale destinato all'attività, anche amministrativa, all'interno della ZFU.

6. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività non sedentaria, oltre alla condizione di cui al comma 5, è necessario, alternativamente, che:

a) presso l'ufficio o locale di cui al comma 5 sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore;

b) realizzino almeno il 25 percento del proprio volume di affari da operazioni effettuate all'interno della ZFU.

Art. 3

Agevolazioni concedibili

1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono beneficiare, nei limiti previsti al comma 2 e della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009 (nel seguito Fondo), delle agevolazioni previste alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, consistenti in:

a) esenzione dalle imposte sui redditi di cui all'articolo 6;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 8;

c) esenzione dall'imposta municipale propria per i soli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 2 per l'esercizio dell'attività economica, di cui all'articolo 9;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente di cui all'articolo 10.

2. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni di cui al presente decreto può beneficiare delle esenzioni di cui al comma 1, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di de minimis nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 11 e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, nonché di eventuali ulteriori agevolazioni ottenute, non a titolo di de minimis, dall'impresa, cumulabili con i benefici di cui al presente decreto.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di imposta di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 11.

Art. 4

Riserve

1. Nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo, una quota pari al:

a) 20 percento delle risorse disponibili è riservata in favore dei soggetti, aventi i requisiti di cui all'articolo 2, che, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione di cui all'articolo 11, si trovano nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione dell'impresa;

b) 10 per cento delle risorse disponibili è riservata in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che svolgono l'attività economica nel centro storico del Comune di L'Aquila. Sono considerati tali i soggetti che rispettano i medesimi requisiti, fatto salvo il diverso ambito territoriale di riferimento, di cui all'articolo 2, comma 5 e, nel caso di soggetti che svolgono attività d'impresa non sedentaria, di cui al comma 6 del medesimo articolo 2.

2. Le somme non impiegate dalla riserva di cui alla lettera b) del comma 1 sono utilizzate a copertura delle istanze, che non gravano sulla predetta riserva, rimaste prive di integrale copertura di L'Aquila.

Art. 5

Gestione del Fondo

1. L'attività di regolazione contabile delle minori entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione da parte dei soggetti beneficiari delle predette esenzioni, è affidata all'Agenzia delle entrate.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze versa le risorse del Fondo sulla contabilità speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio» ed utilizzata per l'esecuzione delle regolazioni contabili di cui al comma 1.

Art. 6

Esenzione dalle imposte sui redditi

1. Il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU, fino a concorrenza dell'importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto previsto al comma 5, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui all'articolo 11, nei limiti delle seguenti percentuali:

a) 100 percento, per i primi cinque periodi di imposta;

b) 60 percento, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;

c) 40 percento, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;

d) 20 percento, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.

2. Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell'esenzione di cui alla lettera a) del comma 341 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (nel seguito TUIR), né le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR.

3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza di cui all'articolo 11, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito.

4. Ai fini del presente articolo, non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 83 del TUIR.

5. Il limite di 100.000,00 euro di cui al comma 1 è maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta di cui al medesimo comma 1, di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all'interno del Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, assunto a tempo indeterminato dall'impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione di cui al presente articolo. La maggiorazione spetta per i nuovi assunti che svolgono attività di lavoro dipendente solo all'interno della ZFU. L'incremento è considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.

6. Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU, sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività nella ZFU e al di fuori di essa concorrono alla formazione del reddito prodotto nella ZFU per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nella ZFU e l'ammontare di tutti gli altri ricavi o compensi e altri proventi. Per il periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto non si applicano le disposizioni del presente comma.

Art. 7

Rilevanza del reddito esente

1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR, rileva altresì il reddito determinato ai sensi dell'articolo 6.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 12, commi 1, 13, 15 e 16 del TUIR, il reddito determinato ai sensi dell'articolo 6 è computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il computo del predetto reddito ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

3. Il reddito determinato ai sensi dell'articolo 6 concorre alla formazione della base imponibile dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'addizionale comunale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 8

Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive

1. Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 11, dall'imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta.

2. Ai fini di cui al comma 1, per la determinazione del valore della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.

3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza di cui all'articolo 11, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.

4. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, ai fini della determinazione, ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3, della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 9

Esenzione dall'imposta municipale propria

1. Per gli immobili situati nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 2 per l'esercizio dell'attività d'impresa, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta municipale propria per l'anno 2012.

Art. 10

Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente

1. Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30 percento degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, è riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009, l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali:

a) 100 per cento, per i primi cinque anni;

b) 60 percento, per gli anni dal sesto al decimo;

c) 40 percento, per gli anni undicesimo e dodicesimo;

d) 20 percento, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.

Art. 11

Modalità di accesso alle agevolazioni

1. Per fruire dei benefici di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con decreto del medesimo Ministero emanato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. L'istanza è formulata secondo lo schema approvato dal Ministero dello sviluppo economico sentito il Direttore dell'Agenzia delle entrate. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo delle agevolazioni complessivamente richiesto. Nella medesima istanza è, altresì, dichiarato l'ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di de minimis nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti, nonché l'importo di eventuali altre agevolazioni ottenute, non a titolo di de minimis, dall'impresa cumulabili con i benefici di cui al presente decreto.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto, risultante dalle istanze di cui al comma 1, determina, tenendo conto delle quote del Fondo destinate alle riserve di cui all'articolo 4, l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario. Tali importi sono resi noti con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito Internet del medesimo Ministero.

3. Il Ministero dello sviluppo economico comunica telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario compreso il relativo codice fiscale, nonché l'importo dell'agevolazione concessa.

Art. 12

Modalità di fruizione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, comma 2, le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa, così come rideterminato nel provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 11.

Art. 13

Cumulo

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altre agevolazioni, fatti salvi eventuali divieti in tal senso previsti dalle norme che regolano le modalità di tali aiuti, anche concesse all'impresa a titolo di de minimis. In tale ultimo caso, le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili nel limite dell'importo di 200.000,00, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 14

Trasmissione dei dati

1. L'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dello sviluppo economico, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di fruizione delle esenzioni, i dati relativi alle agevolazioni effettivamente fruite dai beneficiari.

Art. 15

Controlli

1. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle esenzioni, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al competente agente della riscossione e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia delle entrate e all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, pena la revoca delle agevolazioni concesse, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d).

Art. 16

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nel caso in cui:

a) venga accertata l'insussistenza, in capo al soggetto beneficiario, dei requisiti previsti all'articolo 2 per l'accesso e la fruizione delle esenzioni, ovvero, con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo, l'attività economica venga trasferita al di fuori della ZFU prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 11;

b) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

c) il soggetto beneficiario, pur svolgendo l'attività di impresa anche al di fuori della ZFU, non abbia adempiuto, ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 6, all'obbligo di tenuta della contabilità separata;

d) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 15;

e) emerga che il soggetto beneficiario abbia fruito delle esenzioni di cui all'articolo 3 in misura superiore agli importi di cui all'articolo 11, comma 2, nonché agli ulteriori limiti di esenzione previsti dal presente decreto.

2. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, successivamente alla data di accoglimento dell'istanza di agevolazione, perda almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e ne abbia dato tempestiva comunicazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, le agevolazioni concesse sono revocate in misura parziale, a decorrere dalla data in cui si è verificata la perdita del requisito.

3. Nei casi in cui è disposta la revoca delle agevolazioni ovvero si verifica la decadenza dalle stesse, le Amministrazioni competenti procedono al recupero presso le imprese delle agevolazioni indebitamente percepite per il successivo versamento all'Entrata dello Stato.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 1 settembre 2012, n. 204.