Fonti normative

a) Circ. Min.Lav. e P.S. 22 febbraio 2005, n. 7

Prevede che:" Nel caso della somministrazione a tempo indeterminato e' anche possibile
il ricorso al contratto di apprendistato e al contratto di inserimento  ,purche' le modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro consentano la  realizzazione delle finalita' di formazione ovvero di adattamento delle
competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo tipiche di questi contratti."

b) Art.2 ,comma 3 ,primo periodo ,dec.legvo n.167/2011 ,nel testo  sostituito dal comma 16 dell'art.1 legge n.92-12,secondo cui,,con rioferimento alle assunzioni con decorrenza dall'1.1.2013:"Il numero complessivo di apprendisti che  un  datore  di  lavoro puo'  assumere  con  contratto  di  apprendistato,   direttamente   o indirettamente per il tramite delle agenzie  di  somministrazione  di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non puo' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro ;tale rapporto non puo' superare  il  100  per  cento   preso i datori di lavoro che occupano un numero di lavorastori inferiore a 10 unita'."

c)  Art.2 ,comma 3 , secondo  periodo ,dec.legvo n.167/2011 ,nel testo  sostituito dal comma 16 dell'art.1 legge n.92-12,secondo cui:E' in ogni caso esclusa la possibilita' di assumere in somministrazione apprendisti con contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art.20 ,comma,4 ,del dec.legvo n.276/03"

d) ) Art.2 comma 1 lettera e) dec.legvo n.276/03,che prevede la possibilita' di  finanziare  i  percorsi  formativi  aziendali degli   apprendisti   per   il   tramite   dei    fondi    paritetici interprofessionali di cui...   all'articolo 12 del decreto legislativo  10  settembre 2003, n. 276(relativi ai lavoratori in somministrazione

e) art.4  ,comma 2 ,dec. legvo n.167/11 ,che    assegna    al contratto collettivo nazionale di settore  il compito di scrivere le regole della formazione per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

f)  CCNL della categoria delle agenzie per il lavoro del 24 luglio 2008

g) Accordo collettivo del  05 aprile 2012  tra Assolavoro, Felsa CISL, Nidil CGIL e Uil Temp  in materia di apprendistato professionalizzante in somministrazione(non sottoscritto da CGIL Nildi)

g)   lett.i ter) , comma 3 ,art.20 del dec.legvo n.276/'03   , aggiunto dall' art46 bis legge 134/12,secondo cui:

"  Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato é ammessa:

a)...

b)...

c)...

i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato"

 Considerazioni introduttive

Con la stipula  dell'Accordo del 5 aprile 2012- sezione speciale del ccnl della categoria della agenzia di
somministrazione di lavoro  - risulta introdottae regolamentata compiutamente la possibilità per le Agenzie per il Lavoro di avviare lavoratori con apprendistato professionalizzante in somministrazione

In merito ,tuttavia    ,si osserva che ,mentre secondo  le parti che hanno sottoscritto  il predetto Accordo non esisterebbe   alcuna  limitazione per utilizzare il contratto di apprendistato anche nei rapporti a termine, perché  il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato e, come tale,  può essere utilizzato dalle Agenzie per il lavoro senza limiti particolari,in realta' tale ampia possibilita'  è stata  esclusa,come riportato sopra  :

a) anzitutto , dall'art.2 ,comma 3 , secondo  periodo ,dec.legvo n.167/2011 ,nel testo  sostituito dal comma 16 dell'art.1 legge n.92-12,secondo cui:E' in ogni caso esclusa la possibilita' di assumere in somministrazione apprendisti con contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art.20 ,comma,4 ,del dec.legvo n.276/03",

b) in secondo luogo , dalla  lett.i ter) , comma 3 ,art.20 del dec.legvo n.276/'03   , aggiunto dall' art. 46 bis legge 134/12,secondo cui"  Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato é ammessa:

i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato".
Pertanto ormai  è incontestabile  ,  salvo future modifiche normative  in materia    ,  che  le Agenzie per il Lavoro possono assumere ed avviare ad imprese utilizzatrici esclusivamente apprendisti nell'ambito di contratti di somministrazione a tempo indeterminato.

