La legge n.92/2012,in vigore dal 18 luglio 2012, ha attuato la riforma della disciplina giuridica relastiva ai titolari di partita IVA nel comma 26 dell'art.1,che ,dopo l'art.69 ,ha aggiunto l'art.69 bis nel decreto legvo n.276/03 e smi., contenente il seguente testo :
«Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo).
- 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di
posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono
considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del
committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi nell'arco dello stesso anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro
d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa dim lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la
prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato
acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da
capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze
maturate nell'esercizio concreto di attivita';
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro
autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai
fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi' con
riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di
attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede
l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri,
albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici
requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si
provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite
le parti sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale
applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa
la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine
di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si
applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura
come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi
derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS
ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del
collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga
l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo
diritto di rivalsa nei confronti del committente».
Premesso quanto sopra, si segnala che con l'articolo 46 bis ,comma 1,lettera c) della legge n.134/12 ,di conversione del decreto legge n.83/12 sono intervenute le seguenti varisazioni nel comma 1 dell'art.69 bis:
1) la lettera a) e'stata così sostituita : «a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi» ,invece che"nell'arco dell'anno solare" ;
2) alla lettera b), le parole: «corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare» sono state sostituite dalle seguenti: «corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi"
Pertanto, dal 12.8.2012 ,il testo del comma .1 dell'art.69 bis,in cui le variazioni sono evidenziatte in grassetto, risulta così formulato :
1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono
considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi» ;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro
d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei «corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi"
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente
In riferimento alle disposizioni sopra precisate , si esprimono le seguenti considerazioni .
Destinatari della norma
Ai fini dell 'individuazione dei destinatari dell'art.69 bis,che potrebbe ritenersi essere rivolto a qualsiasi titolare di partita IVA, aiuta la declaratoria di detto articolo , che reca la seguente indicazione: " Altre prestazionei lavorative rese in regime di lavoro autonomo".
Di conseguenza , tra i destinatari della norma in esame sono esclusi i titolari di partita Iva che rendono prestazioni d'impresa,precisando, peraltro, che il richiamo alle prestazioni rese da "persona" titolare di partita IVA , esclude l'applicazione della disposizione ai soggetti societari ,pure se abbiano costituito fittiziamenteuna societa' per rendere prestazioni di lavoro .
In tal caso e per i titolari di partita IVA con attivita' d'impresa ,l'eventualita' dell'attrazione del rapporto di lavoro nell'ambito della subordinazione sara' operabile con ricorso all'art.2094 c.c.
Condizioni che fanno presumere costituire prestazioni di co co pro quelle rese da titolare partita IVA
La norma stabilisce che,salvo prova contraria da parte del committente,le prestrazioni del titolare di partita Iva si considerano rese nell'ambito di rapporti di co co pro, se ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:
a) durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare ( prima del 12 .8.2012) e per due anni consecutivi ( dal 12.8.2012 );
b) corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi;
c) detto corrispettivo costituisca piu' dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco
dello stesso anno solare ( prima del 12.8.2012), dei «corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi (dal 12.8.2012)-;
d) disponibilita' per il collaboratore di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Per quanto riguarda la previsione della lettera a) ,si ritiene non solo che la durata richiesta per il contratto prescinde dalla collocazione dello stesso nell'anno solare o nei due anni , ma altresì che il termine "complessivanmente" lascia intendere essere comprese nella durata predetta eventuali proroghe e/o rinnovi tra le medesime parti.
Per quanto concerne il parametro dell'80% di cui alla lettera b) ,lo stesso va conteggiato sulla base del rapporto tra ricavi previsti dal contratto e percepitio dal collaboratore nell'ambito dello stesso anno solare.o dei due annii consecutivi.
Si ritiene di evidenziare altresi' che l'uso del termine "percepiti" fa intendere che il denominatore del rapporto matematico deve fare riferimento esclusivamente ai compensi riscossi nell'anno solare o nei due anni consecutivi in cui il rapporto di collaborazione ha avuto inizio.
In assenza di specifica e diversa indicazione nella norma ,ai fini della valutazione circa l'esistenza della condizione in esame sara' confacente che prima dell'inizio del rapporto il commitente richieda ed il collaboratore rilasci apposita attestazione scritta(ved.fac simile allegato a margine) ,che peraltro potra' essere documentazione idonea in caso di accertamento da parte degli organi ispettivi.
Infine, si reputa costituire una sede fissa ,di cui alla precedente lettera d) ,la postazione assegnata al collaboratore in maniera stabile ,anche se non esclusiva.
