Si richiama l'attenzione sul dec.legvo 28.9.2012 ,n.178  ,in vigore dal 3.11.2012,relativo alla riorganizzazione della Associazione CR.I.,9ubblicato sulla G.U. n.245 del 19.10.12,in applicazione dell'art.2 della legge n.183/2010 , il cui testo si riporta  di seguito

Art. 1

Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione
della Croce Rossa italiana

1. Le funzioni esercitate dall'Associazione  italiana  della  Croce
rossa (CRI), di seguito denominata CRI,  di  cui  al  comma  4,  sono
trasferite,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  alla  costituenda
Associazione  della  Croce  Rossa  italiana,  di  seguito  denominata
Associazione, promossa dai soci della CRI,  secondo  quanto  disposto
nello statuto di cui  all'articolo  3,  comma  2.  L'Associazione  e'
persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo
II, capo II, del codice civile ed e' iscritta di diritto nel registro
nazionale,  nonche'  nei  registri  regionali  e  provinciali   delle
associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per  quanto
non diversamente disposto dal presente decreto, la legge  7  dicembre
2000,  n.  383.  L'Associazione  e'  di  interesse  pubblico  ed   e'
ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; e' posta sotto
l'alto Patronato del Presidente della Repubblica.
2. Dal 1° gennaio 2014 l'Associazione e' l'unica Societa' nazionale
di Croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale  quale
organizzazione di soccorso volontario conforme  alle  Convenzioni  di
Ginevra del 1949,  ai  relativi  protocolli  aggiuntivi,  di  seguito
denominati Convenzioni e protocolli,  ai  principi  fondamentali  del
Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito
denominato Movimento, nonche'  alle  risoluzioni  e  decisioni  degli
organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti  e  autorizzati
dai  predetti  atti.  La   Associazione   subentra   alla   CRI   nel
riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa
e nell'ammissione alla Federazione Internazionale delle  Societa'  di
Croce rossa e Mezzaluna Rossa,  assumendone  i  relativi  obblighi  e
privilegi.
3. La Repubblica Italiana rispetta in ogni  tempo  l'osservanza  da
parte dell'Associazione dei principi di cui al comma 2.
4.  L'Associazione  e'  autorizzata  ad  esercitare   le   seguenti
attivita' d'interesse pubblico:
a)  organizzare  una  rete  di  volontariato  sempre  attiva  per
assicurare  allo  Stato  Italiano  l'applicazione,  per   quanto   di
competenza,  delle  Convenzioni  e  protocolli,   delle   risoluzioni
internazionali, nonche'  il  supporto  di  attivita'  ricomprese  nel
servizio nazionale di protezione civile;
b) collaborare con le societa' di  Croce  rossa  e  di  Mezzaluna
Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento;
c) adempiere a quanto demandato dalle Convenzioni, risoluzioni  e
raccomandazioni degli organi della Croce  rossa  internazionale  alle
societa'  della  Croce  rossa  e  Mezzaluna   Rossa,   nel   rispetto
dell'ordinamento vigente;
d) organizzare e svolgere, in tempo di pace e  in  conformita'  a
quanto   previsto   dalle   vigenti   convenzioni    e    risoluzioni
internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario
in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di  calamita'
e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale
e internazionale;
e)  svolgere   attivita'   umanitarie   presso   i   centri   per
l'identificazione e  l'espulsione  di  immigrati  stranieri,  nonche'
gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli  immigrati
ed in particolare dei richiedenti asilo;
f) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e
di  assistenza  dei  prigionieri  di  guerra,  degli  internati,  dei
dispersi, dei profughi, dei deportati e  rifugiati  e,  in  tempo  di
pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio  alle
forze dell'ordine;
g) svolgere attivita' ausiliaria delle Forze Armate, in Italia ed
all'estero, in  tempo  di  pace  o  di  grave  crisi  internazionale,
attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo  delle  Infermiere
volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento;
h) svolgere attivita' ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e
all'estero, sentito il  Ministro  degli  affari  esteri,  secondo  le
regole determinate dal Movimento;
i) agire quale struttura  operativa  del  servizio  nazionale  di
protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge  24  febbraio
1992, n. 225, in luogo della CRI;
l) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente,
l'educazione  sanitaria,  la  cultura  della  protezione   civile   e
dell'assistenza alla persona;
m) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo  in  Paesi
esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari  esteri
e con gli uffici del Ministro per la  cooperazione  internazionale  e
l'integrazione;
n) collaborare con i componenti del  Movimento  in  attivita'  di
sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilita';
o) svolgere attivita' di advocacy e diplomazia umanitaria,  cosi'
come  intese   dalle   convenzioni   e   risoluzioni   degli   organi
internazionali della Croce rossa;
p) svolgere attivita' con i piu' giovani ed in  favore  dei  piu'
giovani, anche attraverso attivita' formative  presso  le  scuole  di
ogni ordine e grado;
q) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del  diritto
internazionale umanitario nonche' i principi umanitari  ai  quali  si
ispira il Movimento;
r) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della
cultura  della  donazione  di  sangue,  organi  e  tessuti   tra   la
popolazione e organizzare i donatori volontari,  nel  rispetto  della
normativa vigente e delle norme statutarie;
s) svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3
aprile 2001, n. 120, e successive  modificazioni,  nell'ambito  della
programmazione regionale ed in conformita' alle disposizioni  emanate
dalle regioni, attivita' di formazione per il personale non sanitario
e per il personale civile all'uso di dispositivi  salvavita  in  sede
extra  ospedaliera  e  rilasciare  le  relative   certificazioni   di
idoneita' all'uso;
t) svolgere, nell'ambito della  programmazione  regionale  ed  in
conformita' alle disposizioni emanate  dalle  regioni,  attivita'  di
formazione  professionale,  di  formazione   sociale,   sanitaria   e
sociosanitaria, anche a favore delle  altre  componenti  e  strutture
operative del Servizio nazionale di protezione civile.
5. L'Associazione svolge ogni altro compito  previsto  dal  proprio
statuto.
6. L'Associazione, anche per lo svolgimento di attivita'  sanitarie
e socio sanitarie per il Servizio  sanitario  nazionale  (SSN),  puo'
sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni,  partecipare
a  gare  indette  da  pubbliche  amministrazioni  e  sottoscrivere  i
relativi contratti. Per lo svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al
presente articolo, le pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  sono
autorizzate   a   stipulare    convenzioni    prioritariamente    con
l'Associazione.  L'Associazione  e  le  sue  strutture   territoriali
possono  concorrere  all'erogazione  di  fondi   per   attivita'   di
volontariato, compresi quelli derivanti dalla  donazione  del  5  per
mille di cui alla  normativa  vigente  in  materia,  nonche'  per  la
protezione civile territoriale. L'Associazione e' inoltre autorizzata
a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti previsti  dalle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  cooperazione  internazionale.
L'utilizzazione da parte della Associazione delle risorse disponibili
a livello nazionale,  regionale  e  locale  per  le  Associazioni  di
promozione sociale e' condizionata all'emanazione di un  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con  il  quale
e' stabilita la misura massima della medesima utilizzazione.

