L'argomento del titolo è trattato nella circolare n.56 del 12 ottobre 2012 sottostante con cui l'INail fornisce risposta ad alcuni quesiti.
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Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Documento: Circolare n. 56 del 12 ottobre 2012 Oggetto: Assegno per l'assistenza personale continuativa. Richiesta oltre i termini revisionali.
Quadro Normativo
Dpr 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articoli 66, numero 3) e 76;
Circolare Inail n. 96 del 6 novembre 1973: "Decentramento di attribuzione in materia di prestazioni assicurative. Comunicazioni di infortuni collettivi".
Circolare Inail n. 45 del 1° agosto 1991: "Assegno per l assistenza personale continuativa. Sentenza n. 216 del 1991 della Corte Costituzionale".
Legge 27 dicembre 2006, n.296. Articolo 1, comma 782, numero 4);
Lettera Dc Prestazioni n. 264 dell'11 gennaio 2007: "Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007) – Articolo 1, commi 778, 782 , 1187 e 1257."
PREMESSA
Sono pervenute alcune richieste di parere relative alla concedibilità dell'assegno per l'assistenza personale continuativa nei confronti di assicurati i quali - titolari di rendita, consolidata dopo l'ultimo procedimento revisionale con postumi di grado inferiore al 100% (eventi antecedenti al 1° gennaio 2007) - hanno successivamente richiesto l'erogazione della suddetta prestazione per intervenuto aggravamento dell'invalidità.
Come noto, le disposizioni di cui alle circolari nn. 96/1973 e 45/1991 subordinano la concessione della prestazione in questione a tre condizioni:
- che la rendita, consolidata dopo l'ultimo procedimento revisionale, sia del 100% e non inferiore, quand'anche, per ipotesi, l'inabilità abbia di fatto raggiunto il 100%;
- che l'aggravamento delle condizioni fisiche dell'assicurato sia in diretto nesso eziologico con gli esiti dell'infortunio (o della malattia professionale) e che non si tratti di menomazioni discendenti da altre cause, pur se prese in considerazione in sede di accertamento postumi;
- che lo stato invalidante si identifichi nelle condizioni tassativamente previste nella tabella allegato n.3 al Tu.
natura giuridica dell'assegno per l'assistenza personale continuativa
La questione dell'applicabilità dei termini di revisione all'assegno per l'assistenza personale continuativa è stata oggetto di disamina da parte della giurisprudenza che ha a lungo dibattuto sulla natura previdenziale ovvero assistenziale della prestazione in questione.
Inizialmente, la giurisprudenza di legittimità si era orientata a ritenere che si trattasse di una prestazione integrativa della rendita per inabilità permanente e, sulla base di tale impostazione, era pervenuta a negare che il suddetto assegno potesse essere richiesto oltre i termini di consolidamento della rendita1.
Con successive pronunce, la Suprema corte ha mutato il proprio orientamento e, ritenendo che la natura giuridica dell'assegno fosse assistenziale e non previdenziale, sottolineando la totale autonomia dello stesso rispetto alla rendita, ha sostenuto che l'inabilità permanente assoluta, rilevante ai fini della concessione dell'assegno medesimo, potesse essere accertata senza i limiti di tempo stabiliti per la revisione della rendita.
La Corte di cassazione2, infatti, ha affermato il principio secondo il quale la concessione dell'assegno in questione è ammissibile anche se l'aggravamento del 100% sia sopraggiunto oltre i termini revisionali, purchè, detto aggravamento, sia in rapporto causale con la patologia che ha originato il diritto alla rendita.
Il suddetto principio è stato ribadito da successive pronunce tese a sottolineare il carattere autonomo3 della prestazione in oggetto rispetto alla rendita per inabilità permanente e a confermare che "[…] per l'accertamento della richiesta invalidità non trovano applicazione i limiti previsti per la revisione della rendita […]"4.
Il descritto orientamento dei giudici di legittimità trova conforto nella ratio fondante della novella introdotta dal legislatore del 20065 che, per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 20076, ha subordinato la concessione dell'assegno di cui si tratta alla sola sussistenza di una o più condizioni menomative di cui all'allegato n. 3 al Tu, svincolandola dal raggiungimento dell'invalidità permanente assoluta .
conclusioni
Per quanto sopra esposto, a rettifica delle disposizioni precedentemente impartite si dispone che l'assegno per l'assistenza personale continuativa venga concesso anche nel caso in cui il raggiungimento della percentuale del 100% dei postumi permanenti avvenga oltre i termini revisionali.
Si conferma, invece, che l'aggravamento delle condizioni fisiche dell'assicurato deve essere in diretto nesso eziologico con gli esiti dell'infortunio (o della malattia professionale) e che non deve trattarsi di menomazioni discendenti da altre cause, pur se prese in considerazione in sede di accertamento postumi.
Si precisa, inoltre, che il termine prescrizionale del diritto all'assegno di cui si tratta decorre, per gli infortuni verificatisi e le malattie denunciate antecedentemente al 1° gennaio 2007, dal momento in cui l'inabilità permanente assoluta, conseguente a menomazioni indicate nella tabella allegata n. 3 al Tu, renda indispensabile un'assistenza personale continuativa.
Per gli infortuni verificatisi e le malattie denunciate dal 1° gennaio 2007, il suddetto termine decorre dal momento in cui insorga una delle predette menomazioni che renda indispensabile un'assistenza personale continuativa.
Sul piano operativo, le presenti istruzioni si applicano ai casi futuri, a quelli in istruttoria o che comunque non siano prescritti o coperti da giudicato, nonché ad eventuali istanze, opposizioni o ricorsi presentati nei termini prescrizionali.
Con separata lettera verranno impartite le necessarie istruzioni procedurali.
IL DIRETTORE GENERALE
________________________________________ 1. Cfr. Cassazione 9 dicembre 1981, n.6511
2. Cfr. Cassazione 11 maggio 1990, n.4069 3. Cfr. Cassazione 29 maggio 1991, n.6069 in cui la Sc, pur rilevando che il beneficio dell'Apc ha natura di prestazione integrativa della rendita (costituendone un accessorio), precisa che lo stesso non soggiace ai termini revisionali della rendita, avendo finalità diverse e, precisamente, quella di fornire le provvidenze di un "servizio ausiliario, assistenziale, finalizzato alla sopravvivenza dell'assicurato"
4. Cfr. Cassazione 2 dicembre 1998, n.12215 5. Cfr. Legge 27 dicembre 2006, n.296, articolo 1, comma 782, numero 4) 6. Cfr. lettera Dc Prestazioni n. 264 dell'11 gennaio 2007
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