Si richiama l'attenzione sul dec.legvo 28.9.2012 ,n.178 ,in vigore dal 3.11.2012,relativo alla riorganizzazione della Associazione CR.I.,9ubblicato sulla G.U. n.245 del 19.10.12,in applicazione dell'art.2 della legge n.183/2010 , il cui testo si riporta di seguito
Art. 1
Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione
della Croce Rossa italiana
1. Le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce
rossa (CRI), di seguito denominata CRI, di cui al comma 4, sono
trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla costituenda
Associazione della Croce Rossa italiana, di seguito denominata
Associazione, promossa dai soci della CRI, secondo quanto disposto
nello statuto di cui all'articolo 3, comma 2. L'Associazione e'
persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo
II, capo II, del codice civile ed e' iscritta di diritto nel registro
nazionale, nonche' nei registri regionali e provinciali delle
associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto
non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre
2000, n. 383. L'Associazione e' di interesse pubblico ed e'
ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; e' posta sotto
l'alto Patronato del Presidente della Repubblica.
2. Dal 1° gennaio 2014 l'Associazione e' l'unica Societa' nazionale
di Croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale
organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di
Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito
denominati Convenzioni e protocolli, ai principi fondamentali del
Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito
denominato Movimento, nonche' alle risoluzioni e decisioni degli
organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati
dai predetti atti. La Associazione subentra alla CRI nel
riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa
e nell'ammissione alla Federazione Internazionale delle Societa' di
Croce rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i relativi obblighi e
privilegi.
3. La Repubblica Italiana rispetta in ogni tempo l'osservanza da
parte dell'Associazione dei principi di cui al comma 2.
4. L'Associazione e' autorizzata ad esercitare le seguenti
attivita' d'interesse pubblico:
a) organizzare una rete di volontariato sempre attiva per
assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di
competenza, delle Convenzioni e protocolli, delle risoluzioni
internazionali, nonche' il supporto di attivita' ricomprese nel
servizio nazionale di protezione civile;
b) collaborare con le societa' di Croce rossa e di Mezzaluna
Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento;
c) adempiere a quanto demandato dalle Convenzioni, risoluzioni e
raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle
societa' della Croce rossa e Mezzaluna Rossa, nel rispetto
dell'ordinamento vigente;
d) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformita' a
quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni
internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario
in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamita'
e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale
e internazionale;
e) svolgere attivita' umanitarie presso i centri per
l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonche'
gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati
ed in particolare dei richiedenti asilo;
f) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e
di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei
dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di
pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle
forze dell'ordine;
g) svolgere attivita' ausiliaria delle Forze Armate, in Italia ed
all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale,
attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere
volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento;
h) svolgere attivita' ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e
all'estero, sentito il Ministro degli affari esteri, secondo le
regole determinate dal Movimento;
i) agire quale struttura operativa del servizio nazionale di
protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, in luogo della CRI;
l) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente,
l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e
dell'assistenza alla persona;
m) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi
esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri
e con gli uffici del Ministro per la cooperazione internazionale e
l'integrazione;
n) collaborare con i componenti del Movimento in attivita' di
sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilita';
o) svolgere attivita' di advocacy e diplomazia umanitaria, cosi'
come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli organi
internazionali della Croce rossa;
p) svolgere attivita' con i piu' giovani ed in favore dei piu'
giovani, anche attraverso attivita' formative presso le scuole di
ogni ordine e grado;
q) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto
internazionale umanitario nonche' i principi umanitari ai quali si
ispira il Movimento;
r) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della
cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la
popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della
normativa vigente e delle norme statutarie;
s) svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3
aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, nell'ambito della
programmazione regionale ed in conformita' alle disposizioni emanate
dalle regioni, attivita' di formazione per il personale non sanitario
e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede
extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di
idoneita' all'uso;
t) svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in
conformita' alle disposizioni emanate dalle regioni, attivita' di
formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e
sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture
operative del Servizio nazionale di protezione civile.
5. L'Associazione svolge ogni altro compito previsto dal proprio
statuto.
