Il 3 agosto il decreto sviluppo n.83/2012 è stato convertito in legge n.134/2012 ,che risulta pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 11.8.2012 , entrata in vigore dal giorno successivo.
Numerose le disposizioni contenute nel citato provvedimento legislativo ,che fa riferimento a moltepolici e rilevanti argomenti.
In questa sede ,come è precisato nel titolo ,si sofferma l'attenzione sull'art.46 che riguarda l'adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative e prevede quanto segue:
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220,
dopo il comma 5-bis (( e' aggiunto il seguente )):
«5-ter. Agli enti cooperativi che si sottraggono all'attivita' di
vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche
disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa da
euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso alla data di
riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorita' di
vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione
dell'irreperibilita'. La stessa norma si applica alle irregolarita'
previste dall'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in
sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni
attivita'.».
Ricordato che l'art.10 della legge n.99/09 concerne l'omessa comunicaszione delle npotizie di bilancio ai fini della dimostrazione del possesso della dimostrazione del èpossesso del requisito della mutualita' prevalente ,si evidenzia che ,secondo quanto riportato nella relazioneal decreto sviluppo viene precisato che con la disposizione di cui sopra s'intende recuperare le agevolazioni fiscali indebitamenter usufruite daòlle cooperative con partivcolare rioguasrdom a quelle che sfuggono le ispezioni.
- Si riporta l'art. 10 della L. 23 luglio 2009, n. 99
(Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in materia di energia), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.:
"Art. 10. (Societa' cooperative)
1. All'art. 2511 del codice civile, dopo le parole:
«con scopo mutualistico» sono aggiunte le seguenti:
«iscritte presso l'albo delle societa' cooperative di cui
all'art. 2512, secondo comma, e all'art. 223-sexiesdecies
delle disposizioni per l'attuazione del presente codice».
2. La presentazione della comunicazione unica di cui
all' art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina,
nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione
nell'albo delle societa' cooperative, di cui all'art. 2512,
secondo comma, del codice civile e all'art.
223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6
del presente articolo.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro
delle imprese trasmette immediatamente all'albo delle
societa' cooperative la comunicazione unica, nonche' la
comunicazione della cancellazione della societa'
cooperativa dal registro o della sua trasformazione in
altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal
suddetto albo.
4. Le societa' cooperative, ai fini della dimostrazione
del possesso del requisito di cui all'art. 2513 del codice
civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio
all'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo delle
societa' cooperative con gli strumenti informatici di cui
all'art. 223-sexiesdecies delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,
di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come
modificato dal comma 6 del presente articolo.
5. Il terzo comma dell'art. 2515 del codice civile e'
abrogato.
6. All'art. 223-sexiesdecies, primo comma, delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, le parole: «depositare i bilanci attraverso
strumenti di comunicazione informatica» sono sostituite
dalle seguenti: «comunicare annualmente attraverso
strumenti di comunicazione informatica le notizie di
bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso
del requisito di cui all'art. 2513 del codice,
all'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo.
L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa della sospensione semestrale di
ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere
nuove eventuali obbligazioni contrattuali».
7. All'art. 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: «La vidimazione del
registro di cui all' art. 38, primo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
e' effettuata in forma semplificata dalla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
territorialmente competente».
8. All'art. 2545-octies del codice civile sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Qualora la
cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a
mutualita' prevalente per il mancato rispetto della
condizione di prevalenza di cui all'art. 2513, l'obbligo di
cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la
cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di
cui all'art. 2514 o abbia emesso strumenti finanziari. In
tutti i casi di perdita della citata qualifica, la
cooperativa e' tenuta a segnalare espressamente tale
condizione attraverso gli strumenti di comunicazione
informatica previsti dall'art. 223-sexiesdecies delle
disposizioni per l'attuazione del presente codice. Lo
stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui
le risultanze contabili relative al primo anno successivo
alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro
nei parametri della mutualita' prevalente. In seguito alle
predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale e'
tenuto l'albo delle societa' cooperative provvede alla
variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo
senza alcun ulteriore onere istruttorio. L'omessa o
ritardata comunicazione della perdita della qualifica di
cooperativa a mutualita' prevalente e' segnalata
all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa della sospensione semestrale
di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di
assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».
9. All'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n.
220, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche,
gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza
cooperativa ai sensi dei commi precedenti assolvono i
compiti loro affidati dalla legge esclusivamente
nell'interesse pubblico».
10.
11. Al comma 2, secondo periodo, dell'art. 1 del
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola:
«amministrativa» e' sostituita dalla seguente: «esclusiva»
e le parole: «anche in occasione di interventi ispettivi di
altre amministrazioni pubbliche» sono soppresse.
12. Dopo il comma 5 dell'art. 12 del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo
non ottemperano, entro il termine prescritto, anche
parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza,
salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, e' irrogata la
sanzione della sospensione semestrale di ogni attivita'
dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali
obbligazioni contrattuali».
13. All'art. 223-septiesdecies delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,
di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole:
«entro il 31 dicembre 2004» sono soppresse.".
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