La legge   n.92/2012,in vigore dal 18 luglio 2012,  ha attuato  la riforma della  disciplina giuridica  relastiva ai  titolari di partita IVA  nel comma 26 dell'art.1,che     ,dopo l'art.69 ,ha aggiunto l'art.69 bis nel decreto legvo n.276/03 e smi., contenente il seguente testo :

«Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo).

- 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di

posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono

considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del

committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,

qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi  che la collaborazione con il medesimo committente  abbia  una durata  complessiva  superiore  a  otto  mesi  nell'arco dello stesso anno solare;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro

d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa dim lavoro presso una delle sedi del committente.

2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la

prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato

acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da

capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze

maturate nell'esercizio concreto di attivita';

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro

autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai

fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo

1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi' con

riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di

attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede

l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri,

albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici

requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si

provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite

le parti sociali.

4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale

applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa

la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti

instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della

presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine

di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si

applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione.

5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura

come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi

derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS

ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.

335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del

collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga

l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo

diritto di rivalsa nei confronti del committente».

Premesso quanto sopra, si segnala che con  l'articolo  46 bis ,comma 1,lettera c) della legge n.134/12 ,di conversione del decreto   legge n.83/12 sono intervenute le seguenti varisazioni nel comma 1 dell'art.69 bis:

1) la lettera a) e'stata  così sostituita : «a) che la collaborazione con il medesimo committente  abbia  una durata  complessiva  superiore  a  otto  mesi  annui  per  due   anni consecutivi» ,invece che"nell'arco dell'anno solare" ;

2) alla lettera b), le parole: «corrispettivi  complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare»  sono state sostituite  dalle  seguenti:  «corrispettivi  annui  complessivamente percepiti  dal   collaboratore   nell'arco   di   due   anni   solari consecutivi"

Pertanto, dal 12.8.2012 ,il testo  del comma .1 dell'art.69 bis,in cui le variazioni sono evidenziatte in grassetto, risulta  così formulato  :

1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono

considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,

qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi annui  per  due   anni consecutivi» ;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro

d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei   «corrispettivi  annui  complessivamente percepiti  dal   collaboratore   nell'arco   di   due   anni   solari consecutivi"

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente

In riferimento alle disposizioni sopra  precisate  ,   si esprimono le seguenti considerazioni   .

Destinatari della norma

Ai fini dell 'individuazione dei destinatari dell'art.69 bis,che potrebbe ritenersi essere rivolto a qualsiasi titolare di partita IVA,  aiuta  la declaratoria di detto articolo ,  che reca  la seguente indicazione: " Altre prestazionei lavorative rese in regime di lavoro autonomo".

Di conseguenza , tra i destinatari della norma in esame sono esclusi i titolari di partita Iva che rendono prestazioni d'impresa,precisando, peraltro, che il richiamo alle prestazioni rese da "persona" titolare di partita IVA , esclude l'applicazione della disposizione ai soggetti societari  ,pure se abbiano costituito fittiziamenteuna societa'  per rendere prestazioni di lavoro .

In tal caso e per i titolari di partita IVA con attivita' d'impresa ,l'eventualita' dell'attrazione del rapporto di lavoro nell'ambito della subordinazione sara' operabile con ricorso all'art.2094 c.c.

Condizioni  che fanno   presumere  costituire   prestazioni di  co co pro  quelle rese da titolare partita IVA

La norma   stabilisce  che,salvo  prova contraria da parte del committente,le prestrazioni  del titolare di partita Iva  si considerano rese nell'ambito di rapporti di co co pro, se  ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:

a)   durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare (   prima del 12  .8.2012)  e per    due anni consecutivi (  dal 12.8.2012   );

b)   corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi;

c)  detto corrispettivo costituisca piu' dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco

dello stesso anno solare (  prima del 12.8.2012), dei «corrispettivi  annui  complessivamente percepiti  dal   collaboratore   nell'arco   di   due   anni   solari consecutivi (dal 12.8.2012)-;

d)   disponibilita'  per il  collaboratore di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Per  quanto riguarda la previsione della lettera  a) ,si  ritiene  non solo  che   la durata   richiesta per il contratto prescinde dalla collocazione dello stesso nell'anno solare o nei due anni  , ma altresì  che  il termine "complessivanmente" lascia intendere essere comprese nella durata predetta  eventuali proroghe e/o rinnovi tra le medesime parti.