 Modalita' di attuazione del contratto di apprendistato in somministrazione

In primo luofgo ,si precisa che  le aziende utilizzatrici  possono rivolgersi alle Agenzie per il lavoro  al fine di attivare il servizio di ricerca e selezione di candidati da assumere con apprendistato  professionalizzante   ,mentre la somministrazione di apprendisti da parte delle Agenzie per il Lavoro è  disciplinata dal D.lgs 276/2003   ,dal Testo Unico sull'apprendistato ,così come modificato dalla L. 92/2012 e dalla legge n.134/12, nonché dal ccnl della categoria delle Agenzie per il lavoro del 24 luglio 2008,  di cui l'accordo del 5 aprile 2012 costituisce sezione speciale ed infine dalla  contrattazione collettiva, anche di secondo livello, applicata dalle aziende utilizzatrici.

Inoltre, si afferma che  l'apprendista  va  assunto a tempo indeterminato dall'Agenzia per il lavoro mediante contratto di apprendistato professionalizzante in forma scritta e sulla base di quanto previsto in materia dal Testo Unico sull'apprendistato - così come modificato dalla Legge di Riforma  del lavoro - ,nonché dall'art. 23 ("assunzione a tempo indeterminato") del CCNL della categoria della agenzie di somministrazione di lavoro del 24 luglio 2008 per essere asssegnato  a tempo indeterminato  al datore di lavoro utilizzatore
Piano Formativo   Individuale
Il Piano Individuale,  da allegare  al contratto di assunzione,  deve essere  redatto   in  base alla previsione della   disciplina del ccnl applicato dall'impresa utilizzatrice  , va predisposto dall'Agenzia   congiuntamente all'utilizzatore e al lavoratore e deve essere sottoposto al parere di conformità di Forma.temp entro 30 gg dall'inizio della missione, nonché  trasmesso per conoscenza alle CST (Commissioni SindacaliTerritoriali) competenti per territorio.

  Periodo prova

L'eventuale patto di prova ,da  fissare in forma scritta, potrà essere apposto   al momento dell'assunzione e la sua durata non potrà in ogni caso essere superiore a quella prevista dall'art. 28 lett. b) del ccnl 24 luglio 2008 per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato ed inquadrati nei gruppi omogenei di riferimento ,salvo che   la disciplina collettiva applicata dall'utilizzatrice preveda per gli apprendisti periodi di prova di durata inferiore a quelli previsti dall'art. 28 lett. B) del citato  CCNL della categoria delle agenzie di somministrazione ,poiche ' in tal caso dovranno allora essere applicati quelli di durata inferiore.

Durata apprendistato

La durata dell'apprendistato è disciplinata dal contratto collettivo applicato dall'azienda utilizzatrice.Peraltro ,si evidenzia che l'Accordo del 5.4.,2012  prevede due ipotesi,ossia:

a)  l' apprendistato con un unico utilizzatore ,.in cui la durata minima del  contratto di somministrazione non può essere inferiore al periodo di apprendistato previsto dalla vigente disciplina del CCNL applicato nell'impresa utilizzatrice.
b)  apprendistato con più utilizzatori,in cui  la durata  minima di ciascuna missione, non può essere inferiore a 12 mesi presso un unico  utilizzatore, salvo periodi residui più brevi necessari ai soli fini del completamento dell'apprendistato.

Pero' ,va   sottolineato   che la seconda tipologia di contratto disciplinata dall'Accordo del 5 aprile 2012 appare di fatto  inapplicabile in relazione  al  divieto di somministrare a termine apprendisti introdotto dalla Legge di Riforma   del Lavoro.

Premesso  questo, si precisa che,  in  riferimento all'apprendistato presso un unico utilizzatore, l'accordo del 5
aprile 2012 non contiene alcuna previsione, pertanto si ritiene applicabile quanto previsto dall'accordo interconfederale sull'apprendistao del settore dell'utilizzatore ,richiamando l'art.4 ,comma  2,dec.leg.vo n.167/11 ,modificato dal comma 17  dell'art.1 legge n.92/12 , che in  generale prevede :"2.  Gli  accordi  interconfederali   e   i   contratti   collettivi stabiliscono, in ragione dell'eta' dell'apprendista  e  del  tipo  di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e  le  modalita' di erogazione della formazione per  l'acquisizione  delle  competenzetecnico-professionali  e  specialistiche  in  funzione  dei   profili professionali   stabiliti   nei   sistemi   di   classificazione    e inquadramento del personale, nonche' la  durata,  anche  minima,  del contratto che, per la sua componente  formativa,  non  puo'  comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per  i profili professionali caraterizzanti la figura dell'artigianasto individuati dalla  contrattazione  collettiva   di riferimento"

