Sulla questione riportata nel titolo si e' registrato una diversita di vaklutazionme ed indicazioni tra Ministero dei Trasporti e Presidenza Consiglio dei Ministri,nel senso che    il primo (Circolare n.6193 del  5-.3.2012) aveva  in un primo momento affermato che la disposizione dell'art.7 del d.l.n.2012 ,,secondo cui i documenti d'identita' e di riconoscimento cui all'art.1  del dpr n.445/2000 sono rilasciatio o rinnovatio con validita allungata sino alla data del compleanno del titiolare  in nediuatamente successiva alla scadenza che altrimenti sarebbe prevista per il documento ,non si applicava alla patente di guida ,trattandosi di normativa speciale.

Posizione contraria a quella del citato Ministero ,invece ,aveva dichiarsato (circolare n.7 del 20.7.2912) laPresidenza del Consiglio dei Ministri,che affermava l'estenzione della dispposizione dell'art.7 dl n.5/12 anche alle patenti di guida.

Ora la posizione tra le istituzioni in questione è divenuta uniforme ,vale a dire che il Ministero  dei Trasporti  ha disposto l'abrogazione della precedente circolare  n.6193 del 5.3.2012 con quella n.23907 del 7.9.2012,secondo cui dal   17 settembre chi otterrà la patente di categoria  AM, A1, A2, A, B1, B e BE con scadenza ordinaria «la scadenza di validità della stessa è prorogata alla data del compleanno del titolare».mentre restano   escluse dalla riforma le patenti superiori (C, D, ecc.) e quelle rilasciate con limitazioni mediche.

o ne richiederà il rinnovo in tempo si vedrà allungare la scadenza normale fino al giorno del compleanno.