6. L'Associazione, anche per lo svolgimento di attivita' sanitarie
e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), puo'
sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare
a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i
relativi contratti. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al
presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono
autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con
l'Associazione. L'Associazione e le sue strutture territoriali
possono concorrere all'erogazione di fondi per attivita' di
volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per
mille di cui alla normativa vigente in materia, nonche' per la
protezione civile territoriale. L'Associazione e' inoltre autorizzata
a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti previsti dalle
disposizioni vigenti in materia di cooperazione internazionale.
L'utilizzazione da parte della Associazione delle risorse disponibili
a livello nazionale, regionale e locale per le Associazioni di
promozione sociale e' condizionata all'emanazione di un decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale
e' stabilita la misura massima della medesima utilizzazione.
Art. 2
Riordino della CRI fino alla liquidazione
1. La CRI e' riordinata secondo le disposizioni del presente
decreto e dal 1° gennaio 2014 fino alla data della sua liquidazione
assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa
italiana», di seguito denominato Ente, mantenendo la personalita'
giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non
piu' associativo, con la finalita' di concorrere temporaneamente allo
sviluppo dell'Associazione. L'Ente e l'Associazione sottoscrivono un
protocollo per disciplinare l'utilizzo, da parte dell'Ente, degli
emblemi di cui alle Convenzioni e protocolli, compatibilmente con la
normativa internazionale in materia di utilizzo degli emblemi. In
ogni caso l'Ente non puo' utilizzare gli emblemi di cui alla predetta
normativa internazionale se non per i casi espressamente previsti
dalla suddetta convenzione. All'Ente si applicano le disposizioni
vigenti per gli enti pubblici non economici, salvo quanto previsto
dal presente articolo.
2. L'Ente svolge le attivita' in ordine al patrimonio e ai
dipendenti della CRI di cui al presente decreto, nonche' ogni altra
attivita' di gestione finalizzata all'espletamento delle funzioni di
cui al presente articolo.
3. Sono organi dell'Ente:
a) un comitato, nominato con decreto del Ministro della salute,
presieduto dal Presidente nazionale dell'Associazione in carica che
e' anche Presidente dell'Ente, da tre componenti designati dal
Presidente tra i soci della CRI con particolari competenze
amministrative e da altri tre componenti designati rispettivamente
dai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e della
difesa, con compiti di indirizzo e di approvazione dei regolamenti
interni di organizzazione e funzionamento, di amministrazione,
finanza e contabilita' ai quali si applica l'articolo 7. In caso di
parita' nelle deliberazioni prevale il voto del Presidente, salvo per
quelle relative agli indirizzi nelle materie di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere c) ed h), e all'articolo 6 che devono essere assunte
all'unanimita';
b) un collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro
della salute, costituito da tre componenti, di cui uno magistrato
della Corte dei conti con funzioni di Presidente, uno designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) un amministratore, con compiti di rappresentanza legale e di
gestione, nominato dal Ministro della salute.
4. Il Presidente dell'Ente, i componenti il comitato,
l'amministratore, i componenti del collegio dei revisori dei conti
durano in carica fino al 31 dicembre 2015. L'incarico di
amministratore e' incompatibile con ogni altra attivita'
esterna all'Ente e all'Associazione. Il trattamento economico
dell'amministratore e dei componenti del collegio dei revisori dei
conti e' determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute. Gli incarichi di
Presidente e di componente del comitato sono svolti a titolo
gratuito, salvo rimborso delle spese. Ove l'amministratore sia
dipendente di pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni
vigenti in materia di aspettativa di diritto.
5. Le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato,
diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 6, che sarebbero state
erogate alla CRI nell'anno 2014, secondo quanto disposto dalla
normativa vigente in materia, nonche' risorse finanziarie, di pari
ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto
dall'articolo 6, comma 6, per l'anno 2015, sono attribuite all' Ente
e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa,
ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente
e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad
essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. I decreti del Ministro della difesa tengono conto
delle esigenze dei corpi ausiliari.
