Al fine di fornire informazioni operative circa l'argomento di cui al titolo ,risulta predispposto il seguente VADEMECUM
Fonti normative
- Art.5 del decreto legislativo n.109/12
-decreto interministeriale del 29.8.201 (Gazzetta Ufficiale n.209 del 7.9.12)
-Circolare congiunta Ministeri Interno/Lavoro n.6291 dell'8.9.12
Presentazione della dichiarazione di emersione
Le dichiarazioni di emersione di cui al comma 1 sono presentate esclusivamente con modalita' informatiche dalle ore 8 del 15 settembre alle ore 24 15 ottobre 2012
L'accesso al sistema informatico avviene tramite connessione ad internet e consente la compilazione e la spedizione telematica della dichiarazione di emersione, previa registrazione dell'utente sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo www.interno.gov.it .
Le fasi della procedura e le modalita' di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione della
dichiarazione di emersione sono indicate nel "Manuale dell'utilizzo del sistema" pubblicato a cura del Ministero dell'interno all'indirizzo www.interno.gov.it
Datori di lavoro abilitati provvedere regolarizzazione
I datori di lavoro,anche stranieri ,operanti in Italia ,in possesso dei requisiti stabiliti, che, alla data di entrata in vigore del decreto n.109/12, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze
da almeno tre mesi (almeno dal 9.5 al 9.8.2012) e continuano ad occupare alla data di
presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione.
Pagamento del contributo forfetario
La dichiarazione di emersione e' presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore non deducibile ai fini dell'imposta sul reddito. Il contributo forfetario e' versato esclusivamente tramite il modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi", disponibile sui siti internet dell'Agenzia delle entrate, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della cooperazione in. In caso di irricevibilita', archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procedera' alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfetario.ternazionale e dell'integrazione e dell'INPS
Codici tributo per il versamento del contributo forfetario
Si chiamano 'REDO' (per il lavoro domestico) e 'RESU' (per il lavoro subordinato) e sono i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate per consentire l'esatta compilazione, da parte dei datori di lavoro, del modello 'F24 Versamenti con elementi identificativi', da utilizzare nella procedura di emersione dal lavoro irregolare 2012.
I codici, indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate – direzione centrale Servizi ai contribuenti – settore Gestione tributi – ufficio Gestione dichiarazioni - n.85/E del 31 agosto 2012, sono operativamente efficaci dal 7 settembre 2012.
L'Agenzia ha, inoltre, messo a disposizione il modello F24 da utilizzare per la regolarizzazione, unitamente alle Avvertenze per la compilazione ed a due esempi di corretta compilazione riferiti al codice 'REDO' ed al codice 'RESU'.
Requisito reddituale del datore di lavoro
. L'ammissione alla procedura di emersione e' condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o societa', di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro annui, salvo quanto previsto al comma 2. . Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non puo' essere inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da piu' soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. In caso di dichiarazione di emersione presentata dal medesimo datore di lavoro per piu' lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruita' della capacita' economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, e' valutata dalla direzione territoriale del lavoro ai sensi del comma 8 dell'articolo 30 bis del D.P.R. 31 agosto 1999 n.394. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.ù
Tipologia e modalita' di impiego lavoratori
S' intende il lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per
il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare per il quale sono ammessi i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale non inferiore alle 20 ore settimanali, con la retribuzione prevista dal CCNL
Regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale
Il datore di lavoro deve dimostrare la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a 6 mesi, mediante attestazione redatta congiuntamente al lavoratore stesso, del pagamento degli emolumenti dovuti in base al CCNL riferibile alle attivita' svolte. Tali somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall'INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989 di conversione del D.L. n. 338/1989).
All'atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve, altresi', dimostrare di aver provveduto ad adempiere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore come risulta dalla dichiarazione di cui all'articolo 1, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. A tal fine, per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente non domestico il datore di lavoro dovra': a) per un rapporto di lavoro non agricolo provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione. Lo sportello unico per l'immigrazione provvedera' a richiedere in via telematica il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonche', se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile. b) per un rapporto di lavoro agricolo provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare la copia del modello DMAG e/o DMAG di variazione trasmesso all'Inps. Lo sportello unico provvedera' a richiedere, in via telematica all'Inps, la certificazione di regolarita' contributiva dell'azienda che attestera', a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, l'avvenuta denuncia del lavoratore stesso e la correttezza e correntezza degli adempimenti contributivi del datore di lavoro. Con specifico riferimento, invece, alla regolarizzazione di un rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro dovra' dimostrare di aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti mediante esibizione di copia del bollettino MAV, pagabile, al riguardo, esclusivamente presso gli sportelli bancari o postali. 3. Il datore di lavoro regolarizza, ai fini fiscali, le somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a sei mesi, mediante il versamento entro il 16 novembre 2012 delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute operate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con riferimento alle somme corrisposte a partire dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 109/2012, il versamento delle ritenute e delle trattenute operate deve essere effettuato entro il termine previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In ogni caso, la regolarizzazione deve essere attestata all'atto della stipula del contratto di soggiorno mediante apposita autocertificazione.
Comunicazione obbligatoria di assunzione
1. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n.608. Tale comunicazione e' messa a disposizione dei servizi competenti e delle direzioni territoriali del lavoro secondo gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007.
La condizione della presenza in Italia almeno dal 31.12.2011
La presenza in Italia dal 31 dicembre 2011 sarà verificato dallo sportello unico per l'immigrazione successivamente alla presentazione della domanda di sanatoria. Si tratterà di una verifica «documentale», sulla base del disposto normativo che espressamente stabilisce che tale presenza «deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici». . Per esempio è da considerarsi valido il timbro di entrata sul passaporto o i documenti d'iscrizione di un figlio a scuola o un decreto di espulsione o la richiesta di asilo; il referto di pronto soccorso o il certificato di ricovero, la tessera Stp (straniero senza permesso di soggiorno), una multa o una denuncia sporta a un pubblico ufficiale.
Gli organismi pubblici abilitati al rilascio della documentazione idonea attestare presenza in Italia dal 31.12.2011.
L 'atto e documento che attesta detto requisito è costituito da materiale «proveniente da organismi pubblici». Il comma 26 dell'articolo 3 del dlgs n. 163/2006 (codice contratti pubblici) definisce l'organismo di diritto pubblico come «qualsiasi organismo, anche in forma societaria: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; b) dotato di personalità giuridica; c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi o il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico». L'allegato III allo stesso dlgs, inoltre, contiene un elenco, non tassativo di organismi e categorie di organismi di diritto pubblico. L'elenco (aggiornato alla successiva direttiva Ue n. 18/2004, non soggetta a recepimento) è in tabella. Come si vede (in attesa di indicazioni ministeriali), il ventaglio di fonti di atti e documenti da ritenersi «provenienti da organismo pubblici» potrebbe ampliarsi fino a ricomprendere anche pro loco e Ipab.
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