Il Ministero dell'Economia ha predisposto il decreto attuativo del nuovo regime dell'iva per cassa, previsto dal Dl 83/2012, che sarà presto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e troverà applicazione con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012.
La decorrenza del nuovo regime inizialmente era prevista per il 1 gennaio 2013 ma, a sorpresa, la data è stata anticipata e senza difficoltà potranno accedere al regime già dal 2012 i contribuenti mensili mentre di fatto appare più complicata la gestione per i contribuenti trimestrali.
Il nuovo sistema sarà di fatto un vero e proprio regime che si applicherà a tutte le operazioni attive e passive poste in essere dall'operatore che eserciterà la relativa opzione - da manifestarsi secondo le modalità disposte da un prossimo provvedimento delle Entrate. Il nuovo regime prevede il rinvio dell'esigibilità dell'Iva al momento dell'incasso della fattura emessa collegata al rinvio della detraibilità dell'imposta su beni ed i servizi acquistati fino al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori. D'altro canto, i cessionari o committenti che acquistano beni o servizi da soggetti che applicano la nuova Iva per cassa potranno detrarre l'imposta applicata al momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.
Il nuovo regime speciale pone, comunque, per il cedente/prestatore il limite temporale di un anno al differimento dell'esigibilità dell'imposta sulle operazioni attive decorrente dal momento di effettuazione dell'operazione salvo che il cessionario/committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o anche esecutive.
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