In ordine all'argomento del titolo si richiama  l'attenzione sulla nota del 19.10.2012 con cui il MLPS ha fornito risposta all'interpello n.,33/12 presentato dall'Orfdine Nazionale Consulenti Lavoro sulla durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante.

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Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in ordine alla durata della formazione in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

L'istante chiede, in particolare, se siano legittime quelle clausole della contrattazione collettiva - ad esempio art. 14, punto 3, dell'accordo per la disciplina contrattuale dell'apprendistato nel settore turismo del 17 aprile 2012 - che prevedono una riduzione dell'impegno formativo in caso di verifica del Piano Formativo Individuale (PFI) ad opera dell'ente bilaterale e - nell'esempio in questione - del rispetto integrale delle condizioni di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo accordo che richiede "l'integrale applicazione delle disposizioni del presente contratto ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazioni continua (...)".

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere l'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 stabilisce che "gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento".

Da quanto sopra appare evidente che alle parti sociali è sì affidata l'individuazione, tra l'altro, della "durata della formazione" ma ciò esclusivamente in funzione della "età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire". In altri termini è possibile prevedere che la durata standard del monte ore formativo sia ridotta, ad esempio, se il lavoratore abbia 29 anziché 18 anni o qualora abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato.

Non appare invece in linea, né con le disposizioni del D.Lgs. n. 167/2011, né con i principi costituzionali di parità di trattamento, né con quelli comunitari sulla libera concorrenza prevedere una riduzione del monte ore di formazione esclusivamente basandosi su elementi del tutto estranei alla età dell'apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale.

Le riduzioni previste dalla contrattazione collettiva in funzione della semplice "validazione" del PFI da parte dell'ente bilaterale o alla adesione allo stesso ente non possono pertanto ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico.

Ne consegue che, in tali ipotesi, il personale ispettivo potrà correttamente impartire il provvedimento di disposizione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 167/2011, qualora ne ricorrano tutte le condizioni, ordinando una integrazione del PFI e della formazione non effettuata.