Art. 2

Riordino della CRI fino alla liquidazione

1. La CRI  e'  riordinata  secondo  le  disposizioni  del  presente
decreto e dal 1° gennaio 2014 fino alla data della  sua  liquidazione
assume  la  denominazione  di  «Ente  strumentale  alla  Croce  Rossa
italiana», di seguito denominato  Ente,  mantenendo  la  personalita'
giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia  pure  non
piu' associativo, con la finalita' di concorrere temporaneamente allo
sviluppo dell'Associazione. L'Ente e l'Associazione sottoscrivono  un
protocollo per disciplinare l'utilizzo,  da  parte  dell'Ente,  degli
emblemi di cui alle Convenzioni e protocolli, compatibilmente con  la
normativa internazionale in materia di  utilizzo  degli  emblemi.  In
ogni caso l'Ente non puo' utilizzare gli emblemi di cui alla predetta
normativa internazionale se non per  i  casi  espressamente  previsti
dalla suddetta convenzione. All'Ente  si  applicano  le  disposizioni
vigenti per gli enti pubblici non economici,  salvo  quanto  previsto
dal presente articolo.
2. L'Ente  svolge  le  attivita'  in  ordine  al  patrimonio  e  ai
dipendenti della CRI di cui al presente decreto, nonche'  ogni  altra
attivita' di gestione finalizzata all'espletamento delle funzioni  di
cui al presente articolo.
3. Sono organi dell'Ente:
a) un comitato, nominato con decreto del Ministro  della  salute,
presieduto dal Presidente nazionale dell'Associazione in  carica  che
e' anche  Presidente  dell'Ente,  da  tre  componenti  designati  dal
Presidente  tra  i  soci  della  CRI   con   particolari   competenze
amministrative e da altri tre  componenti  designati  rispettivamente
dai Ministri della salute, dell'economia  e  delle  finanze  e  della
difesa, con compiti di indirizzo e di  approvazione  dei  regolamenti
interni  di  organizzazione  e  funzionamento,  di   amministrazione,
finanza e contabilita' ai quali si applica l'articolo 7. In  caso  di
parita' nelle deliberazioni prevale il voto del Presidente, salvo per
quelle relative agli indirizzi nelle materie di cui  all'articolo  4,
comma 1, lettere c) ed h), e all'articolo 6 che devono essere assunte
all'unanimita';
b) un collegio dei revisori  dei  conti,  nominato  dal  Ministro
della salute, costituito da tre componenti,  di  cui  uno  magistrato
della Corte dei conti con funzioni di Presidente, uno  designato  dal
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   uno   designato   dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) un amministratore, con compiti di rappresentanza legale  e  di
gestione, nominato dal Ministro della salute.
4.   Il   Presidente   dell'Ente,   i   componenti   il   comitato,
l'amministratore, i componenti del collegio dei  revisori  dei  conti
durano  in  carica  fino  al  31   dicembre   2015.   L'incarico   di
amministratore   e'   incompatibile   con   ogni   altra    attivita'
esterna all'Ente  e  all'Associazione.   Il   trattamento   economico
dell'amministratore e dei componenti del collegio  dei  revisori  dei
conti e' determinato con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute. Gli  incarichi  di
Presidente  e  di  componente  del  comitato  sono  svolti  a  titolo
gratuito,  salvo  rimborso  delle  spese.  Ove  l'amministratore  sia
dipendente di pubbliche amministrazioni si applicano le  disposizioni
vigenti in materia di aspettativa di diritto.
5. Le risorse  finanziarie  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,
diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 6, che sarebbero state
erogate alla  CRI  nell'anno  2014,  secondo  quanto  disposto  dalla
normativa vigente in materia, nonche' risorse  finanziarie,  di  pari
ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto
dall'articolo 6, comma 6, per l'anno 2015, sono attribuite all'  Ente
e all'Associazione,  con  decreti  del  Ministro  della  salute,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro  della  difesa,
ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra  Ente
e Associazione in relazione alle funzioni di  interesse  pubblico  ad
essi affidati, senza  determinare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. I decreti del Ministro della difesa  tengono  conto
delle esigenze dei corpi ausiliari.

