Le disposizioni relative all'asrgomento di cui al titolo sono previste negli artt.25,28 e 29 del decreto legge n.179/12,il cui testo  è riportato  di seguito.

 Art. 25 Start-up innovativa e incubatore certificato:
                finalita', definizione e pubblicita'

1. Le presenti disposizioni sono dirette  a  favorire  la  crescita
sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l'occupazione,  in  particolare
giovanile,  con  riguardo  alle  imprese  start-up  innovative,  come
definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato
nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato  in  allegato  al
Documento  di  economia  e  finanza  (DEF)  del   2012   e   con   le
raccomandazioni  e  gli  orientamenti  formulati  dal  Consiglio  dei
Ministri dell'Unione europea. Le disposizioni della presente  sezione
intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova  cultura
imprenditoriale,  alla  creazione  di  un   ecosistema   maggiormente
favorevole  all'innovazione,  cosi'  come   a   promuovere   maggiore
mobilita'  sociale  e  ad  attrarre  in  Italia  talenti  e  capitali
dall'estero.
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa,  di
seguito «start-up innovativa», e' la societa' di capitali, costituita
anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero  una  Societas
Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73  del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  le  cui
azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono  quotate
su  un  mercato  regolamentato  o  su  un  sistema  multilaterale  di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale
sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci  sono
detenute da persone fisiche;
b) e' costituita e  svolge  attivita'  d'impresa  da  non  piu'  di
quarantotto mesi;
c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
d)  a  partire  dal  secondo  anno  di  attivita'  della   start-up
innovativa, il totale del valore della produzione annua,  cosi'  come
risultante  dall'ultimo  bilancio  approvato  entro  sei  mesi  dalla
chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la  produzione
e la commercializzazione di prodotti o  servizi  innovativi  ad  alto
valore tecnologico;
g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a
seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 30 per
cento del maggiore valore fra costo e valore totale della  produzione
della start-up innovativa. Dal computo per  le  spese  in  ricerca  e
sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di  beni  immobili.  Le
spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e  sono  descritte  in
nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di  vita,  la
loro effettuazione e' assunta tramite dichiarazione sottoscritta  dal
legale rappresentante della start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi  titolo,  in
percentuale  uguale  o  superiore  al  terzo   della   forza   lavoro
complessiva, di personale in  possesso  di  titolo  di  dottorato  di
ricerca  o  che  sta  svolgendo  un  dottorato  di   ricerca   presso
un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di  laurea  e
che  abbia  svolto,  da  almeno  tre  anni,  attivita'   di   ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in  Italia
o all'estero;
3) sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale
relativa  a  una  invenzione  industriale,  biotecnologica,   a   una
topografia di prodotto  a  semiconduttori  o  a  una  nuova  varieta'
vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale  e  all'attivita'
d'impresa.
3. Le societa' gia' costituite alla data di  conversione  in  legge
del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti  dal  comma
2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente  decreto
se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio  del
registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del  codice  civile,
una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che  attesti
il possesso dei requisiti previsti dal  comma  2.  In  tal  caso,  la
disciplina di cui alla presente sezione  trova  applicazione  per  un
periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, se la start-up innovativa e' stata costituita  entro  i  due
anni precedenti, di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni
precedenti, e di due anni, se e' stata  costituita  entro  i  quattro
anni precedenti.
4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione  sociale
le start-up innovative di cui al comma 2  e  3  che  operano  in  via
esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1,  del  decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
5.  Ai  fini  del  presente  decreto,  l'incubatore   di   start-up
innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato»  e'  una
societa' di capitali,  costituita  anche  in  forma  cooperativa,  di
diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai
sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la  nascita  e
lo sviluppo di start-up innovative ed e'  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:
a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad  accogliere
start-up innovative,  quali  spazi  riservati  per  poter  installare
attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate  all'attivita'  delle  start-up
innovative,  quali  sistemi  di  accesso  alla  rete  internet,  sale
riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta  competenza
in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura
tecnica e di consulenza manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con  universita',  centri
di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari  che  svolgono
attivita' e progetti collegati a start-up innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a
start-up innovative, la cui sussistenza  e'  valutata  ai  sensi  del
comma 7.
6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del
comma 5 e' autocertificato dall'incubatore  di  start-up  innovative,
mediante dichiarazione sottoscritta  dal  rappresentante  legale,  al
momento dell'iscrizione alla  sezione  speciale  del  registro  delle
imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori
minimi che sono stabiliti con decreto del  Ministero  dello  sviluppo
economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di  conversione  in
legge del presente decreto.
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5  e'
autocertificato  dall'incubatore  di  start-up  innovative,  mediante
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante  legale  presentata  al
registro delle imprese, sulla base di valori minimi  individuati  con
il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui  al
comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:
a)  numero  di  candidature  di  progetti   di   costituzione   e/o
incubazione di start-up innovative  ricevute  e  valutate  nel  corso
dell'anno;
b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;
c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;
e) percentuale di variazione del numero complessivo degli  occupati
rispetto all'anno, precedente;
f) tasso di  crescita  media  del  valore  della  produzione  delle
start-up innovative incubate;
g) capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative incubate;
h)  numero  di  brevetti  registrati  dalle   start-up   innovative
incubate,  tenendo  conto  del  relativo  settore   merceologico   di
appartenenza.
8. Per le  start-up  innovative  di  cui  al  comma  2  e  per  gli
incubatori certificati di cui al comma 5,  le  Camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  istituiscono  una   apposita
sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo  2188
del codice civile,  a  cui  la  start-up  innovativa  e  l'incubatore
certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della
disciplina della presente sezione.
9. Ai fini dell'iscrizione  nella  sezione  speciale  del  registro
delle imprese di cui al comma 8, la  sussistenza  dei  requisiti  per
l'identificazione  della  start-up   innovativa   e   dell'incubatore
certificato di cui rispettivamente  al  comma  2  e  al  comma  5  e'
attestata mediante apposita autocertificazione  prodotta  dal  legale
rappresentante e  depositata  presso  l'ufficio  del  registro  delle
imprese.
10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al  comma
8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali, delle  informazioni  relative,  per  la  start-up
innovativa: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al bilancio,  ai  rapporti  con  gli  altri
attori  della  filiera  quali  incubatori  o  investitori;  per   gli
incubatori  certificati:  all'anagrafica,  all'attivita'  svolta,  al
bilancio, cosi' come ai requisiti previsti al comma 5.
11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa,
e  13,  per  l'incubatore   certificato,   sono   rese   disponibili,
assicurando  la  massima  trasparenza  e  accessibilita',   per   via
telematica o su supporto informatico in formato  tabellare  gestibile
da  motori  di  ricerca,   con   possibilita'   di   elaborazione   e
ripubblicazione gratuita da  parte  di  soggetti  terzi.  Le  imprese
start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso
informatico alle suddette informazioni dalla home  page  del  proprio
sito Internet.
12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione
speciale del registro delle imprese di cui  al  comma  8,  a  seguito
della  compilazione  e  presentazione  della   domanda   in   formato
elettronico, contenente le seguenti informazioni:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese l'attivita'  e
le spese in ricerca e sviluppo;
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding,
con autocertificazione di veridicita';
f) elenco delle societa' partecipate;
g)  indicazione  dei  titoli   di   studio   e   delle   esperienze
professionali dei soci e del  personale  che  lavora  nella  start-up
innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
h)  indicazione  dell'esistenza  di  relazioni  professionali,   di
collaborazione o commerciali con incubatori certificati,  investitori
istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
l) elenco dei diritti di  privativa  su  proprieta'  industriale  e
intellettuale.
13.  L'incubatore  certificato  e'  automaticamente  iscritto  alla
sezione speciale del registro delle imprese di  cui  al  comma  8,  a
seguito della compilazione e presentazione della domanda  in  formato
elettronico, contenente le seguenti  informazioni  recanti  i  valori
degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7,  conseguiti  dall'incubatore
certificato alla data di iscrizione:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta;
e)  elenco  delle  strutture  e  attrezzature  disponibili  per  lo
svolgimento della propria attivita';
f) indicazione delle esperienze  professionali  del  personale  che
amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali  dati
sensibili;
g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con  universita'  e
centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attivita' di sostegno
a start-up innovative.
14. Le informazioni  di  cui  ai  commi  12  e  13  debbono  essere
aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte  al
regime di pubblicita' di cui al comma 10.
15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro
sei mesi dalla  chiusura  di  ciascun  esercizio,  il  rappresentante
legale  della  start-up  innovativa  o  dell'incubatore   certificato
attesta  il  mantenimento  del  possesso   dei   requisiti   previsti
rispettivamente  dal  comma  2  e  dal  comma  5  e   deposita   tale
dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e
5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato  sono  cancellati
d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al
presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del
registro delle imprese. Ai fini di cui al  periodo  precedente,  alla
perdita  dei  requisiti  e'  equiparato  il  mancato  deposito  della
dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
17. Le Camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,
provvedono alle attivita' di cui  al  presente  articolo  nell'ambito
delle  dotazioni  finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente.

