Il congedo straordinario previsto nel titolo  è disciplinato dall'art.42 ,comma 5,   del decreto legislativo n.151/01 ,che,novellato da ultimo   dalla legge n.183/10 e del dec.legvo n.119/11 ,stabilisce quanto segue:

5.  Il  coniuge  convivente  di  soggetto  con   handicap   in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del  congedo
di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo  2000,  n.  53,
entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o
in presenza di  patologie  invalidanti  del  coniuge  convivente,  ha
diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche  adottivi;  in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti  del
padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del  congedo
uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in  presenza
di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha  diritto  a  fruire
del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare
la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice  di
handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a
condizione che la persona da assistere non  sia  ricoverata  a  tempo
pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza
del soggetto che presta assistenza. Il congedo  …non puo'   essere
riconosciuto a piu' di un lavoratore per l'assistenza alla stessa
persona.  Per  l'assistenza  allo  stesso  figlio  con  handicap   in
situazione di gravita', il  diritto è  riconosciuto   ad  entrambi  i
genitori, anche adottivi, che possono  fruirne  alternativamente,  ma
negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici  di
cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto
a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con
riferimento alle voci fisse e  continuative  del  trattamento,  e  il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita'
e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo  complessivo
massimo di euro 43.579,06 annui per il  congedo  di  durata  annuale.
Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno  2011,
sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi  al  consumo
per le famiglie di operai e impiegati.  L'indennita'  e'  corrisposta
dal  datore  di  lavoro  secondo  le  modalita'   previste   per   la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I  datori  di
lavoro privati, nella  denuncia  contributiva,  detraggono  l'importo
dell'indennita' dall'ammontare dei  contributi  previdenziali  dovuti
all'ente previdenziale competente.  Per  i  dipendenti  dei  predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1 del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei  congedi  di  cui  al
comma 5 per un periodo continuativo non superiore a  sei  mesi  hanno
diritto ad usufruire di permessi non retribuiti  in  misura  pari  al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero  maturato  nello
stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del  diritto  a
contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non  rileva  ai  fini
della maturazione delle ferie, della  tredicesima  mensilita'  e  del
trattamento di fine rapporto. Per quanto non  espressamente  previsto
dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Rispetto all'applicazione delle disposizioni di cui sopra con relativo riproporzionamento del congedo in questione   in caso  di rapporti   a tempo parziale ,a richiesta di nun'Amministrazione interessata,il Dipartimento Funzione Pubblica con nota n.36667 del 12 settembre 2012 ha espresso  il  parere,che viene rip0rtato di seguito  in ampia sintesi:

Si fa riferimento alla mail del 10 aprile 2012,  successivamente sollecitata, con la quale codesta Amministrazione ha chiesto  chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 42, comma 5 e ss., del d.lgs.  n. 151 del 2001, al personale dipendente con rapporto di lavoro di part- time verticale.

Nel merito si rappresenta quanto segue.

Il CCNL comparto ministeri del 16 maggio 2001,  integrativo del CCNL del 16 febbraio 1999, all'art. 23 (applicabile alle agenzie  fiscali in virtù di quanto disposto dall'art. 100 del CCNL comparto agenzie  fiscali del 28 maggio 2004) ha disciplinato la fruizione dei congedi e permessi  per il personale a tempo parziale. In tale clausola si prevede che al personale  con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano gli istituti normativi  previsti dal medesimo contratto, in quanto compatibili, spettanti al personale  con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della  prestazione. Il comma 11 del citato art. 23 stabilisce che le ferie, le  festività soppresse e le altre assenze previste dalla legge e dal contratto nel  caso di part-time verticale spettano in numero proporzionato alle  giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno, individuando specifiche  deroghe. Tra queste deroghe non è menzionato il caso del congedo di cui all'art.  42, commi 5 ss., del d.lgs. n. 151 del 2001 e, pertanto, ad avviso dello  scrivente, in caso di part-time verticale la sua durata deve essere  riproporzionata in osservanza della regola generale espressa nella clausola,  precisandosi che tale modalità applicativa continua a verificarsi sin quando  perdura la situazione che l'ha originata, ossia sino a quando il dipendente  fruisce del part-time verticale. Tale calcolo andrà effettuato sulla  base delle giornate lavorative del dipendente per tutto il periodo in cui il  lavoratore presta la sua opera in regime di part time, la cui durata è  fissata in precedenza.

Nel caso di ritorno a tempo pieno, il periodo di congedo  già fruito andrà poi riproporzionato (rapportandolo alla situazione di rapporto  di lavoro a tempo pieno) e così detratto dal complessivo periodo biennale per  conoscere il periodo di congedo residuo, ancora fruibile dal dipendente.

Per quanto riguarda la rilevanza dei periodi non  lavorativi (ossia dei periodi durante i quali, in virtù dell'articolazione delpart-time verticale la prestazione non deve essere resa), considerato  che in generale i congedi possono essere fruiti in corrispondenza dei periodi in  cui è dovuta la prestazione, ad avviso dello scrivente, il conteggio dovrebbe  comprendere solo i mesi o le giornate coincidenti con quelli lavorativi. Le  festività, le domeniche e le giornate del sabato (nel caso di articolazione  dell'orario su 5 giorni alla settimana) ricadenti nel periodo non lavorativo  dovrebbero essere escluse dal conteggio, con eccezione di quelle immediatamente  antecedenti e seguenti il periodo se al termine del periodo stesso non si  verifica la ripresa del servizio ovvero se il dipendente ha chiesto la fruizione  del congedo in maniera continuativa.

Per il testo integrale del parere si puo' cliccare il seguentelink:www.funzionepubblica.gov.it/media/1005891/agenzia_territorio_personale_a_regime_part_time_verticale.pdf