Tra gli istituti su cui sono intervenuti sia la legge n.92/12 di riforma del lavoro ,che la legge n.134/12, , c'è il lavoro in somministrazione , disciplinato dal dec.legvo n. 276/01 e dal dec.legvo n.368/01
La legge Fornero è intervenuta ,attraverso il comma 10 dell'art.1 , apportando , dal 18.7.2012 , variazioni ed integrazioni al testo delle seguenti disposizioni del dec.legvo n.276/03 :
1) lett.a) del comma 1 dell art. 13. ,in cui sono state soppresse le parole da "in deroga " sino a "ma";
2) comma 4 dell'art.20 ,in cui , dopo il primo periodo, è stato inserito il seguente:"E' fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell'art.1 dec.legvo n.368/01″;
3) art.23,il cui comma 2 è stato abrogato.
Peraltro, in aggiunta alle variazioni di cui sopra, la disciplina contenuta nel decreto legvo n.276/03 del lavoro in somministrazione ha registrato una nuova modifica ad opera dell'art.46 bis della legge n.134/12 ,che nel comma 1, lettera b), ha stabilito :«. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, dopo la lettera i bis) è aggiunta la seguente:"i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato"»
Come gia' sopra accennato ,la legge 92/12 , commi 9 e 10 dell'art.1 , ha introdotto modifiche anche alle seguenti disposizioni sul lavoro in somministrazione del dec.legvo n.368/01 :
1) articolo 1,comma 1 ,in cui dopo il comma 1 e' stato inserito il comma 1-bis;
2) articolo 1, comma 2, in cui le parole: «le ragioni di cui al comma 1» sono state sostituite dalle seguenti:"le ragioni di cui al comma 1,fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operativita' del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo»;
3) art.5 comma 4bis,in cui al primo periodo sono state aggiunte nuove parole.
Premesso quanto sopra , di seguito ,si riporta il nuovo testo delle predette disposizioni dei decretii legvi 276/03 e n.368/01 caratterizzate dalle modifiche ,soppressioni e integrazioni prima precisate, che risultano evidenziate con il segno ————— ed in grassetto.
A) MODIFICHE RELATIVE DISPOSIZIONI DEC.LEGVO N.276/03
Nuovo testo Comma 1 art.13
Per effetto della modifica apportata dalla legge n.932/12, il comma 1 dell'art.13 del dec.legvo n.276/03 ha acquisito il seguente testo : "1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati,attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro é consentito:
a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi ".
A seguito delle modifiche intervenute ,dal 18 luglio 2012 ,le Agenzie di somministrazione autorizzate ,al fine di poter operare nel campo dell'inserimento o reinserimento lavorativo dei soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate (disoccupati di lunga durata,donne ,categorie del collocamento obbligatorio ,detenuti , tossico -dipendenti,ecc), si dovranno necessariamente preoccupare che sia :
- predisposto un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro,
- prospettato un progetto con previsione d' interventi formativi idonei,
- precisata la partecipazione di un tutore con adeguate competenze e professionalità,
- assicurata l' assunzione del lavoratore, da parte delle agenzia di somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi.
Nuovo testo comma 3 art.20
Con l'avvertenza che modifiche intervenute sono efficaci dal 12.8.2012, ossia dalla data di entrata in vigore dell'art.46 bis comma 1 lettera b) della legge n.134/12,si riporta il nuovo testo : "3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato é ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e
manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo,
caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di
macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse,
sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e
macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale,
le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione
da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali , territoriali o aziendali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla
persona e di sostegno alla famiglia;
i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato"»
La novita' dunque è che , a decorrere dal 12.8.2012 . , la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato viene ammessa in tutti i settori produttivi nel caso di utilizzo da parte del somministratore di lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Nuovo testo Comma 4 art.20
Il nuovo testo del comma 4 dell'art.20 del dec.legvo è il seguente :"4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.E' fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell'art.1 dec.legvo n.368/01" La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato e' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368″
Il richiamo inserito ed evidenziato in grassetto circa l' art.1 comma 1 bis del dec.legvo n.368/01 , recita:"1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi incui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'art.5 comma 3 nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva
Nuovo testo Testo Art.23
Dopo le variazioni introdotte dalla legge n.92/12 , la nuova formulazione dell' art.23,del dec.legvo n.276/03 ,il cui comma 2 risulta soppresso dal 18.7.2012, è la seguente :
"1. Diritto di trattamento economico e normativo per lavoratori dipendenti dal somministratore complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte;
2. Diritto per i lavoratori dipendenti dal somministratore ,per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte.
3.Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno1997, n. 196. ,in cui si stabilisce che ". Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione "
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione,inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13.
