|  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 35, comma 2, del  decreto  legislativo  30  aprile
 1992, n. 285;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
 503;
 Vista la raccomandazione n.  98/376/CE  del  Consiglio  dell'Unione
 europea del 4 giugno 1998;
 Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 Visto l'articolo 58 della legge 29 luglio 2010, n. 120;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
 n. 495;
 Visto l'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23  agosto  1988,  n.
 400;
 Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
 consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 gennaio 2012;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
 riunione del 25 maggio 2012;
 Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;E m a n a
 il seguente regolamento:Art. 1
 Modifiche  all'articolo  381  del  decreto   del   Presidente   dellaRepubblica 16 dicembre 1992, n. 495
 1. All'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica  16dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nella rubrica dopo la  parola:  «Strutture»  e'  inserita  una
 virgola e la parola: «contrassegno»;
 b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la circolazione
 e la  sosta  dei  veicoli  a  servizio  delle  persone  invalide  con
 capacita' di deambulazione  impedita,  o  sensibilmente  ridotta,  il
 comune rilascia apposita autorizzazione in deroga,  previo  specifico
 accertamento  sanitario.  L'autorizzazione  e'  resa  nota   mediante
 l'apposito  contrassegno  invalidi   denominato:   "contrassegno   di
 parcheggio  per  disabili"  conforme  al   modello   previsto   dalla
 raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del  4
 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno  e'  strettamente
 personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore  su
 tutto il territorio nazionale. In caso di  utilizzazione,  lo  stesso
 deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo,
 in modo che sia chiaramente visibile per i  controlli.  L'indicazione
 delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota  mediante  il
 segnale di: "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.»;
 c) al comma 3:
 1) le parole: «dall'ufficio medico-legale dell'Unita' Sanitaria
 Locale» sono sostituite dalle seguenti:  «dall'ufficio  medico-legale
 dell'Azienda Sanitaria Locale»;
 2) dopo le parole: «capacita' di deambulazione»  sono  inserite
 le seguenti: «impedita o»;
 3) gli ultimi due periodi sono soppressi;
 d) al  comma  4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
 «Trascorso  tale  periodo  e'  consentita  l'emissione  di  un  nuovo
 contrassegno a tempo  determinato,  previa  ulteriore  certificazione
 medica rilasciata dall'ufficio medico-legale  dell'Azienda  Sanitaria
 Locale di appartenenza che attesti che le  condizioni  della  persona
 invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.»;
 e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.  Nei  casi  in  cui
 ricorrono  particolari  condizioni  di  invalidita'   della   persona
 interessata, il comune  puo',  con  propria  ordinanza,  assegnare  a
 titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato  da  apposita
 segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per
 disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale
 agevolazione, se l'interessato non ha disponibilita' di uno spazio di
 sosta privato accessibile, nonche'  fruibile,  puo'  essere  concessa
 nelle zone ad alta densita' di traffico, dietro  specifica  richiesta
 da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili".
 Il comune  puo'  inoltre  stabilire,  anche  nell'ambito  delle  aree
 destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un  numero
 di posti destinati alla  sosta  gratuita  degli  invalidi  muniti  di
 contrassegno superiore al limite minimo  previsto  dall'articolo  11,
 comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1996,
 n. 503, e prevedere, altresi',  la  gratuita'  della  sosta  per  gli
 invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino gia' occupati  o
 indisponibili gli stalli a loro riservati.»;
 f) al comma 6, le parole: «Ministro dei lavori  pubblici  sentito
 il Ministro della sanita'» sono sostituite dalle seguenti:  «Ministro
 delle infrastrutture  e  dei  trasporti  sentito  il  Ministro  della
 salute».
 Art. 2 Modifiche  ai  Titoli  II  e  V  del  decreto  del  Presidente  dellaRepubblica 16 dicembre 1992, n. 495
 Art. 3 Disposizioni transitorie e finali 1.  La  sostituzione  del  «contrassegno  invalidi»  con  il  nuovo«contrassegno  di  parcheggio  per  disabili»,  conforme  al  modello
 previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea  del
 4 giugno 1998, deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata  in
 vigore  del  presente  regolamento,  salvo  che  le   amministrazioni
 comunali non decidano tempi piu' contenuti.  I  Comuni  garantiscono,
 comunque, in tale periodo il rinnovo dei «contrassegni invalidi» gia'
 rilasciati con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili».
 2. Nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano
 la loro validita' le autorizzazioni e i corrispondenti  «contrassegni
 invalidi» gia' rilasciati.
 3. Entro tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
 regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di  cui
 all'articolo 2 deve essere adattata alle  intervenute  modifiche.  In
 caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo  di  accessibilita'
 devono essere conformi alle norme del presente regolamento.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
 nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
 italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
 osservare.
 Dato a Roma, addi' 30 luglio 2012
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