Art. 3
Disposizioni sui tempi e sulle modalita' di applicazione delle
disposizioni degli articoli 1 e 2
1. Ai fini della compiuta attuazione del presente decreto, in via
di prima applicazione e senza determinare nuovi e maggiori oneri per
la finanza pubblica:
a) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Commissario della CRI, con propria ordinanza, modifica lo
statuto vigente della CRI riducendo il numero delle attuali
componenti volontaristiche non ausiliarie delle Forze Armate di cui
all'articolo 9, comma 2, numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, secondo
criteri di semplificazione, omogeneita' ed efficienza e applicando le
risoluzioni e le linee guida del Movimento, nonche' le direttive
internazionali sulla valorizzazione del contributo dei giovani,
approvate a Ginevra nel novembre 2011;
b) entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Commissario predispone e trasmette al Ministro della
salute uno schema di nuovo regolamento elettorale che nei successivi
10 giorni e' emanato dal Ministro. Il Commissario convoca quindi le
elezioni per i presidenti regionali, provinciali e locali della CRI,
che esercitano fino al 1° gennaio 2014 le competenze attribuite dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 agli
organi del corrispondente livello territoriale. I Presidenti dei
Comitati locali sono eletti dai soci del comitato locale; i
Presidenti dei comitati provinciali sono eletti dai soci della
provincia. I presidenti dei comitati locali e dei comitati
provinciali eleggono il Presidente della regione di riferimento. In
ogni caso il Presidente di ciascun livello territoriale e' scelto tra
i soci del medesimo ambito territoriale. Nelle Regioni in cui vi e'
un solo comitato provinciale, il Presidente del comitato provinciale
assolve anche alla funzioni di Presidente del comitato regionale. Per
le province autonome di Trento e di Bolzano sono eletti due
Presidenti provinciali e non si procede all'elezione del Presidente
regionale. Tutte le elezioni di cui alla presente lettera si svolgono
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nel caso in cui un candidato sia eletto per piu' cariche, rimane in
carica per quella relativa alla maggiore dimensione territoriale e
decade dalle altre. Sono in ogni caso esclusi dall'elettorato passivo
coloro che non avevano il requisito di socio della Croce Rossa
italiana alla data di nomina a Commissario ai diversi livelli della
CRI;
c) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, si svolge l'Assemblea straordinaria, convocata dal
Commissario, costituita esclusivamente dai Presidenti regionali,
provinciali e locali che vengono eletti ai sensi della lettera b)
entro e non oltre il termine di 90 giorni ivi previsto. Tale
Assemblea, presieduta dal Commissario, elegge un Presidente nazionale
e due Vice presidenti, di seguito denominati Presidente nazionale e
Vice Presidenti, che durano in carica fino al 1° gennaio 2014,
esercitando le competenze attribuite dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 al presidente, al consiglio
direttivo e all'Assemblea nazionale della CRI; i Vice presidenti
agiscono su delega del presidente. L'elettorato attivo e passivo e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Il commissariamento e' vigente
fino alla data di elezione del Presidente nazionale e cessa dalla
predetta data.
2. Il Presidente nazionale e i Vice Presidenti predispongono una
proposta di atto costitutivo e di statuto provvisorio
dell'Associazione, che si ispira ai principi del Movimento, nonche'
ai criteri direttivi della volontarieta', dell'elettivita' e della
rinnovabilita' delle cariche, della riduzione a non piu' di tre dei
livelli organizzativi con capacita' di spesa e dell'adozione di atti
negoziali, dello snellimento degli organi esecutivi, dell'adeguata
rappresentanza dei giovani e di genere. La proposta e' sottoposta ad
un'ulteriore Assemblea straordinaria costituita, oltre che dal
Presidente nazionale e dai Vice presidenti, dai Presidenti regionali,
provinciali e locali di cui al comma 1, lettera b), il cui
funzionamento e' disciplinato dal Presidente nazionale e dai Vice
Presidenti. La predetta Assemblea e' convocata e presieduta dal
Presidente nazionale ed elegge anche i membri del comitato di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a). Lo statuto e l'atto costitutivo
sono approvati dalla predetta Assemblea entro sei mesi dalla data di
elezione del Presidente nazionale. L'associazione e' costituita una
volta approvati l'atto costitutivo e lo statuto e acquista la
personalita' giuridica, in deroga al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il 1° gennaio 2014, previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
3. Il Commissario della CRI ovvero il Presidente nazionale sono
autorizzati ad utilizzare, escluse le risorse derivanti da raccolte
fondi finalizzate, nonche' escluse le risorse provenienti dal
Ministero della Difesa per gli anni 2010, 2011 e 2012 e destinate ai
Corpi Ausiliari delle Forze Armate, la quota vincolata dell'avanzo
accertato dell'amministrazione alla data di entrata in vigore del
presente decreto, per il ripiano immediato di debiti anche a carico
dei bilanci dei comitati con riferimento all'ultimo conto consuntivo
consolidato approvato, a quello che sara' approvato per il 2012 e per
le esigenze del bilancio di previsione 2013, nonche' ad utilizzare
beni immobili tra quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c),
a garanzia di mutui, prestiti o anticipazioni per fronteggiare
carenze di liquidita' per spese obbligatorie e inderogabili.
