Con la sottorièportata nota del 19.10.2012 la DGAI del Ministero del Lasvoro ha dato risposta all' interpello n.30/12 dell'ARIS circa l'argomento del titolo.

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L'Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari (ARIS) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 41, comma 7, L. n. 289/2002 e successive modificazioni.

In particolare, l'istante chiede se il trattamento corrispondente all'indennità di mobilità nei confronti dei lavoratori della sanità privata di cui alla suddetta disposizione, ove concesso entro l'anno 2012, continui ad essere erogato anche dopo il 31 dicembre 2012 per la durata di 66 mesi; l'istante pone, altresì, la questione afferente alla disciplina applicabile ai lavoratori citati in materia di requisiti e di accesso ai trattamenti pensionistici.

Al riguardo, acquisito il parere del Segretario generale, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, al fine di fornire la soluzione al primo quesito sollevato, occorre richiamare la disposizione di cui all'art. 41 citato che, sulla base delle modifiche da ultimo intervenute ad opera del D.L. n. 95/2012 (conv. da L. n. 135/2012), ha stabilito che "per gli anni 2004-2013 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 1.800 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti, per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

Tale disciplina prevede pertanto, per i lavoratori in questione del settore della sanità privata, per tutto il 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del D.L. n. 108/2002 (conv. da L. n. 172/2002; trattasi delle norme in materia di obbligo di frequenza dei corsi di formazione, di procedure di ricollocazione, di avviamento di una attività autonoma in forma singola o associata). Per gli stessi lavoratori è inoltre previsto un trattamento economico in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità per la durata di 66 mesi "dalla data di decorrenza del licenziamento".

Al riguardo - attesa la modifica, da ultimo intervenuta, dell'art. 41, comma 7, del D.L. n. 289/2002 - si ritiene che l'ammortizzatore possa essere concesso anche nel corso del 2013 e per i periodi massimi ivi previsti, fermi restando i limiti di finanziamento che al riguardo sono stati indicati da ultimo dall'art. 23, comma 12-duodecies, del D.L. n. 95/2012. Ciò in quanto la proroga delle disposizioni di cui al D.L. n. 108/2002 non può non trovare giustificazione se non in corrispondenza del diritto a fruire della indennità in questione.

Per quanto attiene al secondo quesito, dall'analisi del dettato di cui all'art. 41, comma 7, della L. n. 289/2002, non si rinviene alcun riferimento esplicito alla disciplina in materia di requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici; ciò peraltro risulta evidente in considerazione del rinvio che la norma in questione fa alle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 5, 6, e 8, del D.L. n. 108/2002.

Si rappresenta, peraltro, che sotto la vigenza della Legge da ultimo citata la disciplina dei trattamenti pensionistici per la generalità dei lavoratori, ovvero quella concernente i requisiti per la pensione di anzianità, trovava la propria fonte normativa nell'art. 59, comma 6, L. n. 449/1997 (tabella C), salvo che non si trattasse dei lavoratori "precoci"i quali, ai fini pensionistici, possono vantare il requisito contributivo ma non quello anagrafico.

In considerazione di quanto sopra argomentato può, dunque, evincersi che la categoria dei lavoratori in mobilità non può essere considerata come categoria "a carattere speciale" ai fini della disciplina per l'accesso alla pensione. Di conseguenza, i lavoratori destinatari dell'indennità di mobilità ex art. 41 citato, per conseguire il diritto ai trattamenti pensionistici, devono perfezionarne i requisiti alla luce delle norme dettate per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Si ricorda tuttavia che il suddetto criterio subisce una deroga esclusivamente nei confronti di quella categoria dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria per i quali espressamente le norme in materia pensionistica contemplano una "clausola di salvaguardia" per il consentire l'accesso ai trattamenti pensionistici sulla base della previgente normativa.