Si riportano le seguenti decisione della Corte di Cassazione in masteria di lavoro e previdenza sociale
Sentenza 18 ottobre 2012, n. 40890
 .Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio mortale e nomina di un RSPP
L'ordine di considerazioni che precede induce a rilevare che sia l'apprezzamento in fatto compiuto dal giudici di merito che la valutazione in ordine alla diversità dei ruoli delle figure aziendali ora indicate, risultano immuni da errori logici o giuridici. In particolare, deve osservarsi che del tutto legittimamente la Corte territoriale ha sottolineato che l'intervenuta designazione di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione non escludeva la responsabilità del datore di lavoro, atteso che il predetto soggetto non era stato delegato a svolgere concretamente i compiti di osservanza delle norme antinfortunistiche. E che del pari conferentemente il Collegio ha sottolineato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in sostanza, assume la veste di consulente del datore di lavoro, il quale fa propri gli studi elaborati dal predetto consulente. Del resto, questa Suprema Corte ha pure chiarito che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è una sorta di consulente del datore di lavoro e che i risultati dei suoi studi ed elaborazioni sono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1841 del 16.12.2009, dep. 15.01.2010, Rv. 246163).
Conclusivamente sul punto, deve poi sottolinearsi che questa Corte regolatrice ha chiarito che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, anche "in concorso con il datore di lavoro", del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32195 del 15.07.2010, dep. 20.08.2010, Rv. 248555).
Sentenza 18 ottobre 2012, n. 40906
Appropriazione indebita - Amministrazione condominale - Servizio di portierato - Contributi previdenziali - Mancato versamento - Sussiste.
Manifestamente privo di fondamento è l'assunto dell'irrilevanza penale dell'omesso versamento dei contributi per il portiere dello stabile, perché in contrasto con l'orientamento di questa corte secondo cui integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell'amministratore condominiale che, ricevute le somme di denaro necessarie dai condomini, ometta di versare i contributi previdenziali per il servizio di portierato (Cass. 41462/2010).
La censura di vizio di motivazione in ordine all'attribuibitità del reato di falso al F. in quanto modelli falsificati non risultavano oggetto di consegna da parte sua, è poi contraddetta dallo stesso contenuto del ricorso che, nella parte in cui riassume le risultanze, e in particolare il contenuto della querela del B., nuovo amministratore, non manca di ricordare che, secondo il querelante, il F. aveva informalmente consegnato al contabile pro tempore alcuni modelli F24. Ma, ciò che più conta, dalla sentenza di primo grado, la cui motivazione integra quella di secondo trattandosi di doppia conforme, risulta, con la precisa citazione delle fonti, che gli F24 recanti il falso timbro della banca, erano stati allegati dal prevenuto alla documentazione contabile e fiscale del condominio, restando quindi meramente generica ed ipotetica la possibilità che altri fosse l'autore della falsificazione
Sentenza 22 ottobre 2012, n. 41191
Sicurezza sul lavoro - Lesioni colpose - Incidente sul lavoro - Mancanza di adeguata formazione - Responsabilità del datore di lavoro
Occorre evidenziare che La Corte di Appello ha correttamente considerato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della possibile negligenza con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni; e che la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile, tale da presentare i caratteri della eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo.
Invero, le considerazioni svolte dalla Corte territoriale si collocano nell'alveo dell'orientamento espresso ripetutamente da questa Suprema Corte di Cassazione, In riferimento alla valenza esimente da assegnare alla condotta colposa posta in essere dal lavoratore, rispetto al soggetto che versa in posizione di garanzia. Si è, infatti, chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sull'imprenditore risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; e che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass. Sez. 4, sentenza n. 8676, del 14.06.1996, dep. 24.09.1996, Rv. 206012; Cass., Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. 20.03.2000, Rv. 215686; Cass. Sez. 4, sentenza n. 12115 del 3.06.1999, dep. 22.10.1999, Rv. 214999). La Suprema Corte ha pure osservato che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore - come certamente è avvenuto nel caso di specie - che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109).
 Sentenza n. 17803 del 17 ottobre 2012.
Agevolazioni in favore del datore che assume lavoratori  dalle liste di mobilità - Rapporti a tempo indeterminato   - Estensione a premi Inail - Non sussiste
Qualora il datore di lavoro proceda all'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, ha diritto alle agevolazioni contributive ma non agli sgravi sui premi INAIL.
In ordine all'esclusione degli sgravi sui premi Inail ,la Suprema Corte ha stabilito invece che l'interpretazione autentica fornita dalla Finanziaria per il 2001 alla L. 388 del 2000, art. 68, comma 6, in relazione alla disposizione di cui alla L. 223/1991, art. 8, co. 2 riguardante la fattispecie del lavoro a tempo determinato("La L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 2, si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL") deve ragionevolmente intendersi estesa anche alla disposizione di cui all'art. 25, co. 9 della stessa legge e riguardante la diversa fattispecie del lavoro a tempo indeterminato.
Sentenza 23 ottobre 2012, n. 18149
Contratto - Mansioni promiscue - Inquadramento al livello superiore - Sussiste
Il primo motivo è fondato. La corte territoriale ha escluso che nelle mansioni
svolte dalle ricorrenti ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 11, secondo comma,
del CCNL di categoria in quanto il concetto di promiscuità implica la continuità
delle relative mansioni, mentre, nel caso in esame, le ricorrenti svolgevano
tali mansioni solo nella giornata di sabato, e quindi in quantità nettamente
inferiore alle ordinarie mansioni per le quali erano correttamente inquadrate ad
un livello inferiore. L'argomentazione della corte romana non è aderente al
dettato della citata norma contrattuale, riportata nel ricorso per cassazione, e
che espressamente esclude la prevalenza delle mansioni superiori al fine del
riconoscimento del livello superiore che deve essere comunque riconosciuto
indipendente dalla prevalenza delle corrispondenti mansioni. Il dato letterale
di tale norma contrattuale non consente, quindi, l'interpretazione datane dalla
corte territoriale che ha escluso il superiore inquadramento sull'erroneo
presupposto della necessità della prevalenza delle mansioni superiori nel caso
della promiscuità delle mansioni stesse. Deve dunque cassarsi la sentenza
impugnata con rinvio alla corte d'appello di Roma in diversa composizione, che
si adeguerà al principio di diritto secondo cui, per il riconoscimento del
superiore inquadramento ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del CCNL di
categoria, in caso di promiscuità di mansioni, è irrilevante la prevalenza delle
superiori mansioni. Lo stesso giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle
spese di giudizio.
Sentenza 23 ottobre 2012, n. 18145
Omissione del versamento dei contributi all'Inps - Cartella esattoriale - Termine perentorio per proporre opposizione - Natura perentoria - Sussiste
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (v. per tutte Cass. 27 febbraio 2007 n. 4506).
Per i giudizi di opposizione a cartella per crediti relativi ad omissioni contributive, soggetti al rito di cui agli artt. 442 ss. cod.civ., non trova applicazione, ex art. 3 legge 742/1969, la sospensione feriale dei termini prevista da tale legge (cfr. Cass. 17 aprile 2004 n. 7346, 9 agosto 2004 n. 15376, 24 luglio 2008 n.20375).
La decadenza dal termine perentorio per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente previdenziale, preclude ogni esame delle questioni prospettate nel terzo motivo.