Eta' apprendisti

L'Accordo  del 5 aprile 2012  ,citato nelle fonti normative,disciplina l'apprendistato professionalizzante  èper lavoratori tra i 18 e i 29 anni ( e 364 giorni), secondo quanto previsto in generale  dall'articolo 4 del Testo unico sull'apprendistato.,che peraòltro aggiunge :"Per  i  soggetti  in  possesso  di  una   qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226(Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della
legge 28 marzo 2003, n. 53)il contratto di apprendistato professionalizzante o  di mestiere puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno  di eta'.prec

Settori produttivi interessati

L'apprendistato professionalizzante in somministrazione puo' essere realizzato per i datori di lavoro  appartenenti  a tutti i settori produttivi

Qualifiche da conseguire con apprendistato

Quelle indicate dall'accordo interconfedereale  e ccnl di riferimento dell'utilizzatore

Assunzione  apprendista Agenzia somministrazione

Deve essere a tempo indeterminato, a norma dell'art.23 del CCNL 24 luglio 2008 e della   lett.i ter) , comma 3 ,art.20 del dec.legvo n.276/'03   , aggiunta  dall' art46 bis legge 134/12

Forma scritta 

Si deve utilizzare la forma scritta per l'accordo quadro che definisce  le condizioni contrattuali ,per il piano formativo , per il contratto di somministrazione  ,per la prova e per la lettera di missione del lavoratore

 Inquadramento e trattamento retributivo apprendista

Si  fa riferimento al CCNL del datore di lavoro utilizzatore ,a norma dell'art.26 del CCNL  agenzie lavoro in somministrazione del 24.7-2008 e dell'Accordo interconfederale apprendistato dell'utilizzatore

Orario di lavoro

Secondo il CCNL dell'utilizzatore e  il regolamento aziendale

Numero massimo  apprendisti assumibili Agenzia e obbligo conferma in servizio

Non previsti

 Numero  apprendisti assumibili utilizzatore

a) Per le   assunzioni  aventi decorrenza in data antecedente all'1.1.2013:

Il numero complessivo di apprendisti che  un  datore  di  lavoro puo'  assumere  con  contratto  di  apprendistato,
indirettamente per il tramite delle agenzie  di  somministrazione  di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, non puo' superare  il  100  per  cento  delle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso  il  datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro  che  non  abbia  alle  proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o che comunque  ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in  numero non superiore a tre

b)  Per le   assunzioni  aventi decorrenza  dall'1.1.2013:

Il  rapporto tra apprendisti e qualificati  dall'1.1.2013 passa da 1/1  a 3/2 per imprese con oltre 9 dipendeti .Da 4 a 9 dipendenti resta rapporto 1/1 ,mentre e' stabilito un massimo di 3 apprendisti in caso di mancanza di qualificati o specializzati ovvero  nel caso di  un numero inferiore a    3 dipendenti .

Incentivi normativi

-Possibilita' di inquadrare il lavoratore fino  a  due  livelli
inferiori rispetto alla  categoria  spettante,  in  applicazione  del
contratto collettivo nazionale di lavoro,  ai  lavoratori  addetti  a
mansioni o funzioni che richiedono  qualificazioni  corrispondenti  a
quelle al conseguimento  delle  quali  e'  finalizzato  il  contratto
ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista
in misura percentuale e in modo graduale alla anzianita' di servizio .

-Fatte salve  specifiche  previsioni  di  legge  o  di  contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato  sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti

Incentivi economici

I   sistemi  di  incentivazione   economica dell'apprendistato prevedono:

a) per datori dio lavoro occupanti oltre 9 dipendenti :10% della retribuzioone imponibile ai fini previdenziali

b) per datori di lasvoro occupanti sino a 9 dipendenti : 1,5% per il primo anno e 3 % per secondo anno

c) contratti di apprendistato stipulati dall'1.1.2012 al 31.12.2016 da datori di lavoro occupanti sino a 9 dipendenti,si applica lo sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di rapporto

Conferma in servizio apprendisti

a) Nel  periodo 15.7.2012/15.7.2015,ossia per 36  mesi dall'entrata in vigore della Riforma lavoro ,occorre rispettare la percentuale del  30%  di trasformazione dei  contratti apprendistato stipulati nell'ultimo triennio

b) dopo detto triennio , la percentuale da rispettare sale al 50%di trasformazione rispetto alle   assunzioni effettuate nel triennio precedente per i periodi successivi.

