Il comma 1 dell'art 72 del DEC.LEGGE N.112/08,convertito in legge ,prevede che per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli enti pubblici non economici, le università. Le istituzioni ed enti di ricerca nonché gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2OO1, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianita massima contributiva di 40 anni.
Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n.214,ha apportato numerose e sostanziali modifiche alla normativa previdenziale già vigente.
In particolare l'art.24l,comma 14, ha ribadito che le disposizioni in materia di requisiti ed il regime di decorrenze previste dalla previgente normativa continuino ad applicarsi ai soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2011, nonché ad alcune categorie derogate, ancorchè maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31.12.2011.
Tra le categorie individuate dalla norma cvi è quella indicata alla lettera e) di detto comma, che riguarda coloro che alla data del 4 dicembre 2011 avevano in corso l'istituto dell'esonero dal servizio previsto dall'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.
L'istituto dell'esonero si considera comunque in corso, qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011.
Per i lavoratori che avevano in corso l'istituto dell'esonero e la maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento successiva al 31.12.2011, si dovrà tenere conto dei nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento, compreso l'adeguamento degli stessi alle speranze di vita.
La norma ha previsto, inoltre, l'abrogazione dell'istituto dell'esonero dal servizio dalla data di entrata in vigore del decreto.
Il contingente dei lavoratori derogati è fissato nei limiti delle risorse predeterminate indicate nel comma 15, il quale, inoltre, prevede l'adozione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di un decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale saranno definite le modalità di attuazione del comma 14.
Il comma 15 ha stabilito che gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedano al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo dell'esonero, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori in virtù del comma 14. Nel caso in cui dal predetto monitoraggio dovesse risultare raggiunto il limite numerico delle domande di pensionamento determinato ai sensi di quanto stabilito dal medesimo comma 15, non saranno prese in considerazione ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire di quanto previsto dal comma 14.
Le amministrazioni che possono fare applicazione dell'istituto sono soltanto quelle specificamente indicate dalle legge. Inoltre, come risulta dall'ultimo periodo del comma 1, la disposizione non trova applicazione nei contronti del personale della scuola.
Ai sensi del primo periodo del comma 1 il collocamento in posizione di esonero può essere chiesto da parte del dipendente nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. Nel medesimo comma viene altresì specificato che la domanda di collocamento nella posizione di esonero va presentata dal dipendente entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che nell'anno di presentazione della domanda medesima egli raggiunga il "requisito minimo di anzianità contributivo richiesto". Tale requisito minimo va individuato nel regime previdenziaie di iscrizione del dipendente ed è pari a 35 anni per conseguire la pensione di anzianità (art. 1, comma 2, lettera a, della legge n. 247 del 2007). Sulla base di questa condizione la data iniziale del periodo di esonero non puo essere antcedente a quella del raggiungimento del requisito minimo. Quindi, l'amministrazione deve verificare la sussistenza del requisito sia per le domande presentate dai dipendenti che dichiarano di averlo gia maturato sia per quelle presentate dai dipendenti che dichiarano di maturarlo nel corso dell'anno di presentazione.
Procedura per il collocamento nella posizionesizione di esonero - la discrezionalità dell'amministrazione.
Il collocamento in posizione di esonero non rappresenta una fattispecie a regime ma un istituto che puo essere utilizzato dalle amministrazioni, ai fini della progressiva riduzione del personale in servizio, solo per gli anni 2009, 2010 e 2011 e, a seconda dei requisiti e della domanda del soggetto interessato, puo essere disposto per la durata massima di un quinquennio.
Come viene specificato nel comma 1 dell 'art. 72, il collocamento in posizione di esonero viene disposto dall'arnministrazione previa istanza del dipendente interessato, da presentare entro il 1° marzo di ciascun anno. La domanda è irrevocabile.
La previsione di tale termine deriva dalla circostanza che l'accoglimento della domanda non è automatico ma richiede una valutazione da parte dell'amministrazione che potrà o meno accogliere la richiesta sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative.