4. A far data dal 1° gennaio 2014 l'Associazione subentra in tutte
le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data e ad essa sono
trasferiti i beni mobili e le risorse strumentali necessari
all'erogazione dei servizi in convenzione, salvo quelli di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera h). Il Ministro della salute, con
proprio decreto, su proposta del Presidente nazionale, sulla base
degli statuti provvisori approvati per l'Ente e l'Associazione,
determina gli altri rapporti attivi e passivi della CRI, cui succede
l'Associazione dal 1° gennaio 2014. Il Presidente nazionale, sulla
base di quanto disposto dagli articoli 1 e 2, in data antecedente al
1° gennaio 2014 definisce le linee operative provvisorie per l'Ente e
l'Associazione, predispone lo schema di fabbisogno quantitativo e
qualitativo di personale per entrambi i soggetti. Predispone inoltre,
sentite le Organizzazioni sindacali, un piano di utilizzazione
provvisorio del personale, sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato della CRI, da parte dell'Ente e dell' Associazione.
Art. 4
Patrimonio
1. Il Commissario e successivamente il Presidente nazionale, fino
al 31 dicembre 2013, con il parere conforme di un comitato nominato
con la stessa composizione e modalita' di designazione e nomina di
quello di cui all'articolo 2, comma 3 , lettera a) nonche', dalla
predetta data fino al 31 dicembre 2015, l'Ente:
a) redigono, almeno entro il 31 dicembre 2013, e di seguito
aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei
beni immobili di proprieta' o comunque in uso della CRI, nonche'
elaborano e aggiornano un piano di valorizzazione degli immobili per
recuperare le risorse economiche e finanziarie per il ripiano degli
eventuali debiti accumulati anche a carico di singoli comitati, con
riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato e alle
esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013;
b) identificano i beni immobili, non pervenuti all'attuale CRI
con negozi giuridici modali, da mantenere all'Ente a garanzia di
potenziali debiti per procedure giurisdizionali in corso, fino alla
definizione della posizione debitoria;
c) dismettono, nella fase transitoria e in deroga alla normativa
vigente in materia economico-finanziaria e di contabilita' degli enti
pubblici non economici, nei limiti del debito accertato anche a
carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento ai conti
consuntivi consolidati e alle esigenze di bilancio di previsione a
decorrere dall'anno 2013, gli immobili pervenuti alla CRI, a
condizione che non provengano da negozi giuridici modali e che non
siano necessari al perseguimento dei fini statutari e allo
svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico
dell'Associazione;
d) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio
2014, i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e
concedono in uso gratuito, con spese di manutenzione ordinaria a
carico dell'usuario, alla medesima data quelli necessari allo
svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali;
e) compiono le attivita' necessarie per ricavare reddito,
attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse
pubblico;
f) esercitano la rinuncia a donazioni modali di immobili non piu'
proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari;
g) restituiscono, sentite le amministrazioni pubbliche titolari
dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, i beni
stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e
di interesse pubblico;
h) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio
2014 e con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), i
beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa
per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e
al Corpo delle infermiere volontarie, nonche' i beni mobili acquisiti
con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti
elencati all'articolo 1, comma 4.
2. Sino al 31 dicembre 2015 il Commissario, e successivamente il
Presidente dell'Ente, provvede al ripiano dell'indebitamento
pregresso della CRI mediante procedura concorsuale disciplinata dal
presente articolo. A tale fine accerta la massa passiva risultante
dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche a
carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento all'ultimo
conto consuntivo consolidato approvato, ed istituisce apposita
gestione separata, nella quale confluiscono esclusivamente i predetti
debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al
31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente. Nell'ambito di
tale gestione separata e', altresi', formata la massa attiva con
l'impiego del ricavato dall'alienazione degli immobili prevista dal
comma 1, lettera c) per il pagamento anche parziale dei debiti,
mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le
graduazioni previsti dalla legge.