Quando ricorrano almeno due delle tre condizioni sopra precisate, al rapporto si applica integralmente la disciplina del lavoro a progetto ,comprese le relative tutele,a meno che il committente non fornisca la prova contraria sull'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo, ritenendosi che in tal caso il prestatore dovrebbe porre in essere comunque gli adempimenti fiscali richiesti dall'essere titolare di partita IVA.
Peraltro , si ritiene utile ed opportuno richiamare l'attenzione sul comma 24 dell'art.1 della legge n.92/12 ,che, contenendo l'interpretazione autentica del comma 1 dell'art.69 del dec.legvo n.276/03 , così recita :"24. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validita' del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato."
Questo comporta che l'attrazione del rapporto con il titolare di partita Iva nell'ambito del collaborazione coordinata e continuativa a progetto rende obbligatoriac l'esistenza del progetto ,mentre la mancanza dello stesso ,verificata ed accertata dagli organi ispettivi comporterebbe l'automaticva trasformazione del predetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indetrminato ,proprio in applicazione dell'interpretazione autentica del comma 1 dell'art.69 del dec.legvo n.276/03 ,prima esposta,ricordando che detta conseguenza si produce non solo quando il progetto è mancante , ma anche quando mancano i requisiti essenziali stabilitiper lo stesso.
Prestazioni rese da titolare partita IVA per cui non opera presunzione comma 1 art.69 bis d.lvo 276/03
L'aspetto di cui sopra risulta previsto e definito dal comma 2 del nuovo articolo 69 bis ,inserito nel testo del dec.legvo n.276/03 dal comma 26 dell'art.1 della legge n.92/12 ,prevedendo che:
"2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la
prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato
acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da
capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze
maturate nell'esercizio concreto di attivita';
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro
autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai
fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233."
Preliminarmente si osserva che la circostanza in base a cui la disposizione prevede che " la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti",lascia intendere ,agli effetti della non applicazione della presunzione stabilita dal comma 1 dell'art.69 bis ,che,salvo parere diverso degli organi istituzionali competenti, bisogna riscontrare nelle attivita' citate entrambi i requisiti .
Si aggiunge che circa la previsione della letttera a) , non sembra necessario soffermarsi piu' di tanto sul contenuto dei requisiti da riscontrare circa le capacita' tecnico-professionali richieste dalle attivita' ,che, senza essere di natura esecutiva e/o ripetitiva, devono venire affidate al prestatore e che ,sussistendo, , rendono riconoscibile ope legis la mancanza del rapporto di co co pro tra committente e titolare di partita Iva .
Riguardo alla previsione della precedente lettera b) ,a differenza di altra parte della norma in esame,qui si fa riferimento non al corrispettivo (differenza tra ricavi e costi) ,ma al "reddito annuo".
Per l'anno in corso ,il limite previsto dalla legge è pari ad euro 18.663(14,930 X 1,25),facendo riferimento al reddito dichiarato dal collaboratore nell'anno d'inzio della collaborazione
Cautele da rispettare
1) acquisire un'attestazione dal collaboratore(Ved.Fac simile allergato a margine) circa la posizione fiscale,prima di sottoscrivere il contratto di collaborazione
2) nell'attestazione si deve aver cura di :.
- riportare se il prestatore nel perriod'imposta dell' anno 2012 valuta di produrre un reddito autonomo superiore ad euro 18.663 /rivalutato anno per anno) ;
- laddove non risulta soddisfatta la condizione di cui sopra, il collaboratore deva attestare se il totale dei corrispettivi concordati nel contratto costituiscono nel medesimo periodo di durata del contratto meno dell'80%,tenendo conto anche di eventuali altre collaborazioni in corso;
3) se dalla documentazione emerge che la collaborazione potrebbe essere interessata dalla presunzione di legge ,il committente potra' valutare di dar corso alla stipula del contratto ,munendosi di prove sotto forma di documenti e/o testimonianze che portino a confermare l'autonomia del rapporto di lavoro
Disposizione transitoria
E' contenuta nel comma 4 ,che recita:"
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale
applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa
la disposizione dell'articolo 69 bis , comma 1, si applica ai rapporti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione(18.7.2012). Per i rapporti in corso a tale data, al fine
di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si
applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
)presente disposizione(18.7.2013.)"
Aspetti previdenziali
Sono considerati e disciplinati nel comma 5 ,secondo cui : Allorche' la prestazione lavorativa di cui al comma 1 dell'art.69 bis si configura come collaborazione coordinata e continuativa, si determinano gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente
In merito a quest'ultimo aspetto , da qualcuno viene evidenziato che la disposizione appare poco rilevante e quasi pleonastica ,in quanto in materia previdenziale, cpon riferimento all'istituto di cui si parla, sono da considerare soprattutto le conseguenze discendenti dall'eventuale e probabile disconoscimento del rapporto di collaborazione parasubordinata o autonoma ed alla trasformazione della co co pro in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che potrebbe essere disposta dagli organi ispettivi competenti .
Considerazioni finali
Dal 18.7.2012 ,alle tre tipologie di collaborazione gia' esistenti (co co co ,co.co.pro e mini co.co.co) si è aggiunta la quarta ,ossia la co.co.pro con i titolari di partita iva,che presenta degli aspettti particolari
Anzitutto , è da dire che si tratta pur sempre di una collasborazione a progetto e pertanto la mancanza , del tutto ovvero degli elementi essenziali per lo stesso,determina la trasformazione in rapporto subordinato a tempo indetrminato.
In secondo luogo , si rappresenta che ,a prescindere dall'esistenza o meno della partita iva in capo al commitente ,alla collaborazione a progetto ,come prevede esplicitamente il comma 69 bis introdotto nel dec.legvo n.276/03 dal comma 26 dell'art.1 della riforma Forrnero,si applica la medesima disciplina ,ossia quelle di cui al Capo I del Titolo VII ovvero gli artt. da 61 a 69 bis del citato dec.legvo
Inoltre, non sussiste differenza sotto il profilo contributivo tra le co co pro con o senza partita iva, salvo che per il versamento della contribuzione inps alla gestione separata ,che va ripartita tra committenti (due terzi) e prestatori(un terzo),mentre al versamento deve provvedere il committente oppure il prestatore ,rispettivamente nel caso di collaborazione senza o con partita iva
Invece ,sussiste differenza tra le due tipologie di co co pro in ordine al trattamento fiscale.Infatti ,a differenza di quanto avvenuto in precedenza ,dal 18 luglio 2012 i redditi del collaboratore non sono piu' assimilati fiscalmente sempre a quelli di lavoro dipendente , ma soltanto quelli delle collaborazioni con soggetti non muniti di partita iva.essendo i redditi dei collaboratori con partita iva considerati di lavoro autonomo e trattati fiscalmente come tali.
Altresi' e da tener conto che la gestione dei compensi nella collaborazione del titolare di partita iva comporta l'emissione di fattura da parte del committente. ,mentre , trattandosi di co co pro senza partita iva ,incombe al commmittente l'emissioone del cedolino paga e del cud.
E' da dire pure che le nuove co.co.pro con partita iva non hanno diritto all'indennita' una tantum in caso di perdita del rapporto e tale esclusione risulta disposta dalla legge n.92/12, secondo cui detta speciale indennita' dal 2013 compete ,a determinate condizioni ,a tutti i co co co esclusivi ( vale a dire che pagano l'aliquota piena all'Inps) , mentre restano fuori i " soggetti individuati dall'art.1 ,colmma 212 della legge n.662/96",che facendo riferimento ai "soggetti titolari di reddito autonomo", comèporta che ai i prestatori di co co pro con partita iva,percettori di reddito autonomo , non spetta l'indennita' una tantum in questione.
Si conclude sull'argomento sottolineando che la natura autonoma del reddito conseguito attraverso il co co pro dal titolare di partita iva ed il trattamento fiscale applicato allo stesso,hanno rilievo persino sulla disciplina della conservazione dello stato di disoccupazione del prestatore,prevista dal decreto legislativo n.181/00,novellato dall'art.4 ,comma 33,della legge n.92/12,nel senso che ,per determinare l'esistenza di un reddito inferiore al limite utile all'accennata conservazione dello stato di disoccupazione , non si potra' piu' applicare il limite degli 8.000 euro annui , che concerne i redditi da lavoro ed assimilati , di cui ormai non fa piu'parte il compenso dei co co pro stipuòlati dal titolare di partita iva,bensì quello dei 4.800 euro annui del lavoro autonomo.
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ATTESTAZIONE
Il sottoscritto................nato a.............il.........................cod.fiscale n...............................,residente a.......................vi...............,,.n......................
Premesso.
-di essere munito di partita iva n.........................dal.......................................
che in atto la slottoscrizxione di contratto di lavoro autonomo conn la ditta.....................partita iva n................................
che la legge n.92-12 ha introdotto alcuni parametri reddituali al fine di escluderds che detto raèppprto di lavoro sia considerstpo co co pro
che il sottosc ritto intende comunicare le informazione relativo al reddito riochioeste al scopo di evitare tale presunzione legislativaù
DICHIARA
-il reddito che presume di produrre nel periodo d'imposta relativa al periodo previsto.................è superiore all'ammontare richiesto dalla legge ,che per il 2012vè pari ad euro 18.663,00
-il corrispettivo derivante dal contratto di lavoro autonomo in corso di sottoscrizione è superiore/non è superipore all'80% del totale del corrispettivi percepiti nell'anno solare./due anni consecutivi
Data...................
Firma....................
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