Come specificato dal comma 2, nella valutazione delle domande l'amministrazione dovrà tenere in evidenza prioritaria:
- i soggetti interessati da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica e di razionalizzazione delle strutture (quali, ad esempio, quelli previsti dagli articoli 26 e 74 del medesimo decreto legge) che comportano una riduzione di personale dirigenziale e non;
- i dipendenti appartenenti a posizioni per le quali, in relazione alla nuova classsificazione professionale e all'individuazione dei relativi profili, improntata a principi di maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse e nell'assolvimento delle rispettive mansioni, si prevede un diverso fabbisogno funzionale ed una conseguente riduzione dei posti in pianta organica.
Tenuto conto di ciò l'amministrazione nell'esame della domanda non può prescindere da una valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale che deve essere operata in ragione:
1) delle proprie esigenze organizzative connesse con gli interventi di razionalizzazione;
2) delle strategie e delle politiche che intende attuare in materia di reclutamento e sviluppo delle risorse umane;
3) delle risorse finanziarie disponibili per nuove assunzioni;
4) dal numero delle domande e dall'esito delle valutazioni relative alle richiste di
trattenimento in servizio di cui al successivo comma 7;
5) dei criteri da applicare sull'eventuale collocamento a riposo dei dipendenti che hanno compiuto i 40 anni di anzianita contributiva di cui al comma 11.
Anche in relazione a tali esigenze programmatorie, è prevista l'irrevocabilita della domanda del dipendente. L 'amministrazione, sulla base dell'istruttoria cornplessiva delle domande e delle esigenze sopra evidenziate, potrà o meno concedere l'esonero. Nel compiere le valutazioni sarà opportuno tenere in debita considerazione il parere del responsabile della struttura nella quale il richiedente è inserito.
In ordine al termine del periodo di esonero, si ritiene che -ferma restando la sua durata massima quinquennale -l'amministrazione, nell'assentire all'istanza, debba regolare la decorrenza dell'esonero tenendo conto della data di decorrenza della pensione, in modo da evitare soluzioni di continuità tra la corresponsione del trattamento retributivo di esonero e la corresponsione del trattamento di pensione. In base alla normativa vigente, infiatti, la decorrenza della pensione può risultare successiva a quella di maturazione del diritto.
Configurazione giuridica della posizione di esonero -compatibilità con prestazioni di lavoro autonomo.
La posizione di esonero non si configura come una cessazione dal servizio, ma come una sospensione del rapporto di impiego o di lavoro di durata variabile, fino ad un massimo di cinque anni, in cui il soggetto interessato non è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa presso l'ammininistrazione, ma percepisce un trattamento economico temporaneo (pari al 50% di quello complessivamente goduto per competenze fisse ed accessorie al momento del collocamento nella posizione di esonero) e matura i contributi in misura intera.
L'esonero dal servizio non consente l"instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con soggetti privati o pubblici. Conseguenternente, viene esclusa la possibilita di cumulo di impieghi.
Durante tale periodo invece. ai sensi del comma 5, il dipendente puo svolgere prestazioni di lavoro autonomo con carattere di occasionalità, continuatività e professionalità purché non di amministrazioni pubbliche o società e consorzi dalle stesse partecipati. Tale disposizione è intesa ad evitare che il soggetto, una volta collocato in posizione di esonero, venga utilizzato con contratti di consulenza o di lavoro autonomo dalla stessa amministrazione di appartenenza e, più in generale,
da parte di altre amministrazioni o da parte di organismi a partecipazione pubblica con possibile accrescimento degli oneri. Al fine di evitare elusioni della normativa, deve ritenersi precluso pure lo svolgimento di prestazioni tramite soggetti diversi dalle persone fisiche, come ad esempio tramite le società di consulenza e le associazioni.
E' consentito - ed anzi incentivato -lo svolgimento dell'attività di volontariato.
Il comma 5 dell'articolo in esame prevede inoltre che "in ogni caso non è consentito
l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.".
Dall'esame complessivo delle disposizioni risulta che i vincoli di incompatibilita tipici del rapporto di impiego e di lavoro con le pubbliche amministrazioni durante iI periodo di esontro non vengono meno, ma sono soltanto attenuati e che permane in capo all' amministrazione il dovere di verificare la compatibilità tra la perdurante vigenza del rapporto e l'attività che il dipendente intende svolgere o svolge. Pertanto, all'atto della richiesta di esonero, sarà onere dell'interessato comunicare all'amministrazione di non trovarsi in situazioni di incompatibilità - per la natura del
rapporto o per il suo oggetto - con la posizione di esonero o con l'attivitità istituzionale dlamministrazione. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata dal dipendente nel caso di inizio o mutamento di attività nel corso del periodo di esonero.
