Si ricvhiama   l'art.1 ,comma 9 ,lett.f), in cui si  prevede che  all'articolo 5 del dec.legvo n.368/01,dopo il comma 2 ,e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il  datore  di  lavoro  ha
l'onere  di  comunicare  al  Centro  per  l'impiego  territorialmente
competente, entro la scadenza del termine inizialmente  fissato,  che
il rapporto continuera' oltre tale  termine,  indicando  altresi'  la
durata della prosecuzione. Le modalita' di comunicazione sono fissate
con decreto di natura non regolamentare del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali da adottare  entro  un  mese  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione»;

per segnalare  che il citato decreto ministeriale del  10.10 .2012 risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Gazzetta  n. 251 del 26 ottobre 2012ed   entra in vigore il 25 novembre 2012.

Di seguito si riporta  il testo del provedimento in questione.

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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 ottobre 2012

Modalita' di comunicazione sulla prosecuzione del rapporto di  lavoro  oltre il termine inizialmente fissato. (12A11365)                            IL MINISTRO DEL LAVORO                         E DELLE POLITICHE SOCIALI                                   Decreta:                                    Art. 1                      Finalita' e ambito di applicazione       Il presente decreto definisce le modalita' di  comunicazione  della  prosecuzione del rapporto di lavoro  oltre  il  termine  inizialmente  fissato.                                    Art. 2                          Modalita' di comunicazione       La  prosecuzione  del  rapporto  di   lavoro   oltre   il   termine  inizialmente fissato, va comunicata al centro per  l'impiego  ove  e'  ubicata la sede di lavoro secondo le modalita' di trasmissione di cui  al decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  30  ottobre 2007, concernente le comunicazioni obbligatorie.                                    Art. 3                              Disposizioni finali       Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo  alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana.         Roma, 10 ottobre 2012     I ordine a quanto previsto dal riportato decreto si sottolineano i seguenti aspetti:    a) la comunicazione secondo le modaliita' fissate dal dec.mlps del 30.ott.207,  va effettuata entro la data di scadenza del termine inizialedel rapporto   b) la comunicazione obbligatoria va fatta al centro per  l'impiego  ove  e'  ubicata la sede di lavoro  c) l'obbligo di comunicazione si applica ai rapporti a  t.d.la cui scadenza      del  termine iniziale è fissato al 25.11.2012 ovvero in data successiva   d) l'inottemperanza comporta la sanzione amministrativa prevista per la mancata   comunicazione preventiva di assunzione  e) il decreto ministeriale  in parola  si ritienme  che  trova applicazione anche ai contratti   in somministrazione a tempo determinato, stante la  previsione dell'art.22,comma 2 del dec,.legvo n.276/03   secondo cui:"2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore

di lavoro é soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto

compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5,commi 3 e seguenti. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato,

con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo

applicato dal somministratore"