4. Tra l'utilizzatore ed il somministratoresussiste obbligpo solidale a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
5. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno altresì diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
6.Il somministratore è tenuto ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui é adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed é responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
7. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto,l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
8. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che é riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 dellalegge 20 maggio 1970, n. 300.
9. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinche' possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera
10 In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato é nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione al termine della sua missione.
11. La disposizione di cui al n.10 non trova applicazione nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
12 . Resta salva la facolta' per il somministratore e l'utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole per i servizi resi a quest'ultimo in relazione alla missione, all'impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in cui, al termine della missione, l'utilizzatore assuma il lavoratore
B) MODIFICHE RELATIVE DEC . LEG.VO N.368/01
Nuovo testo art 1 comma 1 bis
Premesso che nel comma 1 si prevede che "1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attivita' del datore di lavoro",allo stesso risulta aggiunto il seguente comma 1 bis :«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di
mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente
periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito
di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva»;
Nuovo testo art.1 comma 2
Le parole: «le ragioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
".2 La apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1,fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operativita' del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo»;
Nuovo testo art.5 comma 4 bis
Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2.; ai fini del computo del periodo
massimo di trentasei mesi si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 delpresente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinatoRispetto alle sopra esposte modifiche relative alla disciplina del lavoro somministrato di cui al dec,levo n.368 si precisa quanto segue:
A) La possibilita' di costituire un primo rapporto a termine sino a 12 mesi di durata ,non prorogabile ,senza causale vale anche per la somministrazione ,a cui è pure applicabile la previsione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, secondo cui la missione a tempo determinato senza causale avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato da situazioni di avviao di attivita',lancio di prodotto o servizio innovativo,introduzione di rilervante cambiamentio tecnologico ,fase supplementare di un significativo progetto di ricerca esviluppo,rinnovo o proroga di commessa consistente , nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva
B) Anche per la missione a termine devono sussistere le ragioni di carasttere organizzativo ,produttivo ,tecnicvo o sostitutivo stabiolite per il rapporto di lavoro a tempo determinato
C) Le missioni per rapporti a tempo determinato ,intervenuti dal 18.7.2012, aventi ad oggetto mansioni equivalenti e svolti fra i medesimi soggetti, concorrono al raggiungiomento del limite massimo dei 36 mesi previsto per il lavoro a tempo determinato
Peraltro non si puo' trasscurare di richiamare le disposizioni concernenti il lavoro in somministrazione previste dal dec.legvo n.24/2012 e dall'art.8 della legge 148/2011.
Per quanto concerne il primo ,si evidenzia che esso ha introdotto dopo il comma 5 bis dell'art.276/03 ,il comma 5 ter ,che di seguitpo si riportano:
5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilita' ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991.
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo: a) di soggetti disoccupati percettori dell'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi; b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta comunque fermo quanto previsto dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; c) di lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del n. 18) dell'articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008.
5-quater. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 non operano nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro
Il secondo, invece ,nell'art.8 ,commi 1 e 2 prevede la c.d. contrattazione collettiva di prossimita',stabilendo quanto segue
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia neiconfronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali,finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori,alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivita' e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attivita'.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro edella produzione con riferimento:
a) ....
b) ... ;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto,modulato o flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e
ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
Si conclude riportando lo stralcio della circolare n.18/12 del MLPS sulla Riforma Fornero riguardante il lavoro in somministrazione
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Contratto a termine "a causale"
In questa sede si ritiene opportuno fornire chiarimenti in ordine alle modifiche apportate dalla Riforma con riferimento anzitutto alle ipotesi in cui non è necessario indicare le ragioni di carattere "tecnico, produttivo, organizzati" e sostitutivo" (cd. causalone) ai fini della valida stipulazione del contratto.
Secondo l'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, in via generale, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. Identica condizione è richiesta, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003, in relazione alla somministrazione a tempo determinato.
Ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. b), della L n. 92/2012 – che inserisce il comma 1 bis nel corpo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 il cd. causalone non è tuttavia richiesto "nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n 276″.
La formulazione si riferisce al "primo rapporto a tempo determinato" tra lavoratore e datore di lavoro/utilizzatore, per lo svolgimento "di qualunque tipo di mansione". Proprio il riferimento al "rapporto" e alla irrilevanza della mansione cui è adibito il lavoratore porta a ritenere che la deroga al causalone possa trovare applicazione una e una sola volta tra due medesimi soggetti stipulanti il contratto a tempo determinato. In altre parole, il causalone sarebbe quindi richiesto nel caso in cui il lavoratore venga assunto a tempo determinato o inviato in missione presso un datore di lavoro/utilizzatore con cui ha intrattenuto già un primo rapporto lavorativo di natura subordinata.