Trattamento economico del personale in posizione di esonero.
Il comma 3 dell'articolo in esame disciplina il trattamento economico spettante durante il periodo di esonero, che consiste in"un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie al momento del collocamento nella nuova posizione.".
Si precisa che il trattamento economico temporaneo di cui a1 comma 3, una volta detenninato, resta fissato nella misura spettante per tutto il periodo di esonero, senza subire riva1utazioni per effetto dei rinnovi contrattuali relativi a periodi successivi al momento di collocamento in posizione di esonero. Sono fatte salve le rivalutazioni derivanti da rinnovi contrattuali per periodi antecedenti alla data di collocamento in esonero, che abbiano cioè effetti retroattivi comportanti la corresponsione di arretrati.
Quanto alle voci retributive, si precisa che il riferimento al"trattamento complessivamente goduto per competenze fisse ed accessorie" implica che siano considerate nella base di calcolo tutte le componenti salariali in godimento, con esclusionedi quelle direttamente collegate alla prestazione lavorativa (es.: lavoro straordinario, compensi per turno, oneri, rischi, e disagio,
trattamento accessorio all'estero ecc.) o spettanti una tantum (es.: incentivi alla mobilità, indennità
di trasferimento ecc.). Oltre alle voci costituite da stipendio ed indennità fisse (es.: nel comparto
ministeri indennità di amministrazione e, per i dirigenti dell'area 1, retribuzione di posizione fissa e variabile) vanno considerate altresì eventuali componenti legate alla produttività ed ai risultati. Le voci di retribuzione accessoria da considerare sono quelle di cui il dipendente risulta titolare al momento in cui lo stesso viene collocato nella nuova posizione (si fa quindi riferimento alla decorrenza del collocamento) e vanno considerate nella misura, rapportata a mese, riconosciuta a consuntivo. Ciò anche se la liquidazione del compenso avviene in data successiva a quella del collocamento in posizione di esonero. Si precisa infine che la quota parte della retribuzione prevista nel periodo di esonero eventualmente posta a carico dei fondi unici di amministrazione (es.: passaggi orizzontali, posizioni organizzative ecc.) o altri fondi comunque denominati, resta congelata nella misura corrispondentemente riconosciuta al dipendente fino alla cessazione detinitiva dal servizio del personale interessato.
Come detto, è contemplata la possibilità di svolgere attività di volontariato. lnfatti, il comma 3 della disposizione prevede che:"Ove durante tale periodo a il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attivià di volontariato, opportunamente documentata e certificata presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento.".
L'attività considerata dalla norma deve essere svolta presso i soggetti ivi indicati e presso quelli che saranno individuati con decreto del Ministro dell 'economia e delle finanze (in corso di adozione). In tale caso la misura del trattamento economico temporaneo è elevata dal 50 al 70% nel presupposto che l'attivita svolta sia prestata a titolo gratuito. Tale circostanza dovrà naturalmente risultare dalla documentazione prodotta dal dipendente interessato al momento della produzione della domanda di esonero o nel corso dell'esonero stesso (se si intende iniziare l'attivita
successivamente ).
Poiche il periodo di esonero, ai sensi del comma 4, è utile ai fini della pensione nonche del trattarnento di fine servizio, durante tale periodo il versamento dei contributi agli enti previpenziali deve essere effettuato sulle retribuzioni che ciascun dipendente avrebbe percepito, per le voci in godimento, se avesse continuato a svolgere la propria attivita lavorativa. Pertanto, dovranno essere aggiornate le basi di calcolo delle voci fisse e continuative negli importi rideterminati per effetto dei
rinnovi contrattuali o dei miglioramenti retributivi nel frattempo intervenuti, mentre per la retribuzione accessoria variabile, in assenza di prestazione di servizio. non potrà che farsi riferimento agli importi presi in considerazione per la determinazione del trattamento temporaneo spettante nel periodo di esonero dal servizio secondo i criteri indicati nel presente paragrafo.
