Si ritiene confacente evidenziare le conseguenze che in prastica si determinano per effetto della sentenza d'illegittimita' della Corte Ciostituzionmale con cui in data 24.10 risulta annullata l'obbligastorieta' del tentativo di conciliazione nelle cause civili e commerciale stabilita dal dec.legvo n.28/10
Preliminarmente appare funzionale ricordare che la mediazione facoltativa vale per le in masteria d: condominio ,ditritti reali,divisione ,successioni ereditasrie ,patti di famiglia,locazione ,comodato ,affittodi aziende,risarcimento del danno deriivantre dalla circolazione di veicoli e natanti ,da responsabilita' medica e da diffamazione con ilmezzo della stampsa o con altro mezzo di pubblicita' ,cpontratti assicuratiovi,bancari e finanziari.
Inoltre con l'abolizione dell'obbligatyorieta della me4diazione vengono meno le sanzioni pecunisarie per i non partecipanti
Infine si sottolinea che il legale deve fornire informazioni sull'istituto ,non riferendo piu' ipotesi di conciliazione obbligatoria.
Resta chiaro che dopo la sentenza rimane la mediazione facoltativa ,ma si rischia che la consistenza della medesima si riduca enormemente se non viene significatimante sostenuta ed ioncentivata dai legali delle parti controvertenti coinvolte nella lite.
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