Al fine di fornire informazioni operative circa l'argomento di cui al titolo ,risulta predispposto il seguente VADEMECUM

Fonti normative

 - Art.5 del decreto legislativo n.109/12

 -decreto interministeriale del 29.8.201 (Gazzetta Ufficiale n.209 del 7.9.12)

-Circolare congiunta Ministeri Interno/Lavoro n.6291 dell'8.9.12

Presentazione della dichiarazione di emersione

Le dichiarazioni di emersione di cui al comma 1 sono  presentate esclusivamente con modalita' informatiche  dalle ore 8 del   15  settembre  alle ore 24   15 ottobre 2012

L'accesso al sistema informatico avviene tramite connessione  ad internet e consente la compilazione e la spedizione telematica  della dichiarazione  di   emersione,   previa   registrazione   dell'utente sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo www.interno.gov.it .

Le fasi della procedura  e  le  modalita'  di  compilazione  dei moduli  appositamente  predisposti   per   la   presentazione   della
dichiarazione di emersione sono indicate nel  "Manuale  dell'utilizzo del  sistema"  pubblicato   a   cura   del   Ministero   dell'interno all'indirizzo www.interno.gov.it

 Datori di lavoro abilitati  provvedere  regolarizzazione

I  datori di lavoro,anche stranieri ,operanti in Italia ,in possesso dei requisiti stabiliti, che, alla data di  entrata  in  vigore  del   decreto n.109/12, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze
da  almeno  tre  mesi  (almeno dal 9.5 al 9.8.2012) e  continuano  ad  occupare   alla   data   di
presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori  stranieri presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del  31  dicembre  2011  o  precedentemente,  possono  dichiarare  la sussistenza  del  rapporto  di  lavoro  allo  sportello   unico   per l'immigrazione.

Pagamento del contributo forfetario

La dichiarazione di emersione e' presentata previo pagamento  di un  contributo  forfetario  di  1.000,00  (mille)  euro  per  ciascun lavoratore  non   deducibile ai fini  dell'imposta  sul reddito.    Il contributo forfetario e' versato  esclusivamente  tramite  il modello di pagamento "F24 Versamenti  con  elementi  identificativi",  disponibile sui siti internet dell'Agenzia  delle  entrate,  del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro  e  delle  politiche sociali,  del   Ministero   della   cooperazione   in. In  caso  di  irricevibilita',  archiviazione  o  rigetto  della dichiarazione di emersione, ovvero  di  mancata  presentazione  della stessa, non si procedera' alla restituzione  delle  somme  versate  a titolo di contributo forfetario.ternazionale   e dell'integrazione  e  dell'INPS

Codici tributo per il versamento del  contributo  forfetario

Si chiamano 'REDO' (per il lavoro domestico) e 'RESU' (per il lavoro subordinato) e sono i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate per consentire l'esatta compilazione, da parte dei datori di lavoro, del modello 'F24 Versamenti con elementi identificativi', da utilizzare nella procedura di emersione dal lavoro irregolare 2012.
I codici, indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate – direzione centrale Servizi ai contribuenti – settore Gestione tributi – ufficio Gestione dichiarazioni - n.85/E del 31 agosto 2012, sono operativamente efficaci dal 7 settembre 2012.

L'Agenzia ha, inoltre, messo a disposizione il modello F24 da utilizzare per la regolarizzazione, unitamente alle Avvertenze per la compilazione ed a due esempi di corretta compilazione riferiti al codice 'REDO' ed al codice 'RESU'.

Requisito reddituale del datore di lavoro  

.  L'ammissione  alla  procedura  di  emersione  e'   condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro  persona fisica, ente o societa', di un reddito imponibile o di  un  fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o  dal  bilancio  di esercizio precedente non  inferiore  a  30.000,00  (trentamila)  euro annui, salvo quanto previsto al comma 2.    . Per la dichiarazione di emersione  di  un  lavoratore  straniero addetto al lavoro domestico di  sostegno  al  bisogno  familiare,  il reddito imponibile del datore di lavoro non puo' essere  inferiore  a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare  composto  da  un  solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore  a  27.000  euro annui in caso di nucleo familiare  inteso  come  famiglia  anagrafica composta da piu' soggetti conviventi. Il coniuge ed i  parenti  entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito  anche se non conviventi. In caso di dichiarazione di emersione  presentata  dal  medesimo datore di lavoro per piu' lavoratori, ai fini della  sussistenza  del requisito reddituale di cui ai commi  1  e  2,  la  congruita'  della capacita' economica del datore di lavoro in rapporto al numero  delle richieste presentate, e' valutata dalla  direzione  territoriale  del lavoro ai sensi del comma 8 dell'articolo 30 bis del D.P.R. 31 agosto 1999 n.394.   La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma  2  non  si applica al datore di lavoro affetto da patologie o  handicap  che  ne limitano l'autosufficienza, il quale  effettua  la  dichiarazione  di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.ù

Tipologia e modalita' di impiego  lavoratori
S' intende  il  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  e indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per
il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare  per il quale sono ammessi i rapporti di  lavoro  a  tempo  determinato  e indeterminato con orario di lavoro a  tempo  parziale  non  inferiore alle 20 ore settimanali, con la  retribuzione  prevista  dal  CCNL

Regolarizzazione delle somme dovute dal datore  di  lavoro  a  titolo    retributivo, contributivo e fiscale   

Il datore di lavoro deve dimostrare  la  regolarizzazione  delle somme dovute al lavoratore  a  titolo  retributivo,  per  un  periodo commisurato alla  durata  del  rapporto  di  lavoro  o  comunque  non inferiore a 6 mesi, mediante attestazione redatta  congiuntamente  al lavoratore stesso, del pagamento degli emolumenti dovuti in  base  al CCNL riferibile alle attivita' svolte. Tali  somme  arretrate  devono corrispondere   alle   retribuzioni   minime   giornaliere    fissate annualmente dall'INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989 di conversione del D.L. n. 338/1989).

