Si riporta di seguito la Ordinanza della Corte di Cassazione n.14798 del 4.9.290122 relativa alla questione specificata nel titolo ,  con cui si respinge  il ricorso dell'Agenzia Entrate-

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 settembre 2012, n. 14798

Tributi - IRPEG e IRAP - Imponibile - Contributi per le assunzioni - Imputazione - Principio di competenza - Rilevanza fiscale soltanto a conclusione della procedura amministrativa

Svolgimento del processo

La controversia promossa da M. D. S. s.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Messina n. 467/12/2005 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento n. NRJE0301100111 per Irpeg e Irap relative all'anno 1998 . La CTR riteneva che " in carenza di certezza sulla riscuotibilità dei contributi richiesti la società non poteva esporre l'importo non percepito nei conti economici relativi all'annualità di riferimento concorrendo essi a costituire il reddito dell'esercizio in cui si concretizzano le condizioni di obiettiva incertezza per come previsto dall'art. 109 dpr 917/86. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. il presidente ha fissato l'udienza del 4/7/2012 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con unico motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 comma 1 lett. F) e 75 del dpr 917/86 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. laddove la CTR ha ritenuto che i contributi richiesti dalla società fossero sottoposti a condizione sospensiva e, come tali, contabilizzati solo all'atto della erogazione.

La censura è infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 20521 del 22/09/2006 (Rv. 593422) secondo cui , in tema di imposte sul reddito d'impresa, la regola posta dall'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui i ricavi, i costi e gli altri oneri concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare sia determinabile in modo oggettivo (dovendo altrimenti essere calcolati nel periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni), mira a contemperare la necessità di computare tutte le componenti nell'esercizio di competenza con l'esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile da rispettare: essa va quindi interpretata nel senso che il dovere di conteggiare tali componenti nell'anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi ed a quei costi che non siano ancora noti all'atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione. Pertanto, l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità delle componenti del reddito in un determinato esercizio sociale incombe all'Amministrazione finanziaria per quelle positive, ed al contribuente per quelle negative; in particolare, nel caso in cui detti requisiti siano condizionati dall'espletamento di procedure amministrative, essi si intendono acquisiti, ai fini dell'imputazione del reddito corrispondente ad un determinato esercizio dell'impresa, solo attraverso il procedimento amministrativo che ne verifica i presupposti e ne liquida l'ammontare. Nel caso in esame infatti l'erogazione dei contributi per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui all'art. 9 della L. 27/1991 della Regione Sicilia, aveva luogo solo all'esito di un procedimento amministrativo tendente a verificare anche l'applicazione da parte delle imprese nei confronti dei propri dipendenti di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi di categoria.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

rigetta il ricorso