Art. 28   Disposizioni in materia di rapporto
            di lavoro subordinato in start-up innovative

1. Le disposizioni del presente articolo trovano  applicazione  per
il periodo di 4 anni dalla  data  di  costituzione  di  una  start-up
innovativa di cui all'articolo  25,  comma  2,  ovvero  per  il  piu'
limitato  periodo  previsto  dallo  stesso  per  le   societa'   gia'
costituite.
2.  Le  ragioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 6  settembre  2001,  n.  368,  si  intendono  sussistenti
qualora il  contratto  a  tempo  determinato  sia  stipulato  da  una
start-up innovativa  per  lo  svolgimento  di  attivita'  inerenti  o
strumentali all'oggetto sociale della stessa.
3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2  puo'  essere
stipulato per una durata  minima  di  sei  mesi  ed  una  massima  di
trentasei mesi. Entro il predetto  limite  di  durata  massima,  piu'
successivi contratti a tempo determinato  possono  essere  stipulati,
per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  senza
l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5, comma 3, del  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368,  o  anche  senza  soluzione  di
continuita'. In deroga  al  predetto  limite  di  durata  massima  di
trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato
tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento  delle  attivita'
di cui al comma 2 puo' essere stipulato per la durata residua massima
di cui al comma 1, a condizione che la stipulazione avvenga presso la
Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
4. Qualora, per effetto  di  successione  di  contratti  a  termine
stipulati a norma del  presente  decreto,  o  comunque  a  norma  del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni
di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro  e  lo
stesso lavoratore abbia complessivamente superato i  trentasei  mesi,
comprensivi di proroghe o  rinnovi,  o  la  diversa  maggiore  durata
stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente  dagli  eventuali
periodi di interruzione tra un contratto e l'altro,  il  rapporto  di
lavoro si considera a tempo indeterminato.
5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di  cui  al
presente articolo oltre  la  durata  massima  prevista  dal  medesimo
articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione
privi  dei  caratteri  della  prestazione  d'opera  o  professionale,
determinano la trasformazione degli stessi contratti in  un  rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
6. Per quanto non diversamente disposto dai  precedenti  commi,  ai
contratti a tempo determinato disciplinati dal presente  articolo  si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2001,
n. 368.
7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una  societa'  di  cui
all'articolo 25, comma 2, e' costituita da una  parte  che  non  puo'
essere inferiore al minimo  tabellare  previsto,  per  il  rispettivo
livello di inquadramento, dal contratto  collettivo  applicabile,  e,
dall'altra,  da  una  parte  variabile,  consistente  in  trattamenti
collegati  all'efficienza  o  alla  redditivita'  dell'impresa,  alla
produttivita' del lavoratore o del  gruppo  di  lavoro,  o  ad  altri
obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti,  incluse
l'assegnazione di opzioni per l'acquisto  di  quote  o  azioni  della
societa' e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.
8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale  possono
definire anche con  accordi  interconfederali  o  avvisi  comuni:  a)
criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al
comma  7  funzionali  alla  promozione  dell'avvio   delle   start-up
innovative, nonche' criteri per la definizione della parte  variabile
di cui al comma 7; b) disposizioni finalizzate all'adattamento  delle
regole di  gestione  del  rapporto  di  lavoro  alle  esigenze  delle
start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo  sviluppo  e
stabilizzarne la presenza nella realta' produttiva.
9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto  a  termine  ai
sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una  societa'
che non risulti avere i  requisiti  di  start-up  innovativa  di  cui
all'articolo 25 comma 2, il contratto si considera stipulato a  tempo
indeterminato e trovano applicazione  le  disposizioni  derogate  dal
presente articolo.
10. Gli  interventi  e  le  misure  di  cui  al  presente  articolo
costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per  gli  effetti  di
cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,
con  specifico  riferimento  alla  loro  effettiva  funzionalita'  di
promozione delle start-up innovative di cui al presente  decreto,  in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 32.

Art. 29 Incentivi all'investimento in start-up innovative

1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all'imposta  lorda  sul  reddito
delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della
somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una  o  piu'
start-up innovative direttamente ovvero per il tramite  di  organismi
di   investimento   collettivo   del    risparmio    che    investano
prevalentemente in start-up innovative.
2. Ai fini di  tale  verifica,  non  si  tiene  conto  delle  altre
detrazioni eventualmente spettanti al contribuente.  L'ammontare,  in
tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento
puo' essere portato in  detrazione  dall'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche nei periodi d'imposta successivi,  ma  non  oltre  il
terzo.
3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro  500.000  e
deve essere mantenuto per  almeno  due  anni;  l'eventuale  cessione,
anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale  termine,
comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per  il  contribuente
di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e  2015,  non  concorre  alla
formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul  reddito
delle societa', diversi da imprese start-up  innovative,  il  20  per
cento della somma investita  nel  capitale  sociale  di  una  o  piu'
start-up innovative direttamente ovvero per il tramite  di  organismi
di  investimento  collettivo  del  risparmio  o  altre  societa'  che
investano prevalentemente in start-up innovative.
5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non  puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e
deve essere mantenuto per  almeno  due  anni.  L'eventuale  cessione,
anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale  termine,
comporta la decadenza dal  beneficio  ed  il  recupero  a  tassazione
dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio  o  altre
societa' che investano prevalentemente in imprese start-up innovative
non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.
7.  Per  le  start-up  a  vocazione  sociale  cosi'  come  definite
all'articolo  25,  comma  4  e  per  le  start-up  che  sviluppano  e
commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma
1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui
al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita.
8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  entro  60  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
individuate le modalita' di attuazione  delle  agevolazioni  previste
dal presente articolo.
9.  L'efficacia  della  disposizione  del  presente   articolo   e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea , richiesta a cura del Ministero  dello  sviluppo
economico.