3. Avverso il provvedimento del Commissario o del Presidente
dell'Ente che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito
dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso,
entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro della
salute, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti.
4. Il Commissario o il Presidente dell'Ente e' autorizzato a
definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei
creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito
complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione
della transazione.
5. Il Commissario o il Presidente dell'Ente, entro il 31 ottobre
2015, predispone il piano di riparto finale e lo sottopone al
Ministero della Salute che lo approva entro il 31 dicembre 2015.
6. L'atto di approvazione di cui al comma 5 e' trasmesso al
Tribunale di Roma, che, verificatane la correttezza formale,
pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della CRI e dell'Ente, con
liberazione di essi dai debiti di cui al comma 2 residui nei
confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto e'
disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a
qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della CRI.
Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre
reclamo al Tribunale di Roma, in composizione collegiale,
funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di
consiglio. Contro tale provvedimento puo' essere proposto soltanto
ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimita'.
7. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le
norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del
regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni in quanto
compatibili, intendendosi che le funzioni del comitato di cui
all'articolo 198 dello stesso regio decreto sono svolte dal comitato
di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2013 e da quello di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a) sino al 31 dicembre 2015.
Art. 5 Corpi militari ausiliari delle Forze armate 1. Il Corpo militare della CRI, che assume la denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa sono ausiliari delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della CRI e successivamente dell'Associazione, contribuendo all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 4. Le modalita' della loro appartenenza all'Associazione sono disciplinate dallo statuto di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze Armate. 2. Il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto. Il Corpo delle infermiere volontarie di Croce rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. Il richiamo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b), nei confronti del personale del Corpo militare e' disposto in ogni caso senza assegni. 3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, e' costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonche' della categoria del personale di assistenza. Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo non e' soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell'ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo. 4. Il servizio prestato dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie e' gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1758 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 5. Il personale del Corpo militare costituito dalle unita' gia' in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato transita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI e successivamente dell'Ente ed e' collocato in congedo nonche' iscritto, a domanda, nel ruolo di cui al comma 3. Al predetto personale, fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi. Fino alla data dell'effettivo transito di cui al secondo periodo si applicano al personale ivi indicato le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I procedimenti disciplinari avviati in sede militare sono riassunti in sede civile; a tal proposito i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, si interrompono alla data di entrata in vigore del presente decreto e riprendono a decorrere dalla data del transito nel ruolo ad esaurimento. 6. Fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo e 5 del presente articolo, allo scopo di assicurare la funzionalita' e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri per la costituzione, nell'ambito del personale di cui al comma 5 del presente articolo e di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, previa selezione per titoli, di un contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, la cui dotazione massima e la successiva alimentazione con personale civile della CRI e quindi dell'Ente avente altresi', la qualifica di militare in congedo, e' stabilita in trecento unita'. Tra i criteri per la selezione sono comunque previsti: la presentazione di una domanda da parte degli interessati, il possesso di requisiti di competenza tecnico-logistica, di esperienza operativa e nelle emergenze, nonche' il rendimento in servizio ed i precedenti disciplinari; tali requisiti devono essere valutati da una Commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della difesa e composta da sei membri, quattro dei quali designati rispettivamente dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' due dei quali designati dalla CRI, tenendo conto delle sue componenti. Il contingente, assicurate prioritariamente le funzioni ausiliarie, concorre agli impieghi di protezione civile. La partecipazione alla Commissione e' a titolo gratuito. Il personale del Corpo militare in servizio attivo di cui al presente comma transita nel ruolo civile della CRI e quindi dell'Ente alla data determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 e dalla predetta data e' soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 6.
Art. 6
Personale
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della difesa e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentito il Presidente della
CRI, sono stabiliti i criteri e le modalita' di equiparazione fra i
livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo
al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e
quelli del personale di cui all'articolo 5 gia' appartenente al Corpo
militare, nonche' tra i livelli delle due predette categorie di
personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi
comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa alle
organizzazioni sindacali.
