Per parlare dell'argomento di cui al titolo , si richiamano le seguenti disposizioni :
a) il comma 3 dell'art 69 bis del dec.legvo n.276/03 ,aggiunto dal comma 26 dell'art.1 della leggge n.92/12 ;
b) il comma 27 dell'art.1 della legge n.92/12 .
Riguardo alla prima disposizione ,si osserva che la stessa introduce una deroga alla regola del comma 1 dell'art.69 bis ,secondo cui,salvo prova contraria da parte del committente,le prestrazioni del titolare di partita Iva si considerano rese nell'ambito di rapporti di co co pro, se ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:
a) durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare ;
b) corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi;
c) costituisca piu' dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco
dello stesso anno solare;
c) disponibilita' per il collaboratore di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente."
Infatti ,il comma 3 esclude l'applicazione della presunzione di cui al citato comma 1 con riferimento" alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni."
Aggiunge altresì' che all'individuazione " delle predette attivita' si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali."
In attesa che, intervenuta l'amanazione del suddetto decreto ministeriale,la previsione del comma 3 dell'art.69 bis diventi operativa,si ritiene comunque di sottolineare che la prevista esclusione dei professionisti non puo' riguardare tutte le attivita' che lo stesso sia chiamato a svolgere ,ma soltanto quelle professionali rispetto a cui l'ordinamento stabilisce l'iscrizione ad un ordine professionale.
Così ad esempio ,con riferimento ad un consulente del lavoro ,l'esclusione di cui al comma 3 dell'art.69 bis del decreto legvo n.276/03 opera per tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ,così come previsto dallì'art.1 della legge n.12/79 ,ma non gia' in caso di impegno in attivita' di docenza ,di formazione , organizzazione aziendale,ecc.
Adeguandosi alla disposizione del comma 3 dell'art.69 bis sopra esaminata, il comma 27 dell'art.1 della riforma Fornero contierne l'interpretazione autentica del comma 3 dell'art.61 del dec.legvo n.276/03,secondo cui:"3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali é necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali".
Infatti il richiamato comma 27 testualmente recita:" La disposizione concernente le professioni intellettuali perl'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 61del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I deltitolo VII del medesimo decreto (che nega l'applicazione della disciplina delle co co pro) i riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attivita' professionali intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non e' circostanza idonea di per se' a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII."
Pertanto ,le attivita' professionali rientranti in quelle per cui è richiesta l' obbligatoria l'iscrizione in albi non sono destinatarie della disciplina sulle co co pro ,che invece trova regolare applicazione in caso di altre attivita' prestate dai professionisti.
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