Uno degli strumenti   contro la corruzione nella pubblica amministrazione ,di cui  la  legge n.190/12, in vigore dal 28 cv.m.,intende avvalersi è il rispetto delle norme sulla trasparenza  sul  controllo dei tempi di conclusione dei procedimernti amministrativi  ed a confermarlo stanno le seguenti disposizioni contenute nella legge precitata:

a) Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee  di
indirizzo  adottate  dal  Comitato  interministeriale   istituito   e
disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
definisce modelli  standard  delle  informazioni  e  dei  dati
occorr enti  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  previsti  dalla
legge 190/12, secondo modalita' che consentano la loro gestione  ed
analisi informatizzata;

b) Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e  trasmettono
al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione  della  corruzione  che  fornisce  una
valutazione del  diverso  livello  di  esposizione  degli  uffici  al
rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi  volti  a
prevenire il medesimo rischio;
b)  procedure  appropriate  per   selezionare   e   formare,   in
collaborazione   con   la    Scuola    superiore    della    pubblica
amministrazione,  i  dipendenti  chiamati  ad  operare   in   settori
particolarmente esposti alla  corruzione,  prevedendo,  negli  stessi
settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.
c)Ai fini della predisposizione del  piano  di  prevenzione  della
corruzione,  il  prefetto,  su  richiesta,  fornisce  il   necessario
supporto tecnico e informativo agli enti locali,  anche  al  fine  di
assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto  delle
linee  guida  contenute   nel   Piano   nazionale   approvato   dalla
Commissione.ed a tal fine, l'organo di indirizzo politico individua,  di  norma
tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in  servizio,
il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione.  Negli  enti
locali,  il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione   e'
individuato, di norma,  nel  segretario,  salva  diversa  e  motivata
determinazione.
d) L'organo di indirizzo politico,  su  proposta  del  responsabile
individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di  ogni  anno,
adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione,  curandone
la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.  L'attivita'
di elaborazione  del  piano  non  puo'  essere  affidata  a  soggetti
estranei  all'amministrazione.  Il  responsabile,  entro  lo   stesso
termine, definisce procedure appropriate per selezionare  e  formare,
ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare  in  settori
particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita'  a  rischio  di
corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di  cui
sopra  La  mancata  predisposizione  del  piano  e  la  mancata
adozione delle  procedure  per  la  selezione  e  la  formazione  dei
dipendenti    costituiscono    elementi    di    valutazione    della
responsabilita' dirigenziale.

e) Il responsabile della prevenzione anticorriuzione deve provvedere a  monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procediment,nonche' a  monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i  soggetti  che
con  la  stessa  stipulano  contratti  o  che  sono   interessati   a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di  vantaggi
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali  relazioni
di  parentela  o  affinita'   sussistenti   tra   i   titolari,   gli
amministratori, i soci e i  dipendenti  degli  stessi  soggetti  e  i
dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
f)inoltre deve   individuare  specifici  obblighi  di  trasparenza   ulteriori
rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

g) Ai fini della  legge 190/12   la  trasparenza  dell'attivita'
amministrativa, che costituisce livello essenziale delle  prestazioni
concernenti i diritti sociali e civili ai  sensi  dell'articolo  117,
secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione,  secondo   quanto
previsto all'articolo 11 del decreto  legislativo  27  ottobre  2009,
n.150,  e'  assicurata  mediante  la  pubblicazione,  nei  siti   web
istituzionali delle  pubbliche  amministrazioni,  delle  informazioni
relative ai procedimenti amministrativi, secondo  criteri  di  facile
accessibilita',  completezza  e  semplicita'  di  consultazione,  nel
rispetto delle disposizioni  in  materia  di  segreto  di  Stato,  di
segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.  Nei  siti  web
istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i
relativi bilanci e conti  consuntivi,  nonche'  i  costi  unitari  di
realizzazione delle opere  pubbliche  e  di  produzione  dei  servizi
erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla
base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la  vigilanza  sui
contratti pubblici di  lavori,  servizi  e  forniture,  che  ne  cura
altresi'  la  raccolta  e  la  pubblicazione  nel  proprio  sito  web
istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
h) le  pubblicheamministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui  al  comma  15
del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
1)) autorizzazione o concessione;
2) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione  prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
3) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonche'  attribuzione  di  vantaggi  economici  di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
4) concorsi e prove selettive per l'assunzione  del  personale  e
progressioni di carriera di cui all'articolo 24  del  citato  decreto
legislativo n.150 del 2009.

h) Le  amministrazioni  provvedono   altresi'   al   monitoraggio
periodico  del  rispetto  dei  tempi  procedimentali  attraverso   la
tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del  monitoraggio
sono  consultabili   nel   sito   web   istituzionale   di   ciascuna
amministrazione.
Ogni amministrazione pubblica rende noto,  tramite  il  proprio
sito web istituzionale, almeno  un  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze
ai  sensi  dell'articolo  38  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre  2000,  n.445,  e  successive  modificazioni,   e   ricevere
informazioni circa i provvedimenti e  i  procedimenti  amministrativi
che lo riguardano.
i)Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina  del  diritto
di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7
agosto  1990,  n.241,  e  successive  modificazioni,  in  materia  di
procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di  rendere  accessibili
in   ogni   momento   agli   interessati,   tramite   strumenti    di
identificazione informatica di cui  all'articolo  65,  comma  1,  del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive
modificazioni,  le  informazioni  relative  ai  provvedimenti  e   ai
procedimenti amministrativi che li riguardano,  ivi  comprese  quelle
relative allo  stato  della  procedura,  ai  relativi  tempi  e  allo
specifico ufficio competente in ogni singola fase.
l)Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per le  materie  di  competenza,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  da
adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono individuate le informazioni  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  di quanto sopra precisato e  le
relative modalita' di pubblicazione.