L'introduzione del primo contratto a tempo determinato "acausale" è infatti anche finalizzata ad una miglior verifica delle attitudini e capacità professionali del lavoratore in relazione all'inserimento nello specifico contesto lavorativo; pertanto non appare coerente con la ratio normativa estendere il regime semplificato in relazione a rapporti in qualche modo già "sperimentati".
Ciò a maggior ragione vale per la stipula di contratti a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro con cui si è intrattenuto un precedente rapporto a tempo indeterminato.
Inoltre, il primo rapporto a tempo determinato, in relazione al quale non è richiesta l'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, non può avere una durata superiore a 12 mesi. Se ad esempio il primo rapporto ha una durata di soli 3 mesi, in caso di successiva assunzione a tempo determinato, occorrerà indicare le ragioni che lo giustificano.
In tal senso, pertanto, il periodo di 12 mesi non costituisce una "franchigia" – o comunque un periodo in qualche modo frazionabile – nell'ambito della quale si è sempre esonerati dalla individuazione del causalone. Peraltro si ricorda che il primo rapporto a termine "acausale" non è in nessun caso prorogabile, nemmeno qualora lo stesso abbia avuto una durata inferiore ai 12 mesi e sino a tale durata massima. Resta invece applicabile anche in tale ipotesi la previsione di cui all'art 5, comma 2, del D.Lgs. n. 368/2001 (peraltro anch'essa modificata dalla L. n. 92/2012) secondo la quale, solo al superamento di un periodo di 30 o 50 giorni dalla scadenza del contratto, lo stesso "si considera a tempo indeterminato dalla scadenze dei predetti termini".
Ancora l'art. 1, comma 9 lett. b). della riforma stabilisce che "i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinalo avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva". Qui il Legislatore introduce la possibilità, da parte della contrattazione collettiva, di stabilire una disciplina alternativa ("in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo") a quella individuata nella prima parte della formulazione normativa.
Va anzitutto rilevato che la contrattazione collettiva abilitata ad intervenire è quella posta in essere dalle parti sociali comparativamente più rappresentative.
In secondo luogo si afferma che l'intervento può avvenire:
- in via diretta a livello interconfederale o di categoria;
- ovvero in via delegata ai livelli decentrati.
Questa seconda ipotesi sancisce esplicitamente una gerarchia tra i diversi livelli di contrattazione, dopo che l'art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011) aveva invece previsto la possibilità, da parte della contrattazione collettiva anche aziendale, di introdurre discipline derogatorie alle previsioni di legge e dei contratti nazionali su determinate materie. Stando ai consueti criteri interpretativi si ritiene pertanto esclusa la possibilità, da parte della contrattazione collettiva decentrata, di introdurre una disciplina diversa da quella già prevista dal Legislatore se non espressamente delegata a livello interconfederale o di categoria.
In ogni caso la contrattazione collettiva potrà stabilire discipline alternative entro determinati limiti e, in particolare, potrà decidere che il contratto a tempo determinato non debba essere "sorretto" dal causalone nei casi in cui l'assunzione avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato da:
- avvio di una nuova attività;
- lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
- implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
- fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
- rinnovo o proroga di una commessa consistente.
Inoltre l'assunzione non potrà riguardare più del 6% del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva.
b)Periodo massimo di occupazione di 36 mesi
Occorre poi fornire alcuni chiarimenti in ordine alla previsione che impone un periodo massimo di occupazione a tempo determinato, presso Io stesso datore di lavoro e per lo svolgimento di mansioni equivalenti, di 36 mesi.
Va anzitutto ricordato che il comma 4 bis dell'art. 5 del D.Lgs n. 368/2001 stabilisce che qualora, a causa di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza del predetto termine.
La novità della riforma sta nel computo del periodo massimo di 36 mesi. È infatti previsto che a tal fine,"si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti tra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato".
La norma vuole evidentemente evitare che, attraverso il ricorso alla somministrazione di lavoro, si possano aggirare i limiti all'impiego dello stesso lavoratore con mansioni equivalenti; in tal modo, pertanto, nel limite dei 36 mesi andranno computati anche i periodi di occupazione -sempre con mansioni equivalenti legati ad una somministrazione a tempo determinato.
Ne consegue pertanto che i datori di lavoro dovranno tener conto, al fini dell'indicato limite dei 36 mesi, dei periodi di lavoro svolti in forza di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati a far data dal 18 luglio p.v. (data di entrata in vigore della Legge).
Si ricorda, in ogni caso, che il periodo massimo di 36 mesi, peraltro derogabile dalla contrattazione collettiva, rappresenta un limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non al ricorso alla somministrazione di lavoro. Ne consegue che raggiunto tale limite il datore di lavoro potrà comunque ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi.
nistrazione:
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