Art. 3

Disposizioni sui  tempi  e  sulle  modalita'  di  applicazione  delle
disposizioni degli articoli 1 e 2

1. Ai fini della compiuta attuazione del presente decreto,  in  via
di prima applicazione e senza determinare nuovi e maggiori oneri  per
la finanza pubblica:
a) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, il Commissario della CRI, con propria ordinanza, modifica lo
statuto  vigente  della  CRI  riducendo  il  numero   delle   attuali
componenti volontaristiche non ausiliarie delle Forze Armate  di  cui
all'articolo 9, comma 2, numeri 3), 4), 5)  e  6),  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n.  97,  secondo
criteri di semplificazione, omogeneita' ed efficienza e applicando le
risoluzioni e le linee guida  del  Movimento,  nonche'  le  direttive
internazionali  sulla  valorizzazione  del  contributo  dei  giovani,
approvate a Ginevra nel novembre 2011;
b) entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, il Commissario predispone  e  trasmette  al  Ministro  della
salute uno schema di nuovo regolamento elettorale che nei  successivi
10 giorni e' emanato dal Ministro. Il Commissario convoca  quindi  le
elezioni per i presidenti regionali, provinciali e locali della  CRI,
che esercitano fino al 1° gennaio 2014 le competenze  attribuite  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 agli
organi del corrispondente  livello  territoriale.  I  Presidenti  dei
Comitati  locali  sono  eletti  dai  soci  del  comitato  locale;   i
Presidenti dei  comitati  provinciali  sono  eletti  dai  soci  della
provincia.  I  presidenti  dei  comitati  locali   e   dei   comitati
provinciali eleggono il Presidente della regione di  riferimento.  In
ogni caso il Presidente di ciascun livello territoriale e' scelto tra
i soci del medesimo ambito territoriale. Nelle Regioni in cui  vi  e'
un solo comitato provinciale, il Presidente del comitato  provinciale
assolve anche alla funzioni di Presidente del comitato regionale. Per
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono  eletti  due
Presidenti provinciali e non si procede all'elezione  del  Presidente
regionale. Tutte le elezioni di cui alla presente lettera si svolgono
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nel caso in cui un candidato sia eletto per piu' cariche,  rimane  in
carica per quella relativa alla maggiore  dimensione  territoriale  e
decade dalle altre. Sono in ogni caso esclusi dall'elettorato passivo
coloro che non avevano  il  requisito  di  socio  della  Croce  Rossa
italiana alla data di nomina a Commissario ai diversi  livelli  della
CRI;
c) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto,  si  svolge   l'Assemblea   straordinaria,   convocata   dal
Commissario,  costituita  esclusivamente  dai  Presidenti  regionali,
provinciali e locali che vengono eletti ai  sensi  della  lettera  b)
entro e non  oltre  il  termine  di  90  giorni  ivi  previsto.  Tale
Assemblea, presieduta dal Commissario, elegge un Presidente nazionale
e due Vice presidenti, di seguito denominati Presidente  nazionale  e
Vice Presidenti, che durano  in  carica  fino  al  1°  gennaio  2014,
esercitando le competenze attribuite dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005  al  presidente,  al  consiglio
direttivo e all'Assemblea nazionale  della  CRI;  i  Vice  presidenti
agiscono su delega del presidente. L'elettorato attivo e  passivo  e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Il commissariamento e' vigente
fino alla data di elezione del Presidente  nazionale  e  cessa  dalla
predetta data.
2. Il Presidente nazionale e i Vice  Presidenti  predispongono  una
proposta   di   atto   costitutivo   e   di    statuto    provvisorio
dell'Associazione, che si ispira ai principi del  Movimento,  nonche'
ai criteri direttivi della volontarieta',  dell'elettivita'  e  della
rinnovabilita' delle cariche, della riduzione a non piu' di  tre  dei
livelli organizzativi con capacita' di spesa e dell'adozione di  atti
negoziali, dello snellimento degli  organi  esecutivi,  dell'adeguata
rappresentanza dei giovani e di genere. La proposta e' sottoposta  ad
un'ulteriore  Assemblea  straordinaria  costituita,  oltre  che   dal
Presidente nazionale e dai Vice presidenti, dai Presidenti regionali,
provinciali  e  locali  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  il  cui
funzionamento e' disciplinato dal Presidente  nazionale  e  dai  Vice
Presidenti. La predetta  Assemblea  e'  convocata  e  presieduta  dal
Presidente nazionale ed elegge anche i membri  del  comitato  di  cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a). Lo statuto e l'atto  costitutivo
sono approvati dalla predetta Assemblea entro sei mesi dalla data  di
elezione del Presidente nazionale. L'associazione e'  costituita  una
volta approvati  l'atto  costitutivo  e  lo  statuto  e  acquista  la
personalita' giuridica, in deroga al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 febbraio 2000, n.  361,  il  1°  gennaio  2014,  previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
3. Il Commissario della CRI ovvero  il  Presidente  nazionale  sono
autorizzati ad utilizzare, escluse le risorse derivanti  da  raccolte
fondi  finalizzate,  nonche'  escluse  le  risorse  provenienti   dal
Ministero della Difesa per gli anni 2010, 2011 e 2012 e destinate  ai
Corpi Ausiliari delle Forze Armate, la  quota  vincolata  dell'avanzo
accertato dell'amministrazione alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, per il ripiano immediato di debiti anche  a  carico
dei bilanci dei comitati con riferimento all'ultimo conto  consuntivo
consolidato approvato, a quello che sara' approvato per il 2012 e per
le esigenze del bilancio di previsione 2013,  nonche'  ad  utilizzare
beni immobili tra quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  c),
a garanzia  di  mutui,  prestiti  o  anticipazioni  per  fronteggiare
carenze di liquidita' per spese obbligatorie e inderogabili.
4. A far data dal 1° gennaio 2014 l'Associazione subentra in  tutte
le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data e ad essa sono
trasferiti  i  beni  mobili  e  le  risorse   strumentali   necessari
all'erogazione dei  servizi  in  convenzione,  salvo  quelli  di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera h). Il Ministro  della  salute,  con
proprio decreto, su proposta del  Presidente  nazionale,  sulla  base
degli statuti  provvisori  approvati  per  l'Ente  e  l'Associazione,
determina gli altri rapporti attivi e passivi della CRI, cui  succede
l'Associazione dal 1° gennaio 2014. Il  Presidente  nazionale,  sulla
base di quanto disposto dagli articoli 1 e 2, in data antecedente  al
1° gennaio 2014 definisce le linee operative provvisorie per l'Ente e
l'Associazione, predispone lo schema  di  fabbisogno  quantitativo  e
qualitativo di personale per entrambi i soggetti. Predispone inoltre,
sentite  le  Organizzazioni  sindacali,  un  piano  di  utilizzazione
provvisorio del personale, sia a  tempo  indeterminato  che  a  tempo
determinato della CRI, da parte dell'Ente e dell' Associazione.