2. Alla data del 1° gennaio 2014 il personale della CRI e quindi
dell'Ente e' utilizzato temporaneamente dall'Associazione, mantenendo
il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a
carico dell'Ente. Entro i successivi 90 giorni l'Associazione
definisce un organico provvisorio di personale valido fino al 31
dicembre 2015. Il predetto organico e' valutato in sede di adozione
dei decreti di cui all'articolo 2, comma 5, sentite le organizzazioni
sindacali, al fine di garantire fino al 1° gennaio 2016 l'esercizio
da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali in modo
compatibile con le risorse a cio' destinate. A decorrere dalla data
di determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31
dicembre 2015, il personale della CRI puo' esercitare l'opzione tra
la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione,
se in possesso dei requisiti qualitativi richiesti e nei limiti
dell'organico, da parte dell'Associazione ovvero la permanenza in
servizio presso l'Ente. Per l'esercizio delle convenzioni
l'Associazione impiega prioritariamente, secondo il proprio contratto
collettivo di appartenenza, personale civile e militare gia'
utilizzato dalla CRI con rapporto a tempo indeterminato o determinato
nella diretta fornitura dei servizi oggetto delle convenzioni
medesime.
3. Al personale a tempo indeterminato rimasto in servizio presso
l'Ente, non impiegato nelle convenzioni ed eccedente l'organico
dell'Associazione, si applicano, salvo quanto previsto al presente
articolo, le disposizioni vigenti sugli strumenti utilizzabili per la
gestione di eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni.
La mobilita' puo' in ogni caso aver luogo anche con riferimento ad
amministrazioni con sede in province diverse rispetto a quella di
impiego, con preferenza per le amministrazioni aventi sede nella
provincia di impiego.
4. Il Presidente nazionale, entro il 30 giugno 2015, determina
sentite le organizzazioni sindacali e previe intese con il Ministero
della difesa, l'organico a regime con una proiezione pluriennale,
tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, dello sviluppo
dell'attivita' dell'Associazione e delle competenze necessarie,
nonche' dell'esigenza di garantire assoluta continuita' all'attivita'
di cui all'articolo 5, comma 6, mediante un'aliquota dedicata di
personale iscritto o che si iscrive nei Corpi ausiliari; tale
personale assicura la funzionalita' e il pronto impiego dei servizi
alle Forze Armate resi dai Corpi ausiliari, in condizioni di impiego
sia ordinarie che straordinarie e secondo moduli disciplinari
assimilabili a quelli dell'ordinamento militare. Il Presidente,
sentite le organizzazioni sindacali, entro la medesima data bandisce
altresi' una procedura finalizzata all'assunzione graduale,
nell'ambito delle disponibilita' finanziarie, da parte
dell'Associazione ovvero da soggetti da essa costituiti, anche con
contratti part time o di solidarieta', del personale rimasto a quella
data in servizio presso l'Ente, che aveva un rapporto a tempo
indeterminato con la CRI alla data di entrata in vigore del presente
decreto e che alla data del 31 dicembre 2015 sia ancora in servizio e
debba rimanere in servizio piu' di due anni per essere collocato a
riposo, nonche' di quello di cui all'articolo 6, comma 9, terzo
periodo. Restano in ogni caso fermi i limiti di importo del
finanziamento pubblico di cui all'articolo 8, comma 2, quinto periodo
e l'assenza di ulteriori oneri per la finanza pubblica. La procedura
condiziona alla verifica della professionalita' richiesta per le
attivita' dell'associazione l'assunzione del personale gia' assunto
dalla CRI non a seguito di concorso pubblico e che non abbia seguito
eventuali percorsi di riqualificazione.
5. Al fine di coordinare e supportare il processo di mobilita' del
personale e' istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, una sede di confronto presso il Dipartimento
della funzione pubblica alla quale partecipano rappresentanti dello
stesso Dipartimento, dei Ministeri della salute, dell'economia e
delle finanze e della difesa, della CRI e quindi dell'Ente e
dell'Associazione, delle Regioni, delle organizzazioni sindacali del
personale della CRI. Nella medesima sede si svolge un confronto circa
il contratto collettivo cui aderisce l'Associazione. Gli organi della
CRI e quindi dell'Ente assicurano la circolazione delle informazioni
presso i dipendenti dei posti offerti in mobilita' e operano
attivamente nella ricerca di idonee soluzioni di impiego anche
attraverso attivita' di riqualificazione.
