Le disposizioni relative all'asrgomento di cui al titolo sono previste negli artt.25,28 e 29 del decreto legge n.179/12,il cui testo è riportato di seguito.
Art. 25 Start-up innovativa e incubatore certificato:
finalita', definizione e pubblicita'
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l'occupazione, in particolare
giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, come
definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato
nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al
Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le
raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei
Ministri dell'Unione europea. Le disposizioni della presente sezione
intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura
imprenditoriale, alla creazione di un ecosistema maggiormente
favorevole all'innovazione, cosi' come a promuovere maggiore
mobilita' sociale e ad attrarre in Italia talenti e capitali
dall'estero.
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di
seguito «start-up innovativa», e' la societa' di capitali, costituita
anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas
Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui
azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate
su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale
sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci sono
detenute da persone fisiche;
b) e' costituita e svolge attivita' d'impresa da non piu' di
quarantotto mesi;
c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attivita' della start-up
innovativa, il totale del valore della produzione annua, cosi' come
risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla
chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione
e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico;
g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a
seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 30 per
cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione
della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e
sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili. Le
spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in
nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la
loro effettuazione e' assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante della start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in
percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro
complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di
ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso
un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e
che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia
o all'estero;
3) sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale
relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una
topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta'
vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attivita'
d'impresa.
3. Le societa' gia' costituite alla data di conversione in legge
del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma
2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto
se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del
registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile,
una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti
il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la
disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un
periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, se la start-up innovativa e' stata costituita entro i due
anni precedenti, di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni
precedenti, e di due anni, se e' stata costituita entro i quattro
anni precedenti.
4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale
le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via
esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di start-up
innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato» e' una
societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di
diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai
sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e
lo sviluppo di start-up innovative ed e' in possesso dei seguenti
requisiti:
a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere
start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare
attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle start-up
innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale
riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza
in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura
tecnica e di consulenza manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con universita', centri
di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono
attivita' e progetti collegati a start-up innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a
start-up innovative, la cui sussistenza e' valutata ai sensi del
comma 7.
6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del
comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up innovative,
mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al
momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle
imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori
minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in
legge del presente decreto.
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 e'
autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al
registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con
il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al
comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:
a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o
incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso
dell'anno;
b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;
c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;
e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati
rispetto all'anno, precedente;
f) tasso di crescita media del valore della produzione delle
start-up innovative incubate;
g) capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative incubate;
h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative
incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di
appartenenza.
8. Per le start-up innovative di cui al comma 2 e per gli
incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita
sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188
del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore
certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della
disciplina della presente sezione.
9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro
delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per
l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore
certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 e'
attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale
rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle
imprese.
10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali, delle informazioni relative, per la start-up
innovativa: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri
attori della filiera quali incubatori o investitori; per gli
incubatori certificati: all'anagrafica, all'attivita' svolta, al
bilancio, cosi' come ai requisiti previsti al comma 5.
11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa,
e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili,
assicurando la massima trasparenza e accessibilita', per via
telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile
da motori di ricerca, con possibilita' di elaborazione e
ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese
start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso
informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio
sito Internet.
12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione
speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito
della compilazione e presentazione della domanda in formato
elettronico, contenente le seguenti informazioni:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese l'attivita' e
le spese in ricerca e sviluppo;
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding,
con autocertificazione di veridicita';
f) elenco delle societa' partecipate;
g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze
professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up
innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di
collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori
istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
l) elenco dei diritti di privativa su proprieta' industriale e
intellettuale.
13. L'incubatore certificato e' automaticamente iscritto alla
sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a
seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato
elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori
degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore
certificato alla data di iscrizione:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta;
e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo
svolgimento della propria attivita';
f) indicazione delle esperienze professionali del personale che
amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati
sensibili;
g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con universita' e
centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attivita' di sostegno
a start-up innovative.
14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere
aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al
regime di pubblicita' di cui al comma 10.
15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro
sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante
legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato
attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti
rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale
dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e
5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati
d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al
presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del
registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla
perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della
dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
provvedono alle attivita' di cui al presente articolo nell'ambito
delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 28 Disposizioni in materia di rapporto
di lavoro subordinato in start-up innovative
1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per
il periodo di 4 anni dalla data di costituzione di una start-up
innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero per il piu'
limitato periodo previsto dallo stesso per le societa' gia'
costituite.
2. Le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si intendono sussistenti
qualora il contratto a tempo determinato sia stipulato da una
start-up innovativa per lo svolgimento di attivita' inerenti o
strumentali all'oggetto sociale della stessa.
3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2 puo' essere
stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di
trentasei mesi. Entro il predetto limite di durata massima, piu'
successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati,
per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, senza
l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione di
continuita'. In deroga al predetto limite di durata massima di
trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato
tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle attivita'
di cui al comma 2 puo' essere stipulato per la durata residua massima
di cui al comma 1, a condizione che la stipulazione avvenga presso la
Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
4. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine
stipulati a norma del presente decreto, o comunque a norma del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni
di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo
stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi,
comprensivi di proroghe o rinnovi, o la diversa maggiore durata
stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente dagli eventuali
periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di
lavoro si considera a tempo indeterminato.
5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di cui al
presente articolo oltre la durata massima prevista dal medesimo
articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione
privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale,
determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
6. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, ai
contratti a tempo determinato disciplinati dal presente articolo si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368.
7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una societa' di cui
all'articolo 25, comma 2, e' costituita da una parte che non puo'
essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo
livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e,
dall'altra, da una parte variabile, consistente in trattamenti
collegati all'efficienza o alla redditivita' dell'impresa, alla
produttivita' del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri
obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse
l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della
societa' e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.
8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono
definire anche con accordi interconfederali o avvisi comuni: a)
criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al
comma 7 funzionali alla promozione dell'avvio delle start-up
innovative, nonche' criteri per la definizione della parte variabile
di cui al comma 7; b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle
regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle
start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e
stabilizzarne la presenza nella realta' produttiva.
9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine ai
sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una societa'
che non risulti avere i requisiti di start-up innovativa di cui
all'articolo 25 comma 2, il contratto si considera stipulato a tempo
indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate dal
presente articolo.
10. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo
costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per gli effetti di
cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
con specifico riferimento alla loro effettiva funzionalita' di
promozione delle start-up innovative di cui al presente decreto, in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 32.
Art. 29 Incentivi all'investimento in start-up innovative
1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all'imposta lorda sul reddito
delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della
somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu'
start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi
di investimento collettivo del risparmio che investano
prevalentemente in start-up innovative.
2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre
detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in
tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento
puo' essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il
terzo.
3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e
deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione,
anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine,
comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente
di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, non concorre alla
formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle societa', diversi da imprese start-up innovative, il 20 per
cento della somma investita nel capitale sociale di una o piu'
start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi
di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che
investano prevalentemente in start-up innovative.
5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e
deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione,
anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine,
comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione
dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre
societa' che investano prevalentemente in imprese start-up innovative
non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.
7. Per le start-up a vocazione sociale cosi' come definite
all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e
commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma
1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui
al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste
dal presente articolo.
9. L'efficacia della disposizione del presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea , richiesta a cura del Ministero dello sviluppo
economico.
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