Art. 4

Patrimonio

1. Il Commissario e successivamente il Presidente  nazionale,  fino
al 31 dicembre 2013, con il parere conforme di un  comitato  nominato
con la stessa composizione e modalita' di designazione  e  nomina  di
quello di cui all'articolo 2, comma 3 ,  lettera  a)  nonche',  dalla
predetta data fino al 31 dicembre 2015, l'Ente:
a) redigono, almeno entro il  31  dicembre  2013,  e  di  seguito
aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale  e  l'inventario  dei
beni immobili di proprieta' o comunque  in  uso  della  CRI,  nonche'
elaborano e aggiornano un piano di valorizzazione degli immobili  per
recuperare le risorse economiche e finanziarie per il  ripiano  degli
eventuali debiti accumulati anche a carico di singoli  comitati,  con
riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato e  alle
esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013;
b) identificano i beni immobili, non  pervenuti  all'attuale  CRI
con negozi giuridici modali, da  mantenere  all'Ente  a  garanzia  di
potenziali debiti per procedure giurisdizionali in corso,  fino  alla
definizione della posizione debitoria;
c) dismettono, nella fase transitoria e in deroga alla  normativa
vigente in materia economico-finanziaria e di contabilita' degli enti
pubblici non economici, nei  limiti  del  debito  accertato  anche  a
carico dei bilanci dei singoli comitati e con  riferimento  ai  conti
consuntivi consolidati e alle esigenze di bilancio  di  previsione  a
decorrere  dall'anno  2013,  gli  immobili  pervenuti  alla  CRI,   a
condizione che non provengano da negozi giuridici modali  e  che  non
siano  necessari  al  perseguimento  dei  fini   statutari   e   allo
svolgimento  dei  compiti  istituzionali  e  di  interesse   pubblico
dell'Associazione;
d) trasferiscono all'Associazione, a  decorrere  dal  1°  gennaio
2014, i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali  e
concedono in uso gratuito, con  spese  di  manutenzione  ordinaria  a
carico  dell'usuario,  alla  medesima  data  quelli  necessari   allo
svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali;
e)  compiono  le  attivita'  necessarie  per  ricavare   reddito,
attraverso  negozi  giuridici  di  godimento,  dagli   immobili   non
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e  di  interesse
pubblico;
f) esercitano la rinuncia a donazioni modali di immobili non piu'
proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari;
g) restituiscono, sentite le amministrazioni  pubbliche  titolari
dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, i  beni
stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e
di interesse pubblico;
h) trasferiscono all'Associazione, a  decorrere  dal  1°  gennaio
2014 e con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), i
beni mobili acquistati con i contributi del  Ministero  della  difesa
per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare  volontario  e
al Corpo delle infermiere volontarie, nonche' i beni mobili acquisiti
con contributi  pubblici  e  finalizzati  all'esercizio  dei  compiti
elencati all'articolo 1, comma 4.
2. Sino al 31 dicembre 2015 il Commissario,  e  successivamente  il
Presidente  dell'Ente,   provvede   al   ripiano   dell'indebitamento
pregresso della CRI mediante procedura concorsuale  disciplinata  dal
presente articolo. A tale fine accerta la  massa  passiva  risultante
dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche a
carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento  all'ultimo
conto  consuntivo  consolidato  approvato,  ed  istituisce   apposita
gestione separata, nella quale confluiscono esclusivamente i predetti
debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore  al
31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente.  Nell'ambito  di
tale gestione separata e', altresi',  formata  la  massa  attiva  con
l'impiego del ricavato dall'alienazione degli immobili  prevista  dal
comma 1, lettera c) per  il  pagamento  anche  parziale  dei  debiti,
mediante periodici stati di ripartizione, secondo i  privilegi  e  le
graduazioni previsti dalla legge.
3. Avverso  il  provvedimento  del  Commissario  o  del  Presidente
dell'Ente che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un  credito
dalla massa passiva, i creditori esclusi  possono  proporre  ricorso,
entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al  Ministro  della
salute, che  si  pronuncia  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento
decidendo allo stato degli atti.
4. Il Commissario  o  il  Presidente  dell'Ente  e'  autorizzato  a
definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei
creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun  debito
complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla  conoscenza  dell'accettazione
della transazione.
5. Il Commissario o il Presidente dell'Ente, entro  il  31  ottobre
2015, predispone il  piano  di  riparto  finale  e  lo  sottopone  al
Ministero della Salute che lo approva entro il 31 dicembre 2015.
6. L'atto di approvazione  di  cui  al  comma  5  e'  trasmesso  al
Tribunale  di  Roma,  che,  verificatane  la   correttezza   formale,
pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della CRI e dell'Ente,  con
liberazione di essi  dai  debiti  di  cui  al  comma  2  residui  nei
confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto e'
disposta  la  cancellazione  dei  pignoramenti  e  delle  ipoteche  a
qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della  CRI.
Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono  proporre
reclamo  al  Tribunale   di   Roma,   in   composizione   collegiale,
funzionalmente competente, che decide  con  ordinanza  in  camera  di
consiglio. Contro tale provvedimento puo'  essere  proposto  soltanto
ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimita'.
7. Per quanto non disposto dal presente articolo  si  applicano  le
norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del
regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni  in  quanto
compatibili,  intendendosi  che  le  funzioni  del  comitato  di  cui
all'articolo 198 dello stesso regio decreto sono svolte dal  comitato
di cui al comma 1 fino al  31  dicembre  2013  e  da  quello  di  cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a) sino al 31 dicembre 2015.
Art. 5              Corpi militari ausiliari delle Forze armate   1. Il Corpo militare della CRI,  che  assume  la  denominazione  di Corpo militare volontario e  il  Corpo  delle  infermiere  volontarie della Croce  rossa  sono  ausiliari  delle  Forze  armate  e  i  loro appartenenti sono soci della CRI e successivamente dell'Associazione, contribuendo all'esercizio delle  funzioni  di  cui  all'articolo  1, comma 4. Le modalita' della loro appartenenza  all'Associazione  sono disciplinate dallo statuto  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze Armate.   2. Il Corpo militare  volontario  resta  disciplinato  dal  decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  e successive modificazioni, per quanto non  diversamente  disposto  dal presente decreto. Il Corpo delle infermiere volontarie di Croce rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  e successive modificazioni, nonche' dal decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  e  successive  modificazioni.  Il richiamo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b), nei  confronti del personale del Corpo militare  e'  disposto  in  ogni  caso  senza assegni.   3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di  entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  di cui  all'articolo  6,  comma  1,  e'  costituito  esclusivamente   da personale  volontario  in  congedo,  iscritto  in  un   ruolo   unico comprensivo delle categorie direttive dei medici,  dei  commissari  e dei farmacisti, nonche' della categoria del personale di  assistenza. Il personale appartenente al ruolo di cui al  primo  periodo  non  e' soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia  di disciplina  militare  recate  dai  citati   codici   dell'ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare,  fatta  eccezione  per quelle relative alla categoria del congedo.   4. Il servizio prestato dal Corpo militare volontario e  dal  Corpo delle infermiere volontarie  e'  gratuito,  fatta  salva,  in  quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo 1758 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.   5. Il personale del Corpo militare costituito dalle unita' gia'  in servizio continuativo per effetto di provvedimenti  di  assunzione  a tempo indeterminato transita, a decorrere dalla data  di  entrata  in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  di  cui all'articolo 6, comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la  finanza pubblica, in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI e successivamente dell'Ente  ed  e'  collocato  in  congedo nonche' iscritto, a domanda, nel ruolo di cui al comma 3. Al predetto personale,  fino   all'applicazione   delle   disposizioni   di   cui all'articolo 6, commi 2  e  3,  continua  ad  essere  corrisposta  la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della  CRI  come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi. Fino alla data dell'effettivo transito di cui al secondo  periodo  si applicano  al  personale  ivi  indicato  le   disposizioni   di   cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n. 122. I  procedimenti  disciplinari  avviati  in  sede  militare  sono riassunti  in  sede  civile;  a  tal  proposito  i  termini  per   la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, si interrompono alla data di entrata in  vigore  del presente decreto e riprendono a decorrere dalla data del transito nel ruolo ad esaurimento.   6. Fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo e  5 del presente articolo, allo scopo di assicurare la funzionalita' e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con  il Ministro  della   salute   e   con   il   Ministro   della   pubblica amministrazione e semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  determinati  i criteri per la costituzione, nell'ambito  del  personale  di  cui  al comma 5 del presente articolo e di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, previa selezione per titoli, di un contingente di  personale del Corpo militare in servizio attivo, la cui dotazione massima e  la successiva alimentazione con personale  civile  della  CRI  e  quindi dell'Ente avente altresi', la qualifica di militare  in  congedo,  e' stabilita in trecento unita'. Tra i criteri  per  la  selezione  sono comunque previsti: la presentazione di una  domanda  da  parte  degli interessati,    il    possesso    di    requisiti    di    competenza tecnico-logistica, di esperienza operativa e nelle emergenze, nonche' il  rendimento  in  servizio  ed  i  precedenti  disciplinari;   tali requisiti devono essere valutati da una Commissione presieduta da  un rappresentante del Ministero della difesa e composta da  sei  membri, quattro dei  quali  designati  rispettivamente  dal  Ministero  della salute, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, dal Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, nonche' due dei quali designati dalla CRI, tenendo  conto  delle  sue componenti. Il contingente, assicurate prioritariamente  le  funzioni ausiliarie,  concorre  agli  impieghi  di   protezione   civile.   La partecipazione alla Commissione e' a titolo  gratuito.  Il  personale del Corpo militare in  servizio  attivo  di  cui  al  presente  comma transita nel ruolo civile della CRI  e  quindi  dell'Ente  alla  data determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e comunque non oltre  il  31  dicembre  2015  e dalla predetta data e' soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 6.
Art. 6