6. Al personale della CRI e quindi dell'Ente assunto da altre
amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30,
comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il
personale della CRI e quindi dell'Ente in mobilita' puo' essere
assunto da altre amministrazioni pubbliche per le quali si
verifichino tutte le condizioni previste dalla normativa vigente per
procedere a nuove assunzioni; inoltre le amministrazioni devono gia'
aver conseguito l'autorizzazione a procedere, tramite concorso da
bandire o gia' bandito, alle predette nuove assunzioni, con risorse
finanziarie all'uopo gia' destinate, ovvero deve trattarsi di
assunzioni gia' programmate e con disponibilita' di risorse gia'
assicurate. La quota di contributo del Ministero dell'economia e
delle finanze erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente
corrispondente al trattamento economico in godimento da parte del
dipendente assunto in mobilita' da altra amministrazione e' cosi'
ripartita, con decreti dello stesso Ministro:
a) per un terzo a favore dell'amministrazione di destinazione,
per 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) per un terzo e' ridotta di pari importo;
c) per un terzo e' assegnata alla CRI e successivamente all'Ente
e all'Associazione fino al 1° gennaio 2016, per la copertura degli
oneri per le attivita' di interesse pubblico, per il ripiano
dell'indebitamento e per sviluppare attivita' volte ad incrementare
l'autofinanziamento presso privati.
7. Con accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, puo' essere favorito il passaggio di personale
della CRI e quindi dell'Ente presso enti e aziende del Servizio
sanitario nazionale, senza apportare nuovi e maggiori oneri alla
finanza pubblica e comunque, compatibilmente con i vincoli previsti
in materia di personale sia dalla legislazione vigente sia, con
riferimento alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit
sanitari o ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi, da
detti piani o programmi. Per le Regioni che deliberano di gestire in
via diretta, tramite il Servizio sanitario nazionale, le attivita'
sanitarie e socio sanitarie gia' affidate in convenzione alla CRI,
l'accordo di cui al periodo precedente, in deroga al comma 6, terzo
periodo, puo' prevedere il passaggio di personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato della CRI a tali attivita' preposto,
disponendo il trasferimento delle risorse finanziarie occorrenti al
relativo trattamento economico in applicazione dell'articolo 30,
comma 2-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. In applicazione dell'articolo 4, comma 89, della legge 12
novembre 2011, n. 183 le Regioni subentrano per tre anni al Ministero
della salute nella convenzione con la CRI e quindi con l'Associazione
e l'Ente per il pronto soccorso aeroportuale, previo trasferimento
alle regioni delle relative risorse.
9. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale
della CRI, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto e stipulati per attivita' in regime convenzionale ovvero per
attivita' integralmente finanziate con fondi privati, permangono in
vigore fino al 31 dicembre 2013 ovvero, se scaduti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati non
oltre il 31 dicembre 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i predetti
contratti, ove stipulati per convenzioni per le quali l'Associazione
subentra alla CRI alla medesima data, proseguono con l'Ente e sono
prorogati fino alla scadenza delle convenzioni, se precedente al 31
dicembre 2015 ovvero, se successiva, fino all'eventuale assunzione da
parte dell'Associazione. Il Commissario e successivamente il
Presidente, fino al 31 dicembre 2013 puo' richiamare in servizio, nei
limiti delle disponibilita' di bilancio, per il tempo strettamente
necessario all'esigenza per la quale la chiamata e' effettuata, il
personale appartenente al Corpo militare che, per effetto di richiami
ai sensi dell'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, e'
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e'
continuativamente e senza soluzione di continuita' in servizio almeno
a far data dal 1° gennaio 2007.
Art. 7
Modalita' di vigilanza sulla CRI e sull'Ente
1. Al fine di verificare il perseguimento dei fini statutari e dei
compiti istituzionali ed il raggiungimento degli obiettivi previsti
dalle disposizioni normative vigenti e fatte salve le specifiche
disposizioni relative all'Ente, il Ministro della salute e, per
quanto di competenza, il Ministro della difesa, adottano atti di
indirizzo ed esercitano la funzione di vigilanza sulla CRI e
successivamente sull'Ente.
