Rispetto ai varii    istituti   su cui ha posto l'attenzione la riforma perseguita dalla  legge 92/2012 ,  in  questa sede  si  fa riferimento  alle disposizioni dei  commi da 8  ad 11 dell'art.4 della stessa ,che , trovando applicazione dall'1.1.2013 ,  prevedono:

a)  per le assunzioni, effettuate   a decorrere dalla suddetta data  , con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato anche in somministrazione, riguardanti   lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni e disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro;

b)  nel caso in cui il contratto venga  trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto  a termine;

c)qualora l'assunzione dei lavoratori previsti nella lettera a)  sia effettuata direttamente  con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione

d) le disposizioni di cui  alle lettere precedenti si applicano, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche  alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e  residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto Regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ed ovunque residenti.

Sulle  disposizioni suddettte   occofrre fare  alcune precisazioni.

La prima riguarda i requisiti soggettivi riferiti al lavoratore: deve essere un "over 50", ossia

aver compiuto i cinquanta anni ed essere iscritto negli elenchi di chi è disponibile ad una

occupazione da almeno dodici mesi.

La seconda delucidazione concerne i potenziali destinatari degli incentivi: la norma parla

"tout court" di datori di lavoro senza alcuna distinzione. Vi rientrano, quindi, tutti i privati ma

anche, ad avviso di chi scrive, quelli a capitale pubblico che agiscono sul mercato come

soggetti privati, con l'ovvia esclusione di tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Il terzo chiarimento riguarda le modalità di assunzione a tempo determinato. Se si tratta

del primo contratto con il lavoratore esso può ben essere "acausale", ma la durata non può

superare i dodici mesi, termine non soggetto ad alcuna proroga. Ovviamente, il contratto a

termine può essere stipulato per un periodo più lungo (ma l'agevolazione è soltanto per

dodici mesi) o anche più volte nel limite massimo dei trentasei mesi (comprensivi di

eventuali rapporti in somministrazione), ma in questi casi occorre individuare la causale

riferibile ad esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, non essendo

possibile applicare la normativa sui contratti a termine dei lavoratori in mobilità (art. 8,

comma 2, della legge n. 223/1991), esplicitamente esclusa dal campo di applicazione del

D.L.vo n. 368/2001, attraverso l'art. 10.

L'ampia dizione adoperata dal Legislatore non sembra escludere i contratti a termine

stagionali che, indubbiamente, durano meno di dodici mesi ma che, in tal modo,

risulterebbero agevolati.

La quarta questione da risolvere riguarda il concetto di "riduzione del 50% dei contributi a

carico del datore di lavoro". Ci si trova di fronte, senza ombra di dubbio, ad uno sgravio

contributivo, rispetto all'aliquota generale, destinato a favorire il reingresso nel mondo del

lavoro di soggetti particolarmente svantaggiati che, per vari motivi, non sono fruitori di

alcuna indennità di mobilità e, forse, neanche di quella di disoccupazione (seppur

quest'ultima non pare, di principio, esclusa). Di conseguenza, (il discorso è del tutto

analogo per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato sia dall'inizio che dopo la

conversione) non possono che trovare applicazione sia l'art. 1, comma 1175, della legge

n. 296/2006 che le successive circolari del Ministero del Lavoro n. 5 e n. 34 del 2008, che

subordinano la riduzione al possesso del DURC ed al rispetto dei trattamenti previsti dalla

contrattazione collettiva nazionale e, se esistente, da quella territoriale od aziendale. La

questione appare totalmente analoga a quella concernente sia le agevolazioni riconosciute

in caso di assunzione di lavoratori in mobilità, che di disoccupati da oltre ventiquattro mesi,

che di soggetti in CIGS da almeno tre mesi (con l'azienda in trattamento da almeno sei)

per le quali il Dicastero del Lavoro ha ritenuto pienamente applicabile la norma del 2006,

differenziandole da quelle situazioni ove per scelta politica del Legislatore interi settori (ad

esempio, quello marittimo o quello agricolo di "zone svantaggiate") o tipologie contrattuali

(apprendistato) hanno diritto ad una contribuzione di favore che è "propria" e non ridotta.

Se la riduzione sarà definita "sgravio contributivo", sarà necessario attivare la Comunità

Europea, per la prevista autorizzazione, configurandosi come "aiuto di Stato". Appare

appena il caso di precisare che la norma parla di riduzione della contribuzione ma non dei

premi assicurativi INAIL che, ad avviso di chi scrive, non subiscono variazione d'aliquota.

C'è, poi, un quinto problema da risolvere e concerne le modalità di assunzione: nel

silenzio del Legislatore, si ritiene che i contratti tempo determinato od indeterminato

possano essere non soltanto a tempo pieno ma anche a tempo parziale (orizzontale,

verticale o misto).

sesto chiarimento concerne la piena computabilità degli assunti a tempo indeterminato

sia per quel che concerne l'applicabilità dell'art. 18 ai fini della c.d. "tutela reale", che per il

calcolo del personale disabile da assumere (nel computo complessivo rientrano anche i

contratti a termine di durata superiore a sei mesi).

C'è, poi, da esaminare il regolamento CE n. 800/2008 nei limiti che interessano l'incentivo

sul quale si sta riflettendo: le donne assumibili, di qualsiasi età, che hanno alle spalle un

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impiego non retribuito regolarmente da almeno sei mesi, devono essere residenti

(requisito essenziale) nelle aree potenzialmente destinatarie di aiuti strutturali comunitari

e nelle zone ove si rinvengano professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità

uomo – donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo – donna in tutti i

settori economici dello Stato se le stesse appartengono al genere sotto rappresentato

(requisiti oggettivi). Ovviamente, perché si possa procedere occorre (in  sintonia

con ciò che accadeva, sia pure con estremo ritardo nei contratti di reinserimento)  un specificpo decreto decreto del ministero del Lavoro e dell'Economia.

Si osserva altresì che il  Legislatore parla di impiego non regolarmente retribuito da almeno sei mesi (o

ventiquattro mesi) a seconda dei casi ed in merito frimane ferma erma   la necessità di chiarimenti

amministrativi,