A seguito di richiesta da parte di una D.T.L., il Ministero del Lavoro ha specificato che non sussiste il reato ex art. 4, c. 7, L. n. 628/1961, in caso di rifiuto del datore di lavoro ad esibire la documentazione richiesta dagli ispettori del lavoro. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con la nota n. 12065/2012 fornendo al proprio personale ispettivo specifiche indicazione in merito all'omessa esibizione dei documenti oggetto di verifica.
Il dubbio interpretativo che il M.L.P.S. è stato chiamato a dirimere riguarda la possibilità di ricomprendere nell'area di applicabilità della norma penale descritta, la condotta di omessa trasmissione della documentazione aziendale in materia di lavoro. In altri termini ci si è chiesti se la fattispecie in discorso si attagli all'ipotesi in cui la richiesta documentale del personale ispettivo, frequente nella prassi all'esito del primo accesso sul luogo di lavoro, rimanga senza riscontro da parte del datore di lavoro.
In via preliminare va precisato che la fattispecie penale prevista dall'art. 4, c. 7, L. n. 628/1961 è composta da due distinte condotte: una di carattere omissivo; l'altra di carattere commissivo. La prima consiste nella mancata trasmissione di notizie legalmente richieste dall'ispettore del lavoro nelle materie. L'omissione così configurata ha carattere permanente, cioè dura fino a che non venga rimossa la condotta antigiuridica: ciò che avviene fornendo le notizie richieste sottoposte alla sua vigilanza. Nella sua variante commissiva, il reato di cui all'art. 4 citato è integrato dal punto di vista soggettivo, indifferentemente dal dolo o dalla colpa, trattandosi di fattispecie contravvenzionale. Ciò vuol dire che ai fini della configurabilità dell'illecito è sufficiente la mera negligenza, imprudenza, o imperizia nel non fornire le notizie richieste. In ogni modo è inquadrabile come soggetto attivo del reato chiunque, legalmente richiesto dall'organo di vigilanza, non fornisce notizie o le fornisce errate o incomplete.
La sanzione prevista nell'ipotesi di "impedimento all'attività di vigilanza", inteso quale condotta finalizzata ad ostacolare le indagini espletate dal personale ispettivo, consiste: nell'arresto fino a due mesi; ovvero in una ammenda fino ad € 516.
Il Ministero del Lavoro chiarisce che l'omessa trasmissione della documentazione richiesta non può essere assoggettata al regime penalistico di cui all'art. 4, c. 7, della L. n. 628/1961, ma alle altre norme di carattere per lo più amministrativo, che disciplinano le fattispecie di ostacolo alle indagini ispettive. Al limite potrebbero essere applicabili le sanzioni amministrative ex. art. 3, c. 3, L. n. 638/1983 o al massimo il rifiuto datoriale potrebbe comportare, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'art. 650 c.p., relativo all'inosservanza dei provvedimenti.
Nessun commento:
Posta un commento