Personale

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  adottato
su proposta del Ministro della salute, di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e  delle  finanze,  della  difesa  e  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione,  sentito  il  Presidente  della
CRI, sono stabiliti i criteri e le modalita' di equiparazione  fra  i
livelli di inquadramento previsti dal contratto  collettivo  relativo
al personale civile con contratto a tempo indeterminato della  CRI  e
quelli del personale di cui all'articolo 5 gia' appartenente al Corpo
militare, nonche' tra i  livelli  delle  due  predette  categorie  di
personale e quelli previsti  dai  contratti  collettivi  dei  diversi
comparti della  Pubblica  amministrazione,  previa  informativa  alle
organizzazioni sindacali.
2. Alla data del 1° gennaio 2014 il personale della  CRI  e  quindi
dell'Ente e' utilizzato temporaneamente dall'Associazione, mantenendo
il proprio stato giuridico  e  il  proprio  trattamento  economico  a
carico  dell'Ente.  Entro  i  successivi  90  giorni   l'Associazione
definisce un organico provvisorio di  personale  valido  fino  al  31
dicembre 2015. Il predetto organico e' valutato in sede  di  adozione
dei decreti di cui all'articolo 2, comma 5, sentite le organizzazioni
sindacali, al fine di garantire fino al 1° gennaio  2016  l'esercizio
da parte dell'Associazione dei suoi  compiti  istituzionali  in  modo
compatibile con le risorse a cio' destinate. A decorrere  dalla  data
di  determinazione  dell'organico  dell'Associazione  e  fino  al  31
dicembre 2015, il personale della CRI puo' esercitare  l'opzione  tra
la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale  assunzione,
se in possesso dei  requisiti  qualitativi  richiesti  e  nei  limiti
dell'organico, da parte dell'Associazione  ovvero  la  permanenza  in
servizio   presso   l'Ente.   Per   l'esercizio   delle   convenzioni
l'Associazione impiega prioritariamente, secondo il proprio contratto
collettivo  di  appartenenza,  personale  civile  e   militare   gia'
utilizzato dalla CRI con rapporto a tempo indeterminato o determinato
nella  diretta  fornitura  dei  servizi  oggetto  delle   convenzioni
medesime.
3. Al personale a tempo indeterminato rimasto  in  servizio  presso
l'Ente, non  impiegato  nelle  convenzioni  ed  eccedente  l'organico
dell'Associazione, si applicano, salvo quanto  previsto  al  presente
articolo, le disposizioni vigenti sugli strumenti utilizzabili per la
gestione di eccedenze di personale nelle  pubbliche  amministrazioni.
La mobilita' puo' in ogni caso aver luogo anche  con  riferimento  ad
amministrazioni con sede in province diverse  rispetto  a  quella  di
impiego, con preferenza per  le  amministrazioni  aventi  sede  nella
provincia di impiego.
4. Il Presidente nazionale, entro  il  30  giugno  2015,  determina
sentite le organizzazioni sindacali e previe intese con il  Ministero
della difesa, l'organico a regime  con  una  proiezione  pluriennale,
tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili,  dello  sviluppo
dell'attivita'  dell'Associazione  e  delle  competenze   necessarie,
nonche' dell'esigenza di garantire assoluta continuita' all'attivita'
di cui all'articolo 5, comma  6,  mediante  un'aliquota  dedicata  di
personale iscritto  o  che  si  iscrive  nei  Corpi  ausiliari;  tale
personale assicura la funzionalita' e il pronto impiego  dei  servizi
alle Forze Armate resi dai Corpi ausiliari, in condizioni di  impiego
sia  ordinarie  che  straordinarie  e  secondo  moduli   disciplinari
assimilabili  a  quelli  dell'ordinamento  militare.  Il  Presidente,
sentite le organizzazioni sindacali, entro la medesima data  bandisce
altresi'   una   procedura   finalizzata   all'assunzione   graduale,
nell'ambito    delle    disponibilita'    finanziarie,    da    parte
dell'Associazione ovvero da soggetti da essa  costituiti,  anche  con
contratti part time o di solidarieta', del personale rimasto a quella
data in servizio  presso  l'Ente,  che  aveva  un  rapporto  a  tempo
indeterminato con la CRI alla data di entrata in vigore del  presente
decreto e che alla data del 31 dicembre 2015 sia ancora in servizio e
debba rimanere in servizio piu' di due anni per  essere  collocato  a
riposo, nonche' di quello di  cui  all'articolo  6,  comma  9,  terzo
periodo.  Restano  in  ogni  caso  fermi  i  limiti  di  importo  del
finanziamento pubblico di cui all'articolo 8, comma 2, quinto periodo
e l'assenza di ulteriori oneri per la finanza pubblica. La  procedura
condiziona alla verifica  della  professionalita'  richiesta  per  le
attivita' dell'associazione l'assunzione del personale  gia'  assunto
dalla CRI non a seguito di concorso pubblico e che non abbia  seguito
eventuali percorsi di riqualificazione.
5. Al fine di coordinare e supportare il processo di mobilita'  del
personale e' istituita, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, una sede di confronto  presso  il  Dipartimento