La circolare  del   ministero lavoro n.18/12 prevede la prevalenza della disposizione legale su quella contrattuale ,anche se da alcuni autori viene suggerito di rispettare la percentuale  del ccnl ,qualora piu' alta rispetto a quella legale

c)Dal computo delle percentuali suddette sono esclusiui i seguenti rapporti :cessati per recesso durante la prova,per dimissiooni o licenziamento per giusta causa

d) il mancato rispetto delle percentuali previste sopra comporta la possibilita' di assumere un ulteriore apprendista in aggiunta a quelli confermati

e) gli apprendisti assunti in vilazione dei limiti sopra indicvati sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato al di fuori del T.U.sull'apprendistato sin dalla data di costituzioone del rapporto

f) le disposizioni di cui alle precedenti lettere da a) ad  e) non si applicano ai datori di lavoro con meno di 10 dipendenti in forza.

Tutor

Durante il periodo di apprendistato il lavoratore somministrato dovrà  rapportarsi con due Tutor, uno nominato dall'Agenzia per il Lavoro, prima dell'invio in missione, ed uno indicato dall'impresa utilizzatrice.
Il tutor  di Agenzia è un dipendente o un consulente dell'Agenzia per il Lavoro che, a  seguito di comunicazione della stessa, viene iscritto nell'Apposito Albo  istituito presso Forma. Temp.
Il Tutor di Agenzia deve possedere adeguate  competenze professionali così come indicate dal ccnl di categoria.

Nelle ipotesi di apprendistato con unico utilizzatore, per ogni Tutor di agenzia, è previsto un limite di 25 apprendisti, qualora gli stessi svolgano il percorso formativo presso la stessa azienda e di 20 apprendisti negli altri casi .

Per i requisiti e compertenze del   tutor o referente dell'azienda utilizzatrice si rinvia alla previsione in materia della contrattazione collettiva di categoria e dell'accordo del 5.4.2012

Sanzioni

1) Qualora a  seguito di attivita' di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso  di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della  formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo  del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   adottera'   un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del  decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine  al
datore di lavoro per adempiere.
2)  Per ogni violazione delle disposizioni  contrattuali  collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma  1,  lettere  a), b), c)  e  d),  dec.legvo n.167/11 ,il  datore  di  lavoro  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di  recidiva  la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300  a  1500  euro

  Varie

- divieto di retribuzione a cottimo;
- possibilita' di  finanziare  i  percorsi  formativi  aziendali degli   apprendisti   per   il   tramite   dei    fondi    paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della  legge  23  dicembre2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo  10  settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi  con
le Regioni
-possibilita' del  riconoscimento,  sulla  base  dei  risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e  interna alla impresa, della qualifica professionale ai  fini  contrattuali  e delle competenze acquisite ai  fini  del  proseguimento  degli  studi nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti;

- possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta  giorni,  secondo  quanto  previsto  dai contratti collettivi;
- possibilita' di forme e modalita' per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine  del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato,

- divieto per le parti di  recedere  dal  contratto  durante  il periodo di formazione  in  assenza  di  una  giusta  causa  o  di  un giustificato   motivo.   In   caso   di   licenziamento   privo    di
giustificazione  trovano  applicazione  le  sanzioni  previste  dalla normativa vigente; -
possibilita' per  le  parti  di  recedere  dal  contratto  con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione  ai  sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile.  Se  nessuna
delle parti esercita la facolta' di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario  rapporto  di  lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla  previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie
professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;
d) maternita';
e) assegno familiare.

Registrazione nel libretto formativo

La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro (art. 6, comma 2 D.lgs 167/2011)
 

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  Per l'eventuale consultazione si alllega il   testo integrale

-dell'accordo contenuto nel file .doc allegato (verbale disciplina_ apprendistato_somministrazione)del 5.4.20122

-dell'accordo  ccnl agenzie  lavoro in somministrazione del 27.4.2008 http://www.jobcamere.it/doc-regolamentazione/CCNL-lavoratori-somministrati-1.pdf