Trattamento previdenziale spettante al termine del periodo di esonero.
In base al comma 4 dell'art. 72 all'atto del collocarnento a riposo per raggiunti limiti di eta il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
La disposizione va coordinata con le previsioni di cui al comma 1 e al comma 11 del
medesimo art. 72 e deve comunque essere inquadrata nell'ambito più ampio della disciplina generale sui pensionamenti.
Come detto, il citato comma 1 prevede, quale unica condizione per ottenere l'esonero dal servizio, la sussistenza del requisito contributivo dei 35 anni, senza richiedere anche l'ulteriore requisito dell'eta. La norma stabilisce poi che la richiesta di esonero non e revocabile, ciò significa che, una volta effettuata la domanda, l'interessato non ha il potere di revocarla, ma rimane vincolato alla volonta espressa; inoltre, una volta che l'esonero è stato disposto, l' amministrazione non può consentire che il soggetto ritorni in servizio per riprendere l'attivita eventualmente al fine di raggiungere il limite di eta anche perche ciò sarebbe in contrasto con le finalita della nuova normativa.
Il comma 11 poi prevede la possibilita per l'amministrazione di risolvere il contratto una volta che il dipendente ha raggiunto il requisito dell'anzianita contributiva di 40 anni fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze del trattamenti pensionistici. Cio in linea con la disciplina generale sui pensionamenti che consente al dipendente di conseguire il trattamento di pensione al raggiungimento dell'anzianita contributiva di 40 anni.
Cio premesso, la portata del citato comma 4 deve essere estesa, nel senso che sia il dipendente che al termine del periodo di esonero raggiunge il limite di eta sia il dipendente che al termine del periodo di esonero raggiunge il requisito contributivo ma non il limite di età hanno diritto al trattamento pensionistico che sarebbe spettato se fossero rimasti in servizio.
In conclusione, al termine del periodo di esonero il dipendente consegue il trattamento di pensione spettante o per raggiunti limiti di eta - da individuare nelle disposizioni che disciplinano il suo rapporto di lavoro o di impiego - o in presenza dell'anzianità contributiva di 40 anni, in base alla quale è possibile conseguire il trattamento di pensione indipendentemente dall'età anagrafica (art. 1, comma 59, lettera b, della legge n. 449 del 1997). Fermo restando il diritto a pensione, va stabilita la sua decorrenza (finestre), ai sensi dell'art. 1. comma 5, lettere a) e b), della l. n. 247 del 2007.
Premesso quanto sopra si segnala la nota del Dipartimento Funzione Pubblica n.35430/2012 con cui sono affrontate due questioni attinenti alla posizione degli impiegati pubblici «che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio» e che, per tale ragione, hanno diritto a essere inclusi nel novero degli esodati e nel limite di 950 unità ad andare in pensione in base ai vecchi requisiti (la domanda si presenta entro il 21 novembre). Peraltro, in tal caso, l'istituto dell'esonero «si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011». La prima questione concerne dunque la possibilità, per un'amministrazione, di adottare un provvedimento ricognitivo di riconoscimento dell'esonero. Nella precedente circolare n. 2/2012, la funzione pubblica ha chiarito che l'esonero s'intende concesso anche «se l'amministrazione nelle veste del dirigente competente... abbia adottato una determina formale dalla quale si desuma la volontà di accoglimento dell'istanza dell'interessato». Il Consiglio di stato, invece, ha espresso differente orientamento, ritenendo che il «parere favorevole espresso dal segretario generale pro-tempore abbia la stessa valenza del provvedimento di accoglimento della domanda». Pertanto, spiega la funzione pubblica, l'adozione del provvedimento ricognitivo diventa in questo caso necessario, per consentire ai potenziali beneficiari di poter regolarmente presentare l'istanza per la richiesta dei benefici pensionistici (in essa, infatti, vanno indicati gli estremi del provvedimento).
a seconda questione riguarda l'individuazione della data di decorrenza dell'esonero. La funzione pubblica spiega che tale data va individuata nel quinquennio precedente la data di decorrenza della pensione dell'interessato calcolata in base alle vecchie regole.
Per il testo integrale della nota sopra citsata si rinvia al seguente link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/998898/parere%20al%20consiglio%20di%20stato%20prot.%2035430.pdf
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