Per parlare dell'argomento di cui al titolo , si richiamano le    seguenti   disposizioni  :

a) il  comma 3 dell'art 69 bis del dec.legvo n.276/03 ,aggiunto dal comma 26 dell'art.1 della leggge n.92/12   ;

b) il comma  27 dell'art.1 della legge  n.92/12    .

Riguardo alla prima disposizione ,si osserva che la stessa introduce una deroga alla regola del    comma 1 dell'art.69 bis ,secondo cui,salvo  prova contraria da parte del committente,le prestrazioni  del titolare di partita Iva  si considerano rese nell'ambito di rapporti di co co pro, se  ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:

a)   durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare ;

b)   corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi;

c)  costituisca piu' dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco

dello stesso anno solare;

c)  disponibilita'  per il  collaboratore di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente."

Infatti ,il comma 3 esclude l'applicazione della  presunzione di cui al citato comma 1  con riferimento" alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni."

Aggiunge altresì' che   all'individuazione " delle predette attivita' si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali."

In attesa che,    intervenuta l'amanazione del   suddetto  decreto ministeriale,la previsione del comma 3 dell'art.69 bis diventi operativa,si ritiene comunque di  sottolineare  che la prevista esclusione dei professionisti non  puo' riguardare    tutte le attivita' che  lo stesso  sia chiamato   a svolgere ,ma soltanto quelle   professionali rispetto a cui l'ordinamento stabilisce l'iscrizione ad un ordine professionale.

Così ad esempio ,con  riferimento ad un consulente del lavoro   ,l'esclusione di cui al comma 3 dell'art.69 bis del decreto legvo n.276/03   opera per tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ,così come previsto dallì'art.1 della legge n.12/79 ,ma non gia' in caso di impegno in     attivita' di  docenza ,di formazione ,  organizzazione aziendale,ecc.

Adeguandosi alla disposizione del comma 3 dell'art.69 bis sopra esaminata, il comma 27 dell'art.1 della riforma Fornero contierne l'interpretazione autentica del comma 3 dell'art.61 del dec.legvo n.276/03,secondo cui:"3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali é necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali".

Infatti il richiamato comma 27 testualmente recita:"  La disposizione concernente le  professioni  intellettuali  perl'esercizio  delle  quali  e'   necessaria   l'iscrizione   in   albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3  dell'articolo  61del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta  nel senso che l'esclusione dal campo  di  applicazione  del  capo  I  deltitolo VII del  medesimo  decreto (che nega l'applicazione della disciplina delle co co pro) i  riguarda  le  sole  collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attivita'  professionali  intellettuali  per  l'esercizio  delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi  professionali.  In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi  professionali non e' circostanza idonea di per se' a determinare  l'esclusione  dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII."

Pertanto  ,le attivita' professionali  rientranti in quelle per cui è  richiesta l'  obbligatoria l'iscrizione in albi   non  sono destinatarie della disciplina  sulle  co co pro ,che invece trova regolare  applicazione  in caso  di altre attivita' prestate dai professionisti.