Per parlare dell'argomento di cui al titolo , si richiamano le seguenti disposizioni :
a) il comma 26 dell'art.1 della leggge n.92/12 ;
b) il comma 27 dell'art.1 della legge n.92/12 ;
c) l'art.46 comma 1 lett.c) legge n.134/12 .
Riguardo alla prima disposizione , si evidenzia che essa ha aggiunto ,dal 12.7.2012 , dopo l'art.69,l'art.69 bis ,di cui in questa sede interessano i commi 1 e 3.
In merito al comma 1 , che è stato modificato dal comma 1 ,lettera c) dell'art.46 bis della legge n.134/12 ,di conversione del decreto leggge n.83/12, e' da dire che risulta composto come segue :
-dall'18.7.12 all' 11.8.12:
"- 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono
considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi nell'arco dello stesso anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro
d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa dim lavoro presso una delle sedi del committente."
- dal 12.8.12 (entrata in vigore legge 134/12),con le modifiche in grassetto:
"1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono
considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi» ;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro;
d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei «corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi";
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente"
Circa il comma 3 dell'art.69 bis del dec.legvo n.276/03 ,si osserva che lo stesso esplicitamente esclude l'applicazione della presunzione di cui al precitato comma 1 con riferimento" alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni."
Inoltre aggiunge che all'individuazione " delle predette attivita' si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (quindi entro il 18.1012), sentite le parti sociali."
Peraltro ,in attesa che, a seguioto dell'amanazione del suddetto decreto ministeriale,la previsione del comma 3 dell'art.69 bis diventi operativa,si ritiene comunque di anticipare che in ogni caso la prevista esclusione dei professionisti non puo' riguardare tutte le attivita' che lui sia chiamato a svolgere ,ma soltanto quelle professionali per cui l'ordinamento impone l'obbligo dell 'iscrizione al corrispondente ordine professionale.
Così, ad esempio ,con riferimento ad un consulente del lavoro ,l'esclusione di cui al comma 3 dell'art.69 bis del decreto legvo n.276/03 opera per tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ,così come previsto dallì'art.1 della legge n.12/79 ,ma non gia' in caso di impegno in attivita' di docenza ,di formazione , progetto di riorganizzazione aziendale,ecc.
Infine è da segnalare che,adeguandosi alla disposizione del comma 3 dell'art.69 bis sopra esaminata, il comma 27 dell'art.1 della riforma Fornero contierne l'interpretazione autentica del comma 3 dell'art.61 del dec.legvo n.276/03,secondo cui:"3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali é necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali".
Infatti il richiamato comma 27 testualmente recita:" La disposizione concernente le professioni intellettuali perl'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto (che nega l'applicazione della disciplina delle co co pro) riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attivita' professionali intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non e' circostanza idonea di per se' a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII."
Pertanto ,le attivita' professionali rientranti in quelle previstre dalla obbligatoria iscrizione in albi non sono destinatarie della disciplina sulle co co pro ,che invece trova ordinaria applicazione in caso di altre attivita' prestate dagli iscritti agli albi .
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