All'atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore  di lavoro deve, altresi', dimostrare di aver  provveduto  ad  adempiere, nel rispetto delle disposizioni vigenti,  a  tutti  gli  obblighi  in materia contributiva maturati a decorrere dalla  data  di  assunzione del lavoratore come risulta dalla dichiarazione di  cui  all'articolo 1, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e,  comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi.   A tal fine, per  la  regolarizzazione  di  un  rapporto  di  lavoro dipendente non domestico il datore di lavoro dovra':     a) per  un  rapporto  di  lavoro  non  agricolo  provvedere  alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto  di  emersione  e  presentare copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione.     Lo sportello unico per l'immigrazione provvedera' a richiedere in via telematica il documento unico di regolarita' contributiva  (DURC) al fine di accertare,  a  decorrere  dalla  data  di  assunzione  del lavoratore,  la  correttezza  e   la   correntezza   dei   versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonche', se  dovuti, dei versamenti alla Cassa edile.     b)  per  un  rapporto  di   lavoro   agricolo   provvedere   alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare  la copia del modello DMAG e/o DMAG di variazione trasmesso all'Inps.     Lo sportello unico provvedera' a richiedere,  in  via  telematica all'Inps, la certificazione di regolarita' contributiva  dell'azienda che attestera', a decorrere dalla data di assunzione del  lavoratore, l'avvenuta  denuncia  del  lavoratore  stesso  e  la  correttezza   e correntezza degli adempimenti contributivi del datore di lavoro.   Con specifico riferimento,  invece,  alla  regolarizzazione  di  un rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro dovra' dimostrare di aver  effettuato  il  pagamento  dei   contributi   dovuti   mediante esibizione di  copia  del  bollettino  MAV,  pagabile,  al  riguardo, esclusivamente presso gli sportelli bancari o postali.   3. Il datore di lavoro  regolarizza,  ai  fini  fiscali,  le  somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, per  un  periodo commisurato alla  durata  del  rapporto  di  lavoro  o  comunque  non inferiore a sei mesi, mediante il versamento  entro  il  16  novembre 2012 delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600  e  delle trattenute operate ai sensi dell'articolo 50 del decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.   Con  riferimento  alle  somme  corrisposte  a  partire   dal   mese successivo a quello  di  presentazione  della  dichiarazione  di  cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs.  n.  109/2012,  il  versamento  delle ritenute e delle trattenute operate deve essere effettuato  entro  il termine previsto dall'articolo 8 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.   In ogni caso, la regolarizzazione deve  essere  attestata  all'atto della  stipula  del  contratto   di   soggiorno   mediante   apposita autocertificazione.

Comunicazione obbligatoria di assunzione

1. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno  il  datore  di lavoro assolve agli obblighi di  comunicazione  di  cui  all'art.  9, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.  510,  convertito,  con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n.608. Tale comunicazione e' messa a disposizione dei  servizi  competenti  e  delle  direzioni territoriali del lavoro  secondo  gli  standard  tecnici  di  cui  al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007.

La condizione della presenza in Italia almeno dal 31.12.2011

La presenza in Italia dal 31 dicembre 2011  sarà verificato dallo sportello unico per l'immigrazione successivamente alla presentazione della domanda di sanatoria. Si tratterà di una verifica «documentale», sulla base del disposto normativo che espressamente stabilisce che tale presenza «deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici».   . Per esempio è da considerarsi valido il timbro di entrata sul passaporto o i documenti d'iscrizione di un figlio a scuola o un decreto di espulsione o la richiesta di asilo; il referto di pronto soccorso o il certificato di ricovero, la tessera Stp (straniero senza permesso di soggiorno), una multa o una denuncia sporta a un pubblico ufficiale.

Gli organismi pubblici abilitati al rilascio della documentazione idonea attestare presenza in Italia dal 31.12.2011.

L 'atto e documento  che attesta detto requisito è costituito da  materiale «proveniente da organismi pubblici». Il comma 26 dell'articolo 3 del dlgs n. 163/2006 (codice contratti pubblici) definisce l'organismo di diritto pubblico come «qualsiasi organismo, anche in forma societaria: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; b) dotato di personalità giuridica; c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi o il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico». L'allegato III allo stesso dlgs, inoltre, contiene un elenco, non tassativo di organismi e categorie di organismi di diritto pubblico. L'elenco (aggiornato alla successiva direttiva Ue n. 18/2004, non soggetta a recepimento) è in tabella. Come si vede (in attesa di indicazioni ministeriali), il ventaglio di fonti di atti e documenti da ritenersi «provenienti da organismo pubblici» potrebbe ampliarsi fino a ricomprendere anche   pro loco   e Ipab.