della funzione pubblica alla quale partecipano  rappresentanti  dello
stesso Dipartimento, dei  Ministeri  della  salute,  dell'economia  e
delle finanze  e  della  difesa,  della  CRI  e  quindi  dell'Ente  e
dell'Associazione, delle Regioni, delle organizzazioni sindacali  del
personale della CRI. Nella medesima sede si svolge un confronto circa
il contratto collettivo cui aderisce l'Associazione. Gli organi della
CRI e quindi dell'Ente assicurano la circolazione delle  informazioni
presso  i  dipendenti  dei  posti  offerti  in  mobilita'  e  operano
attivamente nella  ricerca  di  idonee  soluzioni  di  impiego  anche
attraverso attivita' di riqualificazione.
6. Al personale della CRI  e  quindi  dell'Ente  assunto  da  altre
amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo  30,
comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Il
personale della CRI e  quindi  dell'Ente  in  mobilita'  puo'  essere
assunto  da  altre  amministrazioni  pubbliche  per   le   quali   si
verifichino tutte le condizioni previste dalla normativa vigente  per
procedere a nuove assunzioni; inoltre le amministrazioni devono  gia'
aver conseguito l'autorizzazione a  procedere,  tramite  concorso  da
bandire o gia' bandito, alle predette nuove assunzioni,  con  risorse
finanziarie  all'uopo  gia'  destinate,  ovvero  deve  trattarsi   di
assunzioni gia' programmate e  con  disponibilita'  di  risorse  gia'
assicurate. La quota di  contributo  del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  erogata  annualmente  alla  CRI  e  quindi   all'Ente
corrispondente al trattamento economico in  godimento  da  parte  del
dipendente assunto in mobilita' da  altra  amministrazione  e'  cosi'
ripartita, con decreti dello stesso Ministro:
a) per un terzo a favore  dell'amministrazione  di  destinazione,
per 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) per un terzo e' ridotta di pari importo;
c) per un terzo e' assegnata alla CRI e successivamente  all'Ente
e all'Associazione fino al 1° gennaio 2016, per  la  copertura  degli
oneri  per  le  attivita'  di  interesse  pubblico,  per  il  ripiano
dell'indebitamento e per sviluppare attivita' volte  ad  incrementare
l'autofinanziamento presso privati.
7. Con accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, puo' essere favorito il passaggio  di  personale
della CRI e quindi dell'Ente  presso  enti  e  aziende  del  Servizio
sanitario nazionale, senza apportare  nuovi  e  maggiori  oneri  alla
finanza pubblica e comunque, compatibilmente con i  vincoli  previsti
in materia di personale  sia  dalla  legislazione  vigente  sia,  con
riferimento alle regioni sottoposte ai piani di rientro  dai  deficit
sanitari o ai programmi operativi di prosecuzione  degli  stessi,  da
detti piani o programmi. Per le Regioni che deliberano di gestire  in
via diretta, tramite il Servizio sanitario  nazionale,  le  attivita'
sanitarie e socio sanitarie gia' affidate in  convenzione  alla  CRI,
l'accordo di cui al periodo precedente, in deroga al comma  6,  terzo
periodo, puo' prevedere il passaggio di  personale  con  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato della CRI  a  tali  attivita'  preposto,
disponendo il trasferimento delle risorse finanziarie  occorrenti  al
relativo trattamento  economico  in  applicazione  dell'articolo  30,
comma 2-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. In applicazione  dell'articolo  4,  comma  89,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183 le Regioni subentrano per tre anni al Ministero
della salute nella convenzione con la CRI e quindi con l'Associazione
e l'Ente per il pronto soccorso  aeroportuale,  previo  trasferimento
alle regioni delle relative risorse.
9. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al  personale
della CRI, vigenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e stipulati per attivita' in regime convenzionale ovvero  per
attivita' integralmente finanziate con fondi privati,  permangono  in
vigore fino al 31 dicembre 2013  ovvero,  se  scaduti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati  non
oltre il 31 dicembre 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i predetti
contratti, ove stipulati per convenzioni per le quali  l'Associazione
subentra alla CRI alla medesima data, proseguono con  l'Ente  e  sono
prorogati fino alla scadenza delle convenzioni, se precedente  al  31
dicembre 2015 ovvero, se successiva, fino all'eventuale assunzione da
parte  dell'Associazione.  Il  Commissario   e   successivamente   il
Presidente, fino al 31 dicembre 2013 puo' richiamare in servizio, nei
limiti delle disponibilita' di bilancio, per  il  tempo  strettamente
necessario all'esigenza per la quale la chiamata  e'  effettuata,  il
personale appartenente al Corpo militare che, per effetto di richiami
ai sensi dell'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare,  e'
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e'
continuativamente e senza soluzione di continuita' in servizio almeno
a far data dal 1° gennaio 2007.

