Per parlare dell'argomento di cui al titolo , si richiamano le  seguenti   disposizioni  :

a) il   comma 26 dell'art.1 della leggge n.92/12   ;

b) il comma  27 dell'art.1 della legge  n.92/12 ;

c) l'art.46 comma 1 lett.c) legge n.134/12 .

Riguardo alla prima disposizione , si evidenzia che essa ha  aggiunto ,dal 12.7.2012 , dopo l'art.69,l'art.69 bis ,di cui in questa sede interessano  i commi 1 e 3.

In merito al comma 1   , che  è stato  modificato dal comma 1 ,lettera c) dell'art.46 bis della legge n.134/12 ,di conversione del decreto leggge n.83/12, e' da dire che risulta   composto come segue :

-dall'18.7.12 all' 11.8.12:

"- 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono

considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,

qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi  che la collaborazione con il medesimo committente  abbia  una durata  complessiva  superiore  a  otto  mesi  nell'arco dello stesso anno solare;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro

d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa dim lavoro presso una delle sedi del committente."

- dal 12.8.12 (entrata in vigore legge 134/12),con le modifiche in grassetto:

"1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono

considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,

qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi annui  per  due   anni consecutivi» ;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro;

d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei   «corrispettivi  annui  complessivamente percepiti  dal   collaboratore   nell'arco   di   due   anni   solari consecutivi";

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente"

Circa il comma 3 dell'art.69 bis del dec.legvo n.276/03 ,si osserva che lo stesso  esplicitamente   esclude l'applicazione della  presunzione di cui al precitato comma 1  con riferimento" alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni."

Inoltre aggiunge   che   all'individuazione " delle predette attivita' si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (quindi entro il 18.1012), sentite le parti sociali."

Peraltro ,in  attesa che,     a seguioto dell'amanazione del   suddetto  decreto ministeriale,la previsione del comma 3 dell'art.69 bis diventi operativa,si ritiene comunque di  anticipare   che in ogni caso  la prevista esclusione dei professionisti non  puo' riguardare    tutte le attivita' che  lui  sia chiamato   a svolgere ,ma soltanto quelle   professionali  per  cui l'ordinamento  impone l'obbligo dell 'iscrizione  al corrispondente  ordine professionale.

Così, ad esempio ,con  riferimento ad un consulente del lavoro   ,l'esclusione di cui al comma 3 dell'art.69 bis del decreto legvo n.276/03   opera per tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ,così come previsto dallì'art.1 della legge n.12/79 ,ma non gia' in caso di impegno in     attivita' di  docenza ,di formazione ,  progetto di riorganizzazione aziendale,ecc.

Infine è da segnalare che,adeguandosi alla disposizione del comma 3 dell'art.69 bis sopra esaminata, il comma 27 dell'art.1 della riforma Fornero contierne l'interpretazione autentica del comma 3 dell'art.61 del dec.legvo n.276/03,secondo cui:"3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali é necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali".

Infatti il richiamato comma 27 testualmente recita:"  La disposizione concernente le  professioni  intellettuali  perl'esercizio  delle  quali  e'   necessaria   l'iscrizione   in   albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3  dell'articolo  61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta  nel senso che l'esclusione dal campo  di  applicazione  del  capo  I  del titolo VII del  medesimo  decreto (che nega l'applicazione della disciplina delle co co pro)   riguarda  le  sole  collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attivita'  professionali  intellettuali  per  l'esercizio  delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi  professionali.  In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi  professionali non e' circostanza idonea di per se' a determinare  l'esclusione  dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII."

Pertanto  ,le attivita' professionali  rientranti in quelle  previstre dalla  obbligatoria iscrizione in albi   non  sono destinatarie della disciplina  sulle  co co pro ,che invece trova  ordinaria  applicazione  in caso  di altre attivita' prestate  dagli iscritti agli albi  .