Uno degli strumenti contro la corruzione nella pubblica amministrazione ,di cui la legge n.190/12, in vigore dal 28 cv.m.,intende avvalersi è il rispetto delle norme sulla trasparenza sul controllo dei tempi di conclusione dei procedimernti amministrativi ed a confermarlo stanno le seguenti disposizioni contenute nella legge precitata:
a) Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di
indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e
disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
definisce modelli standard delle informazioni e dei dati
occorr enti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla
legge 190/12, secondo modalita' che consentano la loro gestione ed
analisi informatizzata;
b) Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono
al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al
rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a
prevenire il medesimo rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in
collaborazione con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi
settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.
c)Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della
corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario
supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di
assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle
linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla
Commissione.ed a tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma
tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio,
il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti
locali, il responsabile della prevenzione della corruzione e'
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata
determinazione.
d) L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile
individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno,
adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone
la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attivita'
di elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti
estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso
termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare,
ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita' a rischio di
corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui
sopra La mancata predisposizione del piano e la mancata
adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei
dipendenti costituiscono elementi di valutazione della
responsabilita' dirigenziale.
e) Il responsabile della prevenzione anticorriuzione deve provvedere a monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procediment,nonche' a monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che
con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni
di parentela o affinita' sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i
dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
f)inoltre deve individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori
rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
g) Ai fini della legge 190/12 la trasparenza dell'attivita'
amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto
previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n.150, e' assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni
relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile
accessibilita', completezza e semplicita' di consultazione, nel
rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di
segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web
istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i
relativi bilanci e conti consuntivi, nonche' i costi unitari di
realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi
erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla
base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura
altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web
istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
h) le pubblicheamministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15
del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
1)) autorizzazione o concessione;
2) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
3) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
4) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e
progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto
legislativo n.150 del 2009.
h) Le amministrazioni provvedono altresi' al monitoraggio
periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la
tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio
sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna
amministrazione.
Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio
sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica
certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze
ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e ricevere
informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi
che lo riguardano.
i)Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto
di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7
agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in materia di
procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili
in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di
identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive
modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai
procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle
relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo
specifico ufficio competente in ogni singola fase.
l)Con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini
dell'applicazione di quanto sopra precisato e le
relative modalita' di pubblicazione.
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