Il Consiglio nella riunione del 26 scorso ha   approvato un decreto legge che, in attuazione della   sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, ripristina la disciplina del trattamento di fine servizio nei riguardi del personale interessato dalla pronuncia.

In  merito alla   predetta  sentenza  della Corte Costituzionale , che ha dichiarato illegittima la trattenuta del 2,50% presente nei  prospetti paga dei dipendenti pubblici  come "opera di previdenza" (2,50 % dell'80 % della base contributiva lorda, dunque il 2% del totale),  si forniscono  le seguenti precisazioni :

1)laentanza richiamata riguarda l'art.12 comma 10 della legge n.122/10,secondo cui:"Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost., 11 ottobre 2012, n. 223, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973)

2)  l' art.12, comma 10, del D.L. 78/2010, cinvertito  in legge n.122/2010  , in base all'art. 136 della Costituzione e all'art. 30, terzo comma, della Legge 11.3.1953 n. 87,  ha cessato di avere efficacia dal 18 ottobre u.s. e cioè dal giorno dopo la pubblicazione nella G.U. – 1^ serie speciale – n. 41 del 17.10.2012,  e dunque ne annulla gli effetti presenti, passati e futuri, e conseguentemente quelli economici.

3)Il pronunciamento della Corte vale per tutti i dipendenti pubblici assunti prima del 2001, che secondo alcune stime ammontano a circa 2 milioni,  in quanto ai dipendenti  assunti successivamente a quella data non viene applicata la ritenuta essendo stato ridotto proporzionalmente il loro stipendio.

4)La sentenza della Corte, in virtù della sua inappellabilità,  obbliga tutte le Amministrazioni, da una parte a sospendere da subito la trattenuta in busta paga  e dall'altra a restituire le somme indebitamente trattenute dal 1.01.2011.

5)Per quanto attiene l'adeguamento delle buste paga con esclusione della trattenuta in argomento, la cosa  sarebbe  avvenire con una certa rapidità

6)Per quanto invece riguarda gli effetti retroattivi della sentenza, e cioè la restituzione ai lavoratori delle somme illegittimamente trattenute dal 1 gen. 2011,  la questione appare un po' più complessa, non fosse altro che per la dimensione economica ( si parla  di 3,8 mld di € di costo complessivo per le casse pubbliche).  Quindi dovrà essere operata una variazione di bilancio per restituire ai lavoratori le trattenute operate nel 2011 e nel 2012.

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 scorso ha la  finalita' di   dare attuazione  in maniera uniforme e conforme all'aggiornamento delle tabelle retributive  ed ai  rimborsi degli arretrati spettanti ai  pubblici dipendenti .interessati