Art. 7

Modalita' di vigilanza sulla CRI e sull'Ente

1. Al fine di verificare il perseguimento dei fini statutari e  dei
compiti istituzionali ed il raggiungimento degli  obiettivi  previsti
dalle disposizioni normative vigenti  e  fatte  salve  le  specifiche
disposizioni relative all'Ente,  il  Ministro  della  salute  e,  per
quanto di competenza, il Ministro  della  difesa,  adottano  atti  di
indirizzo  ed  esercitano  la  funzione  di  vigilanza  sulla  CRI  e
successivamente sull'Ente.
2. I compiti  di  vigilanza  di  cui  al  comma  1  possono  essere
esercitati  anche  attraverso  ispezioni  e  verifiche  disposte  dal
Ministro della salute o dal Ministro della difesa,  nonche'  mediante
richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni  su  specifiche
materie di particolare rilevanza.
3. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di  amministrazione
e contabilita',  di  organizzazione  e  funzionamento,  gli  atti  di
programmazione, le variazioni del  ruolo  organico,  il  bilancio  di
previsione con le relative variazioni e il  rendiconto  della  CRI  e
successivamente dell'Ente sono trasmessi, entro  dieci  giorni  dalla
data dell'adozione, al Ministero della salute,  che  li  approva  nei
sessanta giorni successivi dalla acquisizione, ridotti a  trenta  per
le delibere di variazione al bilancio di previsione, o ne  chiede  il
riesame  con  provvedimento  motivato.  In  tal  caso,   la   CRI   e
successivamente l'Ente nei successivi dieci giorni  dalla  ricezione,
puo' recepire le osservazioni trasmettendo  il  nuovo  testo  per  il
controllo, ovvero motivare  in  merito  alle  ragioni  per  le  quali
ritiene di confermare la delibera e gli atti adottati. Decorsi  dieci
giorni dalla ricezione dei nuovi atti dalla conferma della delibera e
degli atti adottati, il Ministero della salute, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, procede  all'approvazione  o
all'annullamento degli atti.
4. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di organizzazione e
funzionamento, di amministrazione  e  contabilita',  il  bilancio  di
previsione con le relative variazioni e il rendiconto di cui al comma
3, sono approvati dal Ministero della  salute,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze. Gli atti di  programmazione,
il bilancio di previsione, sono approvati dal Ministero della salute,
di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e,  per
quanto di competenza, di concerto con il Ministero della  difesa.  Le
variazioni del ruolo organico  sono  approvate  di  concerto  con  il
Dipartimento  per  la  funzione   pubblica   e   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. In  caso  di  impossibilita'  o  di  prolungata  difficolta'  di
funzionamento dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a),
il Ministro della salute nomina un commissario, anche ad acta.

Art. 8                      Norme transitorie e finali   1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogati  il  decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla  legge 19 gennaio 2005 n. 1, fatto salvo l'articolo 2,  nonche'  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.  Fino alla  predetta  data  si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le disposizioni di cui al citato decreto del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Restano ferme per gli anni 2012  e  2013 le disposizioni  vigenti  in  materia  di  contributi  a  carico  del bilancio dello Stato in favore della  CRI.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 1, comma 6, si applicano alla CRI per gli  anni  2012  e 2013, nonche' per quanto riguarda l'erogazione dei fondi, di  cui  al secondo periodo del predetto comma, di competenza dell'anno 2011.   2. A far data 1° gennaio  2016  l'Ente  e'  soppresso  e  posto  in liquidazione ai sensi della legge 4  dicembre  1956,  n.  1404,  come modificata e integrata del  decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,  n.  112, salvo quanto previsto nel secondo periodo del  presente  comma.  Alla medesima  data  i  beni  mobili  e  immobili  rimasti  di  proprieta' dell'Ente sono trasferiti all'Associazione, che subentra in  tutti  i rapporti attivi e passivi, salvo quelli relativi al  trattamento  del personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano  in  carico  alla gestione liquidatoria; il predetto personale, ove  non  assunto  alla data  del  1°  gennaio  2016  dall'Associazione,  e'   collocato   in disponibilita' ai sensi del comma 7 dell'articolo 33 e  dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  L'assunzione  ai sensi dell'articolo 6, comma 4, determina la cessazione  dello  stato di disponibilita'. Il finanziamento e' attribuito  tenuto  conto  dei compiti di interesse pubblico  da  parte  dell'Associazione  mediante convenzioni   annuali   tra   Ministero   della   salute,   Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e Associazione. Il  finanziamento  annuale  dell'Associazione   non   puo'   superare l'importo complessivamente  attribuito  all'Ente  e  Associazione  ai sensi dell'articolo 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2016 e del 20 per cento a decorrere dall'anno  2017.  In sede di prima applicazione le convenzioni sono stipulate entro il  1° gennaio 2016. Nelle convenzioni sono stabilite procedure di  verifica dell'utilizzo dei  beni  pubblici  trasferiti  all'Associazione.  Per l'assolvimento di compiti  di  interesse  pubblico,  con  particolare riguardo  alle  attivita'  in   continuita'   con   quanto   previsto dall'articolo 5, comma 6, ai servizi resi dai Corpi  ausiliari,  alla protezione civile e alla formazione alle  emergenze,  l'Associazione, con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisce una fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che puo'  essere  destinataria di beni di cui al  presente  comma  e  che  impiega  in  distacco  il personale di cui all'aliquota dedicata prevista  al  comma  4,  primo periodo, dell'articolo 6, nonche' altro  personale  dell'Associazione con esperienza nel settore delle emergenze. Il Ministero della difesa puo' stipulare la convenzione di cui al quarto periodo  del  presente comma direttamente con la fondazione.   3. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge  29  dicembre 2011, n 216, convertito con  modificazioni  dalla  legge 24  febbraio 2012, n. 14 e' prorogato fino alla data dell'elezione del  Presidente nazionale e comunque non oltre il 31 gennaio 2013. Sono  fatti  salvi gli atti compiuti dal Commissario dal 1° ottobre 2012 fino alla  data di entrata in vigore del presente decreto.   4. Fino al 31 dicembre 2013 la CRI continua ad esercitare i compiti istituzionali  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,   applicando   le disposizioni del presente decreto e quelle  di  cui  alla  disciplina vigente sulla medesima CRI compatibili con il decreto medesimo.   5. Il Ministro della salute informa  il  Parlamento  con  relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal presente decreto.
Art. 9

Invarianza di oneri

1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 settembre 2012