2. I compiti di vigilanza di cui al comma 1 possono essere
esercitati anche attraverso ispezioni e verifiche disposte dal
Ministro della salute o dal Ministro della difesa, nonche' mediante
richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni su specifiche
materie di particolare rilevanza.
3. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di amministrazione
e contabilita', di organizzazione e funzionamento, gli atti di
programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio di
previsione con le relative variazioni e il rendiconto della CRI e
successivamente dell'Ente sono trasmessi, entro dieci giorni dalla
data dell'adozione, al Ministero della salute, che li approva nei
sessanta giorni successivi dalla acquisizione, ridotti a trenta per
le delibere di variazione al bilancio di previsione, o ne chiede il
riesame con provvedimento motivato. In tal caso, la CRI e
successivamente l'Ente nei successivi dieci giorni dalla ricezione,
puo' recepire le osservazioni trasmettendo il nuovo testo per il
controllo, ovvero motivare in merito alle ragioni per le quali
ritiene di confermare la delibera e gli atti adottati. Decorsi dieci
giorni dalla ricezione dei nuovi atti dalla conferma della delibera e
degli atti adottati, il Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, procede all'approvazione o
all'annullamento degli atti.
4. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di organizzazione e
funzionamento, di amministrazione e contabilita', il bilancio di
previsione con le relative variazioni e il rendiconto di cui al comma
3, sono approvati dal Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Gli atti di programmazione,
il bilancio di previsione, sono approvati dal Ministero della salute,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per
quanto di competenza, di concerto con il Ministero della difesa. Le
variazioni del ruolo organico sono approvate di concerto con il
Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. In caso di impossibilita' o di prolungata difficolta' di
funzionamento dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a),
il Ministro della salute nomina un commissario, anche ad acta.
Art. 8 Norme transitorie e finali 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogati il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005 n. 1, fatto salvo l'articolo 2, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97. Fino alla predetta data si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Restano ferme per gli anni 2012 e 2013 le disposizioni vigenti in materia di contributi a carico del bilancio dello Stato in favore della CRI. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, si applicano alla CRI per gli anni 2012 e 2013, nonche' per quanto riguarda l'erogazione dei fondi, di cui al secondo periodo del predetto comma, di competenza dell'anno 2011. 2. A far data 1° gennaio 2016 l'Ente e' soppresso e posto in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, come modificata e integrata del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, salvo quanto previsto nel secondo periodo del presente comma. Alla medesima data i beni mobili e immobili rimasti di proprieta' dell'Ente sono trasferiti all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, salvo quelli relativi al trattamento del personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria; il predetto personale, ove non assunto alla data del 1° gennaio 2016 dall'Associazione, e' collocato in disponibilita' ai sensi del comma 7 dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, determina la cessazione dello stato di disponibilita'. Il finanziamento e' attribuito tenuto conto dei compiti di interesse pubblico da parte dell'Associazione mediante convenzioni annuali tra Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e Associazione. Il finanziamento annuale dell'Associazione non puo' superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2016 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2017. In sede di prima applicazione le convenzioni sono stipulate entro il 1° gennaio 2016. Nelle convenzioni sono stabilite procedure di verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti all'Associazione. Per l'assolvimento di compiti di interesse pubblico, con particolare riguardo alle attivita' in continuita' con quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile e alla formazione alle emergenze, l'Associazione, con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisce una fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che puo' essere destinataria di beni di cui al presente comma e che impiega in distacco il personale di cui all'aliquota dedicata prevista al comma 4, primo periodo, dell'articolo 6, nonche' altro personale dell'Associazione con esperienza nel settore delle emergenze. Il Ministero della difesa puo' stipulare la convenzione di cui al quarto periodo del presente comma direttamente con la fondazione. 3. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e' prorogato fino alla data dell'elezione del Presidente nazionale e comunque non oltre il 31 gennaio 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dal Commissario dal 1° ottobre 2012 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Fino al 31 dicembre 2013 la CRI continua ad esercitare i compiti istituzionali di cui all'articolo 1, comma 4, applicando le disposizioni del presente decreto e quelle di cui alla disciplina vigente sulla medesima CRI compatibili con il decreto medesimo. 5. Il Ministro della salute informa il Parlamento con relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal presente decreto.
Art. 9
Invarianza di oneri
1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 settembre 2012
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