Per quanto concerne  il parametro dell'80%  di cui alla   lettera   b) ,lo stesso   va conteggiato sulla base del rapporto tra ricavi previsti dal contratto e percepitio dal collaboratore nell'ambito dello stesso anno solare.o dei due annii consecutivi.

Si ritiene di evidenziare altresi' che l'uso del termine "percepiti" fa intendere che il denominatore del rapporto matematico deve fare riferimento esclusivamente ai compensi riscossi nell'anno solare o nei due anni consecutivi  in cui il rapporto di collaborazione  ha avuto inizio.

In assenza di   specifica e diversa indicazione nella norma ,ai fini della valutazione circa l'esistenza della condizione in esame sara' confacente che prima dell'inizio del rapporto   il commitente richieda ed il collaboratore rilasci apposita attestazione scritta(ved.fac simile  allegato   a margine)  ,che peraltro potra' essere documentazione idonea in caso di accertamento da parte degli organi ispettivi.

Infine, si reputa costituire una  sede fissa ,di cui alla precedente  lettera d) ,la postazione assegnata al collaboratore in maniera stabile ,anche se non esclusiva.

Quando ricorrano almeno due delle tre condizioni   sopra  precisate, al rapporto si applica integralmente la disciplina del lavoro a progetto ,comprese le relative tutele,a meno che  il  committente non fornisca la prova contraria sull'esistenza di un vero e proprio  rapporto di lavoro  autonomo, ritenendosi  che in tal caso il prestatore dovrebbe  porre in essere comunque  gli adempimenti fiscali  richiesti dall'essere titolare di partita IVA.

Peraltro , si ritiene  utile ed opportuno richiamare l'attenzione sul comma 24 dell'art.1 della legge n.92/12 ,che, contenendo  l'interpretazione autentica del comma 1 dell'art.69 del dec.legvo n.276/03 , così  recita :"24. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validita' del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato."

Questo  comporta  che l'attrazione del rapporto  con il titolare di partita Iva nell'ambito del collaborazione coordinata e continuativa a progetto rende obbligatoriac l'esistenza del progetto ,mentre la mancanza dello stesso ,verificata ed accertata dagli organi ispettivi comporterebbe l'automaticva trasformazione del predetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indetrminato ,proprio in applicazione dell'interpretazione autentica del comma 1 dell'art.69 del dec.legvo n.276/03 ,prima esposta,ricordando che detta conseguenza  si  produce  non solo quando  il progetto  è  mancante , ma anche quando  mancano i requisiti essenziali stabilitiper lo stesso.

Prestazioni  rese da titolare partita IVA  per  cui non  opera   presunzione  comma 1 art.69 bis d.lvo 276/03

L'aspetto  di cui sopra risulta  previsto e definito dal comma 2 del nuovo articolo 69 bis ,inserito nel testo del dec.legvo n.276/03 dal comma 26 dell'art.1 della legge n.92/12 ,prevedendo che:

"2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la

prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato

acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da

capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze

maturate nell'esercizio concreto di attivita';

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro

autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai

fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo

1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233."

Preliminarmente  si osserva che la circostanza in base a cui  la disposizione  prevede che   " la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti",lascia  intendere  ,agli effetti della non applicazione della presunzione stabilita dal comma 1 dell'art.69 bis ,che,salvo parere diverso degli organi istituzionali competenti,   bisogna  riscontrare    nelle attivita' citate  entrambi i requisiti   .

Si aggiunge che circa la previsione della letttera  a)   , non sembra  necessario soffermarsi piu' di tanto sul contenuto   dei requisiti da riscontrare    circa le    capacita' tecnico-professionali richieste dalle attivita' ,che, senza essere  di natura esecutiva e/o ripetitiva, devono venire  affidate al prestatore e che ,sussistendo, , rendono riconoscibile ope legis  la mancanza del  rapporto di co co pro tra committente e titolare di partita Iva .

Riguardo alla previsione della  precedente  lettera   b) ,a differenza di altra parte della norma in esame,qui si fa riferimento non al corrispettivo (differenza  tra ricavi e costi)   ,ma  al "reddito annuo".

Per l'anno in corso ,il limite previsto dalla legge è pari ad euro 18.663(14,930 X 1,25),facendo riferimento al reddito dichiarato dal collaboratore nell'anno d'inzio della collaborazione

Cautele da rispettare

1) acquisire un'attestazione dal collaboratore(Ved.Fac simile allergato a margine) circa la posizione fiscale,prima di sottoscrivere il contratto di collaborazione

2) nell'attestazione  si deve   aver  cura di :.

-   riportare se il prestatore nel perriod'imposta dell' anno 2012 valuta di produrre un reddito autonomo superiore ad euro 18.663 /rivalutato anno per anno) ;

- laddove non risulta soddisfatta la condizione di cui sopra, il collaboratore deva attestare se il totale dei corrispettivi concordati nel contratto costituiscono nel medesimo periodo di durata del contratto  meno dell'80%,tenendo conto anche di eventuali altre collaborazioni in corso;

3)  se dalla documentazione emerge che la collaborazione potrebbe essere interessata dalla presunzione di legge ,il committente potra' valutare di dar corso alla stipula del contratto ,munendosi di prove sotto forma di documenti e/o testimonianze che portino a confermare l'autonomia del rapporto di lavoro

Disposizione transitoria

E'  contenuta nel comma 4 ,che recita:"

4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale

applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa

la disposizione dell'articolo 69 bis , comma 1, si applica ai rapporti

instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della

presente disposizione(18.7.2012). Per i rapporti in corso a tale data, al fine

di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si

applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

)presente disposizione(18.7.2013.)"

Aspetti previdenziali

Sono considerati e disciplinati nel comma 5  ,secondo cui   :  Allorche' la prestazione lavorativa di cui al comma 1 dell'art.69 bis  si configura come collaborazione coordinata e continuativa, si determinano gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,   a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente

In merito a quest'ultimo aspetto , da qualcuno viene evidenziato  che la disposizione appare poco rilevante e quasi pleonastica  ,in quanto  in materia  previdenziale,  cpon riferimento  all'istituto di cui si parla,  sono da considerare soprattutto   le conseguenze  discendenti dall'eventuale e   probabile disconoscimento del rapporto di  collaborazione parasubordinata  o autonoma ed alla   trasformazione della co co pro in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,  che potrebbe essere  disposta    dagli organi ispettivi competenti .

Considerazioni finali

Dal 18.7.2012 ,alle tre tipologie di collaborazione gia' esistenti (co co co ,co.co.pro e mini co.co.co) si è aggiunta la quarta ,ossia la co.co.pro con i titolari di partita iva,che presenta degli aspettti particolari

Anzitutto , è da dire che si tratta pur sempre di una collasborazione a progetto e pertanto la mancanza , del tutto ovvero degli elementi essenziali per lo stesso,determina la trasformazione in rapporto subordinato a tempo indetrminato.

In secondo luogo , si  rappresenta  che ,a prescindere dall'esistenza o meno della partita iva in capo al commitente ,alla collaborazione a progetto ,come prevede esplicitamente il comma 69 bis introdotto nel dec.legvo n.276/03 dal comma 26 dell'art.1 della riforma Forrnero,si applica la medesima disciplina ,ossia quelle di cui al Capo I del Titolo VII  ovvero gli artt. da 61 a 69 bis del citato dec.legvo

Inoltre, non sussiste differenza sotto il profilo contributivo tra le   co co pro con o senza partita iva, salvo che per il versamento della contribuzione inps alla gestione separata ,che  va  ripartita tra committenti (due terzi) e prestatori(un terzo),mentre al versamento deve provvedere il committente oppure il prestatore   ,rispettivamente nel caso di  collaborazione senza o con partita iva

Invece ,sussiste differenza tra le due tipologie di co co pro in ordine al trattamento fiscale.Infatti ,a differenza di quanto avvenuto in precedenza ,dal 18 luglio 2012 i redditi del collaboratore non sono piu'  assimilati fiscalmente sempre    a quelli di lavoro dipendente , ma soltanto   quelli   delle collaborazioni  con soggetti non muniti  di partita iva.essendo i redditi dei collaboratori con partita iva considerati di lavoro autonomo e trattati fiscalmente come tali.

Altresi' e da tener conto che      la   gestione dei compensi nella collaborazione del titolare di partita iva comporta    l'emissione di fattura da parte del committente. ,mentre    ,  trattandosi di  co co pro  senza partita iva ,incombe al commmittente l'emissioone del cedolino paga e del cud.

E' da dire pure che  le  nuove co.co.pro con partita iva non hanno diritto all'indennita' una tantum     in caso di perdita del rapporto  e tale   esclusione risulta  disposta  dalla legge n.92/12,   secondo cui  detta speciale indennita' dal 2013 compete ,a determinate condizioni ,a tutti i co co co esclusivi ( vale a dire che  pagano l'aliquota piena all'Inps) , mentre restano fuori   i " soggetti individuati dall'art.1 ,colmma 212 della legge n.662/96",che facendo riferimento ai "soggetti titolari di reddito autonomo",  comèporta che  ai   i prestatori di co co pro con partita iva,percettori di reddito autonomo ,   non  spetta  l'indennita' una tantum in questione.

Si conclude  sull'argomento sottolineando che la natura autonoma  del reddito conseguito  attraverso il  co co pro  dal  titolare di partita iva   ed il   trattamento fiscale applicato allo stesso,hanno  rilievo persino  sulla disciplina   della    conservazione    dello stato di disoccupazione del prestatore,prevista dal decreto legislativo n.181/00,novellato dall'art.4 ,comma 33,della legge n.92/12,nel senso che ,per determinare l'esistenza di un reddito inferiore al limite utile  all'accennata conservazione dello stato di disoccupazione ,  non si potra' piu' applicare il limite degli 8.000 euro annui , che concerne i  redditi da lavoro ed assimilati    , di cui ormai non fa piu'parte  il compenso  dei co co pro  stipuòlati dal   titolare  di partita iva,bensì quello  dei 4.800 euro annui del lavoro autonomo.

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ATTESTAZIONE

Il sottoscritto................nato a.............il.........................cod.fiscale n...............................,residente a.......................vi...............,,.n......................

Premesso.

-di essere munito di partita iva n.........................dal.......................................

che in atto la slottoscrizxione di contratto di lavoro autonomo conn la ditta.....................partita iva n................................

che la legge n.92-12 ha introdotto alcuni parametri reddituali al fine di escluderds che detto raèppprto di lavoro sia considerstpo co co pro

che il sottosc ritto intende comunicare le informazione relativo al reddito riochioeste al scopo di evitare tale presunzione legislativaù

DICHIARA

-il reddito che presume di produrre nel periodo d'imposta relativa  al periodo previsto.................è superiore all'ammontare richiesto dalla legge ,che per il 2012vè pari ad euro 18.663,00

-il corrispettivo derivante dal contratto di lavoro autonomo in corso di sottoscrizione è superiore/non è superipore all'80% del totale del corrispettivi percepiti nell'anno solare./due